CircolariCIRCOLARE N. 5 DEL 23/01/2015 CERTIFICAZIONE RITENUTE ALAL FONTE E CERTIFICAZIONE UNICA

23 Gennaio 2015

Il sostituto d’imposta che corrisponde compensi assoggettati a ritenuta alla fonte (es: compensi a lavoratori autonomi,  provvigioni e redditi diversi) è tenuto a rilasciare ai soggetti percettori un’apposita certificazione che attesti l’ammontare delle ritenute effettuate nel corso del periodo d’imposta 2014.

A differenza degli anni scorsi, in attuazione del Decreto Semplificazioni Fiscali DLgs. 175/2014 è stato introdotto un unico modello di “Certificazione Unica (CU)”  che a partire dal 2015 sostituirà il modello CUD e permetterà di far confluire in un unico documento tutti i redditi corrisposti nel 2014: non solo, quindi, quelli di lavoro dipendente ed assimilati, ma anche quelli finora certificati in forma libera.

Dal 2015 i sostituti d’imposta avranno quindi un solo modello per attestare sia i redditi di lavoro dipendente ed assimilati, finora riportati nel CUD, sia altri redditi (per esempio, i redditi di lavoro autonomo ed i redditi diversi), fino ad oggi certificati in forma libera.

Il nuovo CU 2015 contiene le seguenti novità per i sostituti d’imposta:

Inserimento nella certificazione unica (CU) dei redditi e delle ritenute operate nei confronti dei lavoratori autonomi e dei professionisti;

Obbligo di consegna al lavoratore del modello CU 2015 entro il 2 marzo 2015 (in quanto la scadenza originaria del 28 febbraio 2015 cade di sabato) in formato cartaceo o in formato elettronico, purché sia garantita al percettore dei redditi di lavoro autonomo di entrare nella disponibilità della medesima e di poterla materializzare per i successivi adempimenti;

Obbligo di invio all’Agenzia delle Entrate entro il 9 marzo 2015 (in quanto la scadenza originaria del 7 marzo 2015 cade di sabato) della predetta CU.

Per il sostituto d’imposta c’è quindi questo nuovo adempimento da rispettare.

I dati  comunicati consentiranno poi all’Agenzia delle Entrate di predisporre nei confronti dei contribuenti l’invio del nuovo modello 730/2015 precompilato.

 

Dati richiesti dalla Certificazione Unica per le ritenute di lavoro autonomo

Con la nuova CU i sostituti d’imposta dovranno quindi compilare:

–          Il frontespizio contenente i propri dati e quelli del lavoratore autonomo che ha percepito i compensi assoggettati a ritenuta.

In relazione ai redditi di lavoro autonomo, alle provvigioni ed ai redditi diversi analogamente a quanto previsto dal modello 770 semplificato, dovranno essere inseriti :

–          l’ammontare lordo corrisposto;

–          le somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale;

–          le altre somme non soggette a ritenuta;

–          l’imponibile;

–          le ritenute a titolo di acconto o d’imposta effettuate;

–          le ritenute sospese per effetto di eventi eccezionali;

–          i dati relativi alle ritenute regionali e comunali )trattenute a titolo di acconto o d’imposta oppure sospese);

–          i contributi previdenziali a carico del soggetto erogante o del percipiente;

–          le spese rimborsate;

–          le ritenute rimborsate.

Analogamente al modello 770 Semplificato, viene stabilito che i sostituti d’imposta possono suddividere il flusso telematico inviando separatamente, unitamente al frontespizio:

–          le certificazioni dei dati relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati;

–          le certificazioni dei dati dei redditi di lavoro autonomo, delle provvigioni e dei redditi diversi.

Sanzioni

Il nuovo modello di Certificazione Unica sarà accompagnato da un  nuovo e pesante regime sanzionatorio, finalizzato al rispetto delle scadenze propedeutiche alla dichiarazione precompilata.

Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata, infatti, l’art. 2 del DLgs, sulle semplificazioni fiscali prevede l’applicazione di una sanzione di Euro 100,00, senza possibilità di applicare il “cumulo giuridico”, ai sensi dell’art. 12 del DLgs. N. 472/97, in caso di violazioni plurime (pertanto la sanzione sarà pari a Euro 100,00 per ogni comunicazione omessa, tardiva o errata).

Nel caso di errata trasmissione, la sanzione non si applica solo se la sostituzione o l’annullamento della certificazione è effettuato entro cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero entro il 12 marzo 2015.

Il contenuto della presente circolare potrebbe subire delle variazioni alla luce degli eventuali chiarimenti che verranno forniti dall’Agenzia delle Entrate.

Si allega modello di certificazione e si rimanda ad una successiva Circolare per la richiesta documenti.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e si rende disponibile a provvedere all’invio del predetto modello C.U.

(scarica la circolare completa in .pdf)

                    

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