CircolariCIRCOLARE N.38 del 22/10/2014 I VEICOLI AZIENDALI E LA COMUNICAZIONE ALLA MOTORIZZAZIONE

22 Ottobre 2014

Con la Legge n. 120/2010 è stata riformata la disciplina del Codice della strada, contenuta nel D.Lgs. n. 285/92.

In particolare l’art. 12, comma 1 della citata Legge ha introdotto all’art. 94 del predetto Decreto, il nuovo comma 4-bis che così dispone: “ … gli atti … da cui derivi una variazione dell’intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall’intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall’avente causa, entro trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione … al fine dell’annotazione sulla carta di circolazione, nonché della registrazione nell’archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di omissione si applica la sanzione prevista dal comma 3”.

La norma in esame prevede, in capo all’utilizzatore, l’obbligo di comunicare alla Motorizzazione, richiedendo l’aggiornamento della carta di circolazione, gli eventi che comportino variazioni:

  • dell’intestatario della carta di circolazione;
  • della disponibilità del veicolo per periodi superiori a 30 giorni, in favore di

soggetti diversi dall’intestatario.

Con riguardo all’operatività di tale adempimento, la disposizione demanda espressamente “ai casi” previsti dal Regolamento attuativo, ossia dall’art. 247-bis, DPR n. 495/92, in vigore dal 07/12/2012.

Tale norma è tuttavia rimasta in “stand-by” fino alla comunicazione da parte del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti (MIT) della conclusione della predisposizione delle procedure informatiche, cui era subordinata l’operatività del citato art. 247-bis.

Con la Circolare 10/07/2014, n. 15513 il MIT ha comunicato l’attuazione dell’obbligo in esame fornendo inoltre una serie di chiarimenti, di seguito illustrati.

 

SOGGETTI OBBLIGATI

Come accennato, il citato comma 4-bis prevede, in caso di detenzione non abituale (superiore a 30 giorni) di un veicolo di proprietà di terzi, l’obbligo in capo all’“avente causa” di comunicare tale variazione di possesso alla Motorizzazione.

Con riguardo alla nozione di “avente causa”, il MIT ha chiarito che va fatto riferimento al:

  • comodatario;
  • affidatario, in caso di custodia giudiziale;
  • locatario / sublocatario, in caso di locazione senza conducente;
  • erede;
  • utilizzatore, in caso di contratto “rent to buy”.

Per i veicoli di massa complessiva a pieno carico pari o inferiore a 6 tonnellate immatricolati in uso proprio, concessi in comodato per un periodo superiore a 30 giorni, i predetti soggetti sono tenuti a “darne comunicazione al competente UMC, richiedendo l’aggiornamento della carta di circolazione” nella quale, con emissione di apposito tagliando, saranno annotati il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita e la residenza del comodatario (ovvero la sede principale o secondaria se si tratta di persona giuridica), la scadenza del comodato nonché la dicitura “Comodato – Intestazione temporanea effettuata ai sensi dell’art. 94, comma 4-bis, c.d.s”.

La Circolare evidenzia altresì che, in sede di rilascio del tagliando di aggiornamento, l’UMC non procederà a verifiche in merito ai rapporti privatistici intercorrenti tra l’intestatario della carta di circolazione ed il comodatario, limitandosi a verificare la regolarità formale della documentazione presentata.

È comunque possibile, previa delega scritta da parte dell’avente causa, che gli obblighi in esame siano adempiuti dall’intestatario del veicolo utilizzando gli appositi modelli A/1 (persone fisiche) e A/2 (persone giuridiche) allegati alla citata Circolare n. 15513 (modulistica disponibile al termine della presente informativa).

Sono legittimati a concedere veicoli in comodato a terzi

  • Il proprietario;
  • Il locatario (per il leasing);
  • l’usufruttario;
  • l’acquirente nelle ipotesi di acquisto con patto di riservato dominio.

 

SOGGETTI ESONERATI

Con riguardo al comodato, la citata Circolare ha ribadito che sono esonerati dall’obbligo:

  • i familiari conviventi, ferma restando la possibilità per gli stessi di richiedere  l’aggiornamento della carta di circolazione;
  • i veicoli in disponibilità di soggetti esercenti l’attività di autotrasporto ovvero i rimorchi con peso superiore a 3,5 tonnellate.

UTILIZZO DEL VEICOLO INTESTATO AL DE CUIUS

Tra i numerosi casi esaminati, si segnala la fattispecie di utilizzo, per un periodo superiore a 30 giorni, del veicolo intestato ad un soggetto defunto da parte dell’erede nelle more della successione.

In tal caso il soggetto utilizzatore dovrà richiedere un “tagliando di aggiornamento” nel quale, oltre alle informazioni anagrafiche, dovrà essere apposta la dicitura “Intestazione temporanea a nome dell’erede effettuata ai sensi dell’art. 94, comma 4-bis, c.d.s”.

 

 VEICOLI AZIENDALI

Nella Circolare in esame, per “finalità di semplificazione” è stata riservata una disciplina peculiare con riguardo ai veicoli di aziende o enti (pubblici o privati):

  • detenuti a titolo di proprietà / usufrutto / leasing / locazione senza conducente ovvero acquistati con patto di riservato dominio;
  • concessi in comodato gratuito a dipendenti per un periodo superiore a 30 giorni.

Dall’espresso riferimento ai “dipendenti” si potrebbe desumere che l’adempimento in esame non interessi i soci / amministratori / collaboratori. Si ritiene comunque che, al fine di ottemperare alla ratio della norma (identificazione del conducente), l’obbligo riguardi anche tali soggetti.

Nelle predette fattispecie la persona fisica “munita del potere di agire in nome e per conto del comodante (Casa costruttrice, Azienda o Ente)”, su delega del comodatario redatta utilizzando l’apposito modello B/1 allegato alla citata Circolare n. 15513 (modulistica disponibile al termine della presente informativa), presenta istanza volta all’annotazione nell’Archivio Nazionale dei veicoli, allegando copia dei seguenti versamenti:

  • euro 16,00, a titolo di imposta di bollo, effettuato tramite c/c/p n. 4028;
  • euro 9,00, per i diritti di motorizzazione, effettuato tramite c/c/p n. 9001.

Nel caso di concessione in comodato di una pluralità di veicoli aziendali, è prevista la possibilità di presentare un’unica istanza cumulativa, alla quale andrà allegato, oltre alla predetta documentazione, anche l’elenco dei veicoli e dei relativi comodatari e l’attestazione di versamento di euro 16,00 per l’imposta di bollo e di euro 9,00 per ciascun veicolo per i diritti di motorizzazione.

A fronte dell’istanza, verrà rilasciata un’attestazione di avvenuta annotazione nell’Archivio Nazionale dei Veicoli delle informazioni.

Tuttavia, non è necessario che la predetta attestazione sia tenuta a bordo del veicolo aziendale; la sua mancanza non costituisce violazione suscettibile di sanzionamento in sede di controllo stradale.

In caso di variazione delle annotazioni relative al medesimo comodatario (ad esempio, proroga del comodato, cessazione anticipata), va posta in essere la sopra esposta procedura utilizzando l’apposito modello B/2, sempre allegato alla citata Circolare n. 15513 (modulistica disponibile al termine della presente informativa).

La stessa disciplina si applica anche nel caso in cui i veicoli di proprietà delle case costruttrici vengano concessi dalle stesse in comodato, per periodi superiori a 30 giorni, a soggetti esterni alla struttura organizzativa d’impresa (es. giornalisti, istituzioni pubbliche, ecc.) per esigenze di mercato o di rappresentanza connesse a particolari eventi.

 

DECORRENZA DEI NUOVI OBBLIGHI

Come sopra accennato l’operatività della nuova disposizione, a seguito della Circolare MIT

06/12/2012, n. 33691, è stata sospesa per motivi tecnici.

Ora lo stesso Ministero specifica che gli obblighi in esame decorrono per gli atti posti in essere dal 03/11/2014.

 

Con riguardo agli atti stipulati fino a tale data, in particolare quelli posti in essere dal 07/12/2012 al 02/11/2014, il Ministero precisa che:

  • è comunque possibile comunicarli;
  • l’eventuale omissione non è sanzionabile.

 

SANZIONI

La violazione degli obblighi in esame è sanzionata con una multa pari a euro 705,00 e con il ritiro della carta di circolazione ai sensi dell’art. 94, comma 3, D.Lgs. n. 285/92.

MODULISTICA IN ALLEGATO

Delega Persona Fisica (Allegato A/1)

Delega Persona Giuridica (Allegato A/2)

Comodato Veicoli Aziendali (Allegato B/1)

Variazione / Cessazione Comodato Veicoli Aziendali (Allegato B/2)

 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

(scarica la circolare completa in .pdf)

                    

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