CircolariCIRCOLARE N.6 DEL 26/01/2015 NOVITA’ IN MATERIA DI DICHIARAZIONI D’INTENTO

26 Gennaio 2015

PREMESSA

L’art. 20 del DLgs. 21.11.2014 n. 175 modifica la disciplina di trasmissione delle dichiarazioni di intento, per l’effettuazione di operazioni in regime di non imponibilità IVA nei confronti di soggetti “esportatori abituali”.

Diversamente da quanto previsto in precedenza, dall’1.1.2015, gli esportatori abituali che intendono realizzare acquisti di beni e servizi in regime di non imponibilità IVA ex art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72 devono:

  • trasmettere telematicamente la dichiarazione di intento all’Agenzia delle Entrate, la quale rilascia apposita ricevuta;
  • consegnare la dichiarazione di intento, unitamente alla ricevuta rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, al proprio fornitore, ovvero in Dogana.

 

I fornitori degli esportatori abituali:

  • verificano telematicamente l’avvenuta trasmissione della dichiarazione di intento da parte dell’esportatore;
  • riepilogano i dati delle dichiarazioni di intento ricevute nella dichiarazione IVA annuale.

 

NUOVA DISCIPLINA

L’art. 20 del DLgs. 21.11.2014 n. 175 ha modificato il contenuto dell’art. 1 co. 1 lett. c) del DL 29.12.83 n. 746.

La nuova formulazione normativa incide in maniera sostanziale:

  • sulle modalità di trasmissione delle dichiarazioni di intento dagli esportatori abituali ai propri fornitori;
  • sulle modalità di comunicazione all’Amministrazione finanziaria dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento.

In particolare, rispetto alla disciplina previgente, viene meno l’onere per i fornitori degli esportatori abituali di comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle dichiarazioni di intento ricevute

 

Per contro, gli esportatori abituali non possono limitarsi a inviare la dichiarazione di intento ai propri fornitori (o a presentarla in Dogana), ma sono tenuti a trasmetterla telematicamente anche all’Agenzia delle Entrate.

 

In assenza della ricevuta dell’Agenzia delle Entrate, attestante l’avvenuta ricezione della dichiarazione di intento da parte dell’esportatore abituale, difatti, il fornitore non può procedere all’effettuazione dell’operazione in regime di non imponibilità IVA ex art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72.

Da ultimo, la nuova disciplina prevede l’obbligo, per i fornitori, di riepilogare le dichiarazioni di intento ricevute in sede di dichiarazione IVA annuale.

 

OBBLIGHI DEGLI ESPORTATORI ABITUALI

Il riformulato art. 1 co. 1 lett. c) del DL 29.12.83 n. 746 dispone l’obbligo, per gli esportatori abituali, in possesso dei relativi requisiti, di:

  • trasmettere telematicamente la dichiarazione di intento all’Agenzia delle Entrate;
  • inviare o consegnare la dichiarazione di intento al proprio fornitore, unitamente alla ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle Entrate a seguito della trasmissione della dichiarazione.

 

Modello di dichiarazione di intento

Alla luce della nuova disciplina, il modello di dichiarazione di intento è stato modificato. Il nuovo modello, con le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati, è stato approvato con provv. Agenzia delle Entrate 12.12.2014 n. 15967414.

 

Trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate

La trasmissione telematica delle dichiarazioni di intento all’Agenzia delle Entrate avviene:

  • direttamente, se il soggetto è abilitato ai servizi Entratel o Fisconline;
  • mediante un intermediario abilitato.

 

L’Agenzia delle Entrate, ricevuta la dichiarazione di intento, simultaneamente provvede ad emettere apposita ricevuta telematica dell’avvenuta trasmissione.

L’esportatore abituale dovrà consegnare o inviare tale ricevuta, congiuntamente alla dichiarazione di intento, al proprio fornitore, affinché questi possa operare in regime di non imponibilità IVA.

 

Numerazione delle dichiarazioni di intento

Non viene meno l’obbligo, già previsto nella disciplina precedente, per l’esportatore abituale, di numerare distintamente le dichiarazioni di intento emesse, con riferimento all’anno di emissione.

 

OBBLIGHI DEI FORNITORI

I fornitori degli esportatori abituali sono tenuti a verificare l’avvenuta trasmissione all’Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni di intento da parte dei propri fornitori.

Tale verifica avviene per via telematica, secondo le modalità previste dall’Agenzia.

Il medesimo fornitore provvederà, inoltre, a riepilogare nella dichiarazione IVA annuale i dati delle dichiarazioni di intento ricevute.

 

Riscontro telematico della presentazione della dichiarazione di intento

Secondo quanto specificato nella circ. Agenzia delle Entrate 30.12.2014 n. 31 (§ 11), i fornitori riscontrano telematicamente l’avvenuta presentazione delle dichiarazioni di intento da parte degli esportatori abituali secondo due modalità:

  • sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, mediante un’apposita funzione a libero accesso (funzione già disponibile e denominata “Servizio per la verifica ricevuta lettere d’intento”);
  • accedendo al proprio cassetto fiscale, per i soggetti abilitati ai servizi Entratel o Fisconline (funzione che sarà attiva prossimamente).

 

Dati richiesti per il riscontro sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate

L’accesso al servizio di verifica avviene direttamente dalla home page del sito dell’Agenzia delle Entrate, seguendo il percorso Servizi online – Servizi fiscali – Servizi senza registrazione – Verifica ricevuta dichiarazione d’intento.

Il riscontro dell’avvenuta presentazione della dichiarazione di intento da parte dell’esportatore abituale si ottiene inserendo:

  • alcuni dei dati contenuti nella ricevuta telematica (numero di protocollo, numero progressivo e anno di riferimento della dichiarazione di intento);
  • il codice fiscale del dichiarante.

 

Dichiarazione IVA annuale

A norma del novellato art. 1 co. 1 lett. c) del DL 746/83, i fornitori degli esportatori abituali “riepilogano nella dichiarazione IVA annuale i dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute”.

Le effettive modalità di riepilogo, in sede di dichiarazione IVA annuale, delle dichiarazioni di intento ricevute dovranno essere chiarite in vista del modello IVA 2016 (relativo alle operazioni effettuate nell’anno di imposta 2015).

 

Registro delle dichiarazioni di intento

Non vengono meno i preesistenti obblighi in capo ai fornitori, quali:

  • la tenuta e l’aggiornamento del registro delle dichiarazioni di intento ricevute, a norma dell’art. 39 del DPR 633/72;
  • il riferimento delle dichiarazioni di intento ricevute nelle fatture emesse, indicando il regime di non imponibilità IVA.

 

DICHIARAZIONI DI INTENTO PRESENTATE IN DOGANA

Le dichiarazioni di intento, emesse secondo le nuove modalità, sono presentate in Dogana al fine di importare beni senza applicazione dell’IVA.

Al riguardo, è stato previsto che l’Agenzia delle Entrate metta a disposizione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, entro il 12.4.2015 (centoventi giorni dall’entrata in vigore del DLgs. 175/2014), l’accesso alla Banca dati delle dichiarazioni di intento.

Questa procedura dovrebbe consentire:

  • da un lato, all’Agenzia delle Dogane di poter facilmente verificare le condizioni di non imponibilità IVA afferenti le operazioni di importazione;
  • dall’altro all’esportatore abituale di non dover consegnare in Dogana copia cartacea delle dichiarazioni di intento e delle ricevute di presentazione.

 

DECORRENZA E REGIME TRANSITORIO

 

DECORRENZA

La nuova disciplina, introdotta dall’art. 20 del DLgs. 175/2014, si applica con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dall’1.1.2015.

Per l’individuazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi che si considerano effettuate a partire dall’1.1.2015, si deve fare riferimento agli ordinari criteri di cui all’art. 6 del DPR 633/72.

 

REGIME TRANSITORIO

Secondo quanto chiarito nella circ. Agenzia delle Entrate 30.12.2014 n. 31 (§ 11), fino all’11.2.2015 gli esportatori abituali possono consegnare o inviare dichiarazioni di intento secondo le modalità previgenti.

 

Operazioni da effettuarsi entro l’11.2.2015

La consegna o invio delle dichiarazioni di intento, da parte degli esportatori abituali, può avvenire integralmente secondo le modalità previgenti laddove le dichiarazioni si riferiscano a operazioni da porre in essere entro l’11.2.2015.

 

In tal caso, i fornitori

  • non sono tenuti a verificare telematicamente l’avvenuta presentazione delle dichiarazioni di intento all’Agenzia delle Entrate;
  • inviano all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute.

 

Resta ferma la possibilità, per gli operatori, di utilizzare il nuovo sistema telematico di presentazione delle dichiarazioni di intento anche anteriormente all’11.2.2015.

 

Operazioni da effettuarsi a decorrere dal 12.2.2015

Per le dichiarazioni di intento consegnate o inviate secondo le vecchie modalità entro l’11.2.2015, che esplicano efficacia per operazioni poste in essere a decorrere dal 12.2.2015, sussiste l’obbligo di applicare la nuova disciplina.

Dunque, le dichiarazioni di intento inviate nel corso del 2014 o dopo l’1.1.2015 (purché anteriormente all’11.2.2015), se riferite ad operazioni effettuate successivamente al- l’11.2.2015, dovranno essere effettuate secondo le modalità previste dalla nuova disciplina.

 

STRUTTURA DEL NUOVO MODELLO

 

Con provv. 12.12.2014 n. 159674, l’Agenzia delle Entrate ha approvato:

  • il nuovo modello per le dichiarazioni di intento di acquistare beni e/o servizi e di importare senza applicazione dell’IVA da parte degli esportatori abituali;
  • le relative istruzioni;
  • le specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello.

 

Il modello così approvato si compone di tre parti:

  • frontespizio;
  • quadro A, contenente l’attestazione del plafond utilizzato;
  • impegno alla trasmissione telematica del modello.

 

FRONTESPIZIO

Il frontespizio del modello di dichiarazione di intento contiene:

  • il numero progressivo attribuito alla dichiarazione di intento e l’anno di riferimento della stessa;
  • i dati anagrafici dell’esportatore abituale (cognome e nome, data e comune di nascita, codice fiscale e numero di partita IVA);
  • i dati anagrafici del rappresentante firmatario della dichiarazione (cognome e nome, data e comune di nascita, codice fiscale e numero di partita IVA);
  • i recapiti (telefono e posta elettronica) del dichiarante;
  • lo spazio riservato all’eventuale indicazione che si tratta di dichiarazione integrativa;
  • la dichiarazione di intento vera e propria, immutata rispetto alla parte corrispondente del modello precedente;
  • il destinatario della dichiarazione, ossia la Dogana o il fornitore; in quest’ultimo caso devono essere indicati i dati anagrafici del ricevente (cognome e nome, codice fiscale e partita IVA);
  • la firma del dichiarante.

 

Dichiarazione di intento integrativa

A differenza della versione previgente, la nuova versione del modello di dichiarazione di intento prevede la possibilità di inviare una dichiarazione integrativa nell’ipotesi in cui, prima di effettuare l’operazione, si intenda rettificare o integrare i dati di una dichiara- zione già presentata.

QUADRO A – ATTESTAZIONE DEL PLAFOND

Nel quadro A del modello di dichiarazione di intento sono indicati:

  • il metodo di determinazione del plafond (fisso o mobile) utilizzato (campo A1);
  • le operazioni che concorrono alla formazione del plafond, laddove la dichiarazione annuale IVA non sia ancora stata presentata (campo A2).

 

Nel dettaglio, nel campo A2, se alla data di consegna o invio della dichiarazione di intento:

  • la dichiarazione annuale IVA è già stata presentata, deve essere barrata la casella 1;
  • la dichiarazione annuale IVA non è ancora stata presentata, è necessario indicare:
    • quali operazioni concorrono alla formazione del plafond (caselle da 2 a 5);
    • la partecipazione ad eventuali operazioni straordinarie, ove queste abbiano concorso alla formazione, anche parziale, del plafond disponibile.

IMPEGNO ALLA TRASMISSIONE TELEMATICA

Il modello di dichiarazione di intento si chiude con la sezione relativa all’impegno dell’intermediario alla trasmissione telematica.

In tale sezione devono essere riportati:

  • il codice fiscale dell’intermediario abilitato per la trasmissione;
  • la data dell’impegno;
  • la firma dell’intermediario.


TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE DI INTENTO

Come già anticipato, ai sensi dell’art. 1 co. 1 lett. c) del DL 746/83 come modificato dall’art. 20 del DLgs. 175/2014, il modello di dichiarazione di intento deve essere:

  • trasmesso telematicamente all’Agenzia delle Entrate;
  • consegnato o inviato al fornitore, unitamente alla ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.

La trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate può essere effettuata:

  • direttamente, se il soggetto è abilitato ai servizi Entratel o Fisconline;
  • mediante un intermediario abilitato.

Per quanto concerne la consegna o invio della dichiarazione di intento al fornitore, è con- sentita la stampa del solo frontespizio, escludendo il quadro A.

 

REGIME SANZIONATORIO

 

L’art. 20 del DLgs. 175/2014, in conseguenza della nuova disciplina per la trasmissione delle dichiarazioni di intento, modifica anche il relativo regime sanzionatorio.

Venendo meno l’obbligo, per il fornitore, di comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute, decade anche la sanzione per l’omessa, tardiva o inesatta comunicazione di tali dati (si veda la precedente formulazione dell’art. 7 co. 4-bis del DLgs. 471/97).

 

VIOLAZIONI DEL FORNITORE

Omessa verifica della presentazione della dichiarazione di intento

Le sanzioni colpiscono il fornitore che pone in essere operazioni in regime di non imponibilità IVA prima di:

  • aver ricevuto la dichiarazione di intento dall’esportatore abituale, proprio cessionario o committente;
  • aver verificato l’effettivo invio della dichiarazione di intento all’Agenzia delle Entrate da parte dell’esportatore abituale.

 

Il riscontro, come descritto in precedenza, avviene telematicamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate (o, prossimamente, accedendo al proprio cassetto fiscale, per i soggetti abilitati a Entratel o Fisconline).

I soggetti che effettuano operazioni non imponibili IVA ex art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72 prima di aver ricevuto la dichiarazione di intento e di aver riscontrato l’effettiva presentazione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione di intento sono puniti con una sanzione dal 100% al 200% dell’imposta non applicata.

Il riformulato art. 7 co. 4-bis del DLgs. 471/97 dispone, infatti, che “è punito con la sanzione prevista nel co. 3 il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni, di cui all’art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72, prima di aver ricevuto da parte del cessionario o committente la dichiarazione di intento e riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate, prevista dall’art. 1 lett. c) del DL 746/83”.

Inapplicabilità del favor rei

A norma dell’art. 3 co. 2 del DLgs. 472/97 “salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile”. Tale situazione potrebbe in astratto verificarsi nel caso delle sanzioni relative alle dichiarazioni d’intento.

Tuttavia, come rilevato in dottrina, l’art. 20 co. 3 del DLgs. 175/2014 stabilisce che le disposizioni di cui al co. 2 (modificativo dell’art. 7 co. 4-bis del DLgs. 471/97) si applicano “dalle dichiarazioni d’intento relative a operazioni senza applicazione dell’imposta da effettuare a decorrere dall’1.1.2015”: ciò potrebbe essere indice della volontà del legislatore di prevedere, per questa fattispecie, una deroga al favor rei.

 

Responsabilità solidale dell’esportatore abituale

Ai sensi dell’art. 1 co. 384 della L. 311/2004 è prevista la responsabilità solidale con il soggetto acquirente dell’imposta evasa correlata all’infedeltà della dichiarazione ricevuta per “chiunque” ometta di inviare, nei termini previsti, i dati relativi alle dichiarazioni d’intento, oppure li invii incompleti o inesatti.

Riguardo alla responsabilità solidale, per “imposta evasa” deve intendersi l’ammontare dell’imposta relativa agli acquisti di beni e servizi effettuati in sospensione oltre il plafond disponibile, per cui la responsabilità solidale del fornitore non opera in caso di mancato splafonamento dell’esportatore abituale.

Secondo Assonime, la responsabilità solidale presuppone che l’evasione correlata all’infedeltà della lettera d’intento sia imputabile al fornitore e non anche (o non solo) quando “l’irregolarità trae origine dall’incompletezza o inesattezza della dichiarazione d’intento inviata dal soggetto acquirente o committente”.

Tale conclusione si evince dal fatto che la L. 311/2004 non ha modificato:

  • né l’art. 8 co. 2 del DPR 633/72, in base al quale la dichiarazione d’intento è rilasciata dall’esportatore abituale sotto la sua responsabilità;
  • né l’art. 7 co. 3 del DLgs. 471/97, che prevede l’esclusiva responsabilità dell’esportatore abituale per l’omesso versamento dell’imposta a seguito del rilascio di una dichiarazione di intento in assenza dei presupposti per l’acquisto senza applicazione dell’IVA.

 

In ragione della modifica apportata dal DLgs. 175/2014 agli artt. 1 del DL 746/83 e 7 co. 4-bis del DLgs. 471/97, che ha spostato dal cedente al cessionario l’obbligo di trasmissione delle dichiarazioni d’intento all’Agenzia delle Entrate, è stato da più parti sostenuto che dovrebbe automaticamente venire meno la responsabilità solidale prevista dall’art. 1 co. 384 della L. 311/200432.

 

Intermediari abilitati

La responsabilità solidale riguarda esclusivamente i fornitori (cedenti e prestatori) degli esportatori abituali, per cui la stessa non può estendersi agli intermediari abilitati, ai quali i fornitori abbiano eventualmente affidato la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento.

 

Operazioni effettuate senza dichiarazione di intento

Ai sensi dell’art. 7 co. 3 del DLgs. 471/97, chi effettua operazioni senza applicazione dell’IVA in assenza della dichiarazione di intento è punito con la sanzione dal 100% al 200% dell’imposta non versata, fermo restando l’obbligo di pagamento della medesima: il responsabile, pertanto, è il solo fornitore, sia per l’imposta che per la sanzione.

 

Alla luce della nuova disciplina, la fattispecie sanzionabile ai sensi dell’art. 7 co. 3 del DLgs. 471/97 sembrerebbe replicare quella di cui al novellato art. 7 co. 4-bis del medesimo decreto, atteso che l’effettuazione di operazioni in assenza di dichiarazione di intento non dovrebbe essere possibile una volta effettuata la verifica telematica di presentazione della stessa da parte dell’esportatore.

Quale regola generale, è possibile sostenere che il fornitore risponde solo qualora esegua l’operazione in assenza della dichiarazione d’intento, e non qualora detta dichiarazione non sia veritiera, o sia stata rilasciata in assenza delle condizioni richieste dalla Legge: in quest’ultima ipotesi, dell’imposta e della sanzione dovrebbe rispondere, salvo rare eccezioni, il solo esportatore abituale.

 

Regolarizzazione del cessionario

L’esportatore abituale, che riceve la fattura emessa senza applicazione dell’imposta, incorre nella sanzione di cui all’art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97, se non provvede alla regolarizzazione nei termini indicati da quest’ultima norma.

 

In assenza di regolarizzazione, l’esportatore abituale è punito con una sanzione pari al 100% dell’imposta con un minimo di 258,00 euro, atteso che “il mancato addebito dell’IVA si traduce nell’acquisto di beni o servizi con emissione di fattura irregolare”.

 

VIOLAZIONI DELL’ESPORTATORE ABITUALE

A norma dell’art. 7 co. 4 del DLgs. 471/97, è punito con la sanzione dal 100% al 200% dell’imposta chi, in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dichiara all’altro contraente o in Dogana di volersi avvalere della facoltà di acquistare beni senza applicazione dell’imposta, ovvero ne beneficia oltre il limite consentito.

In tal caso, della sanzione nonché dell’imposta risponde solo il cessionario, in quanto non è onere del cedente verificare l’attendibilità della dichiarazione d’intenti, nonché la sua veridicità

Secondo quanto affermato in dottrina, infatti, in virtù della nuova disciplina di cui all’art. 20 del DLgs. 175/2014, “si deve escludere che il fornitore, fermo restando il dovere di operare con buona fede e diligenza, sia gravato di più impegnativi onere di valutazione circa la situazione del cliente che richiede l’agevolazione, ossia di compiuti che sono di competenza dell’Amministrazione finanziaria: nel nuovo sistema, che prevede il coinvolgimento tempestivo dell’Agenzia delle Entrate direttamente da parte dell’esportatore abituale, vale a maggior ragione quanto chiarito nella circ. n. 41/2005 circa l’assenza di responsabilità del fornitore – fatta salva la sua complicità nella frode  –    in ordine alla fedeltà o meno della dichiarazione di intento”.

L’ambito applicativo della sanzione è assai vasto, posto che concerne ogni caso di dichiarazione d’intento rilasciata al di fuori delle condizioni di legge, quale ad esempio la mancanza dello status di esportatore abituale, e tutte le ipotesi di splafonamento.

 

trasmissione telematica da parte del nostro studio

 

Il nostro Studio, quale intermediario abilitato, si rende disponibile alla trasmissione telematica della comunicazione.

Il compenso, determinato sulla base delle dichiarazioni di intento trasmesse nel corso di ogni singolo mese, è pari a euro 30,00 (trenta) per le prime n. 3 dichiarazioni inviate; per ciascun invio successivo al terzo è previsto l’addebito di ulteriori euro 8,00 (otto).

 

Lo Studio per agevolare l’adempimento dell’invio consiglia di seguire una delle procedure di seguito riportate.

 

A)                 TRAMITE PROPRIA SOFTWARE HOUSE

 

  1. contattare immediatamente la propria software house facendo presente l’insorgenza di questo nuovo adempimento avendo ben presente la tempistica della scadenza;

 

  1. acquisire dalla propria software house all’interno del proprio sistema informatico la funzione o il “pacchetto” che provveda alla compilazione della dichiarazione di intento e predisponga il file secondo un “tracciato telematico”;

 

  1. far inserire nel file i dati anagrafici dell’intermediario (lo Studio) che provvederà all’invio telematico e precisamente:

 

  • codice fiscale dell’intermediario:

01180810358

 

  • impegno a presentare la dichiarazione:

dichiarazione predisposta dal contribuente

 

  • data dell’impegno:

giorno di invio allo Studio della dichiarazione

 

  1. far effettuare dalla software house il controllo del file creato alla verifica formale dei dati contenuti, attraverso il modulo di controllo esistente;

 

  1. in caso di presenza di errori, procedere alla loro correzione ed effettuare di nuovo il controllo di cui al punto 4);

 

  1. in caso di assenza di errori, trasmettere allo Studio il file così creato almeno 5 giorni lavorativi antecedenti l’effettuazione dell’operazione ed esclusivamente tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: sgassociati@odcec.re.legalmail.it

 

  1. lo Studio provvederà alla trasmissione telematica del file all’Agenzia delle Entrate entro le scadenze concordate;

 

  1. lo Studio consegnerà esclusivamente per mezzo di posta elettronica certificata copia della ricevuta di presentazione della comunicazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate. La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui l’Agenzia delle Entrate riceve i dati.

B)TRAMITE SOFTWARE “IVI15” DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

 

  1. prelevare dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) e installare sulla propria postazione di lavoro il software di compilazione denominato “Dichiarazione di intento (IVI15)” e il collegato software di controllo “Dichiarazioni di intento (nuova disciplina)” e seguire le istruzioni riportate a video (per entrambi gli applicativi non è richiesta l’abilitazione ai servizi telematici Entratel e Fisconline);

 

  1. inserire nel file i dati anagrafici dell’intermediario (lo Studio) che provvederà all’invio telematico e precisamente:

 

  • codice fiscale dell’intermediario:

01180810358

 

  • impegno a presentare la dichiarazione:

dichiarazione predisposta dal contribuente

 

  • data dell’impegno:

giorno di invio allo Studio della dichiarazione

 

  1. eseguire il controllo del file creato alla verifica formale dei dati contenuti, attraverso il modulo di controllo esistente;

 

  1. in caso di presenza di errori, procedere alla loro correzione ed effettuare di nuovo il controllo di cui al punto 3);

 

  1. in caso di assenza di errori, trasmettere allo Studio il file così creato almeno 5 giorni lavorativi antecedenti l’effettuazione dell’operazione ed esclusivamente tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: sgassociati@odcec.re.legalmail.it

 

  1. lo Studio provvederà alla trasmissione telematica del file all’Agenzia delle Entrate entro le scadenze concordate;

 

 

  1. lo Studio consegnerà esclusivamente per mezzo di posta elettronica certificata copia della ricevuta di presentazione della comunicazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate. La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui l’Agenzia delle Entrate riceve i dati.

 

Per assicurare un accurato servizio Vi invitiamo ad osservare i tempi di indicati.

 

(scarica la circolare completa in .pdf)

                    

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