CircolariCIRCOLARE N.37 DEL 22/09/2014 VISTO DI CONFORMITA’ PER I CREDITI FISCALI SUPERIORI AD EURO 15.000

22 Settembre 2014

1 premessa

Come già comunicato nella nostra Circolare n° 4-2014 del 13/01/2014, l’art. 1 co. 574 della L. 27.12.2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) ha disposto l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità, da parte di un soggetto abilitato, per compensare, mediante il modello F24, crediti di importo superiore a 15.000,00 euro annui, derivanti da:

–       imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e relative addizionali;

–       IRAP;

–       ritenute alla fonte;

–       imposte sostitutive delle imposte sui redditi.

 

In alternativa, i contribuenti sottoposti alla revisione legale dei conti di cui all’art. 2409- bis c.c., possono avvalersi della sottoscrizione delle dichiarazioni annuali apposta dai soggetti che esercitano il controllo contabile (Collegio sindacale, revisore contabile o società di revisione iscritti nell’apposito Registro).

Il visto di conformità o la sottoscrizione dell’organo di controllo si applica “alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In caso di credito Ires ed Irap di importo superiore ad Euro 15.000 dovrà essere apposto il visto di conformità su entrambe le dichiarazioni).

 

2 Decorrenza

La disposizione si applica a partire dalle dichiarazioni presentate per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2013.

Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, dunque, l’obbligo di apposizione del visto di conformità (o la sottoscrizione dell’organo di controllo) trova applicazione a partire dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2013 (ad esempio, UNICO 2014 e dichiarazione IRAP 2014), ovviamente, laddove l’importo delle compensazioni dei relativi crediti ecceda 15.000,00 euro annui.

 

3 DISCIPLINA DEL VISTO DI CONFORMITÀ

 Ai sensi dell’art. 35 del DLgs. 9.7.97 n. 241, possono rilasciare il visto di conformità sulla

dichiarazione:

  • gli iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili o in quello dei consulenti del lavoro, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, per le dichiarazioni da loro predisposte e le scritture contabili da loro tenute;
  • i soggetti iscritti alla data del 30.9.93 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso della laurea in giurisprudenza o economia, o equipollenti, ovvero del diploma di ragioneria, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, per le dichiarazioni da loro predisposte e le scritture contabili da loro tenute;
  • i responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF-imprese.

 

Ai fini del rilascio del visto di conformità, occorre che tali soggetti (esclusi i responsabili dei CAF-imprese):

  • stipulino una polizza assicurativa della responsabilità civile;
  • effettuino un’apposita comunicazione alla Direzione regionale delle Entrate (DRE) territorialmente competente, la quale verifica il possesso dei requisiti da parte del professionista e, in caso positivo, ne effettua l’iscrizione in un apposito Elenco.

 

4 CONTROLLI DA EFFETTUARE PER RILASCIARE IL VISTO

A fini del rilascio del visto di conformità sulla dichiarazione annuale, devono essere verificati:

  • la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d’imposta e lo scomputo delle ritenute d’acconto;
  • la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte dei redditi e dell’IVA;
  • la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili;
  • la corrispondenza delle scritture contabili alla relativa documentazione.

 

5 rilascio del visto di conformita’ da parte del nostro studio

 Il rilascio del visto di conformità da parte del nostro Studio include le attività di verifica previste dalla normativa e l’assunzione di resposabilità relativa all’effettiva esistenza del credito.

Il costo della gestione della pratica viene definito come segue:

–       compenso fisso Euro 300,00 per l’utilizzo di un credito fino ad Euro 30.000;

Se il credito è superiore ad Euro 30.000 si aggiunge un compenso variabile calcolato a scaglioni in base alle seguenti percentuali:

–       0,8% per un credito di importo compreso fra Euro 30.001 ed Euro 200.000;

–       0,4% per un credito di importo compreso fra Euro 200.001 ed Euro 516.457;

–       0,1% per un credito di importo oltre ad Euro 516.457;

 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

(scarica la circolare completa in .pdf)

 

                    

© 2018 SGB & PARTNERS COMMERCIALISTI
Via Meuccio Ruini, 10, 42124 Reggio Emilia
T. +39 0522 941069 – info@sgbstudio.it – P:IVA 01180810358
Privacy PolicyInformativa cookies