CircolariCIRCOLARE N.36 DEL 16/09/2014 NOVIITA’ FISCALI E AGEVOLATE DEL DL.24.6.2014 N.91 CONV. L. 11.8.2014 N. 116 (c.d. “DL competitività”)

16 Settembre 2014

1 PREMESSA

Il DL 24.6.2014 n. 91 (c.d. “decreto competitività”), entrato in vigore il 25.6.2014, è stato convertito, con modificazioni, nella L. 11.8.2014 n. 116, in vigore dal 21.8.2014.

Di seguito si segnalano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni.

 

2 NOVITÀ IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE

 

2.1 RIVALUTAZIONE DEI REDDITI DOMINICALI E AGRARI

Ai soli fini delle imposte sui redditi, viene stabilito che la rivalutazione dei redditi dominicali e agrari, già prevista nella misura del 15% per i periodi d’imposta 2013 e 2014, sia ulteriormente incre¬mentata al 30% per il 2015, per poi passare “a regime” al 7% dal 2016.Tali coefficienti si applicano ai redditi dominicali e agrari già rivalutati, rispettivamente, dell’80% e del 70%, ai sensi dell’art. 3 co. 50 della L. 662/96.A titolo esemplificativo, per un fondo posseduto da un soggetto che non esercita attività agricola avente un reddito dominicale pari a 300,00 euro, il reddito imponibile sarà pari a 621,00 euro per il 2014 (300,00  1,80  1,15) e a 702,00 euro per il 2015 (300,00  1,80  1,30).

 

2.1.1 Agevolazioni per gli agricoltori

Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella previ¬den¬za agricola, l’incremento delle rendite, già previsto nella misura del 5% per i periodi d’imposta 2013 e 2014, passa al 10% per il 2015.

Anche tali coefficienti si applicano ai redditi dominicali e agrari già rivalutati, rispettivamente, dell’80% e del 70%.

2.1.2 Determinazione degli acconti

Le nuove disposizioni non hanno effetto in relazione agli acconti dovuti per il 2014 (l’ac¬conto 2014 con il “metodo storico” va quindi determinato nei modi ordinari, sulla base dell’imposta relativa al 2013).In relazione agli acconti dovuti per il 2015 e il 2016, invece, bisognerà tenere conto delle nuove rivalutazioni delle rendite dei terreni (ai soli fini del versamento dell’acconto, occorrerà quindi ride-terminare l’imposta storica dell’anno precedente).

 

2.2 NUOVA DETRAZIONE IRPEF PER I GIOVANI AGRICOLTORI

Viene introdotta una nuova detrazione IRPEF per i giovani agricoltori, in relazione ai terreni presi in affitto.

 

2.2.1 Ambito soggettivo

La nuova detrazione riguarda i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali (IAP):

•      iscritti nella previdenza agricola;

•      di età inferiore ai 35 anni.

Si ricorda che si definiscono:

•      “coltivatori diretti” coloro che coltivano il fondo con il lavoro proprio e della propria famiglia, sempreché tale forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo, tenuto conto, agli effetti del computo delle giornate necessarie per la coltivazione del fondo stesso, anche dell’impiego delle macchine agricole;

•      imprenditori agricoli professionali (IAP) coloro che, in possesso di specifiche conoscenze e competenze professionali, dedichino alle attività agricole almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavino da tali attività almeno il 50% del proprio reddito globale; per i soggetti che operino nelle zone svantaggiate i suddetti requisiti sono ridotti al 25%. La qualifica di IAP può essere riconosciuta anche alle società che abbiano come unico oggetto sociale l’esercizio di attività agricole, a determinate condizioni, differenziate a seconda delle forme societarie.

 

2.2.2 Ambito oggettivo

La spettanza della detrazione è esclusa nel caso in cui l’affittuario dei terreni sia uno dei genitori del giovane agricoltore.

 

2.2.3 Forma del contratto

Perché possa applicarsi la detrazione, è necessario che il contratto di affitto dei terreni sia stipulato per iscritto.

 

2.2.4 Ammontare della detrazione

La nuova detrazione IRPEF è pari al 19% delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli:

•      entro il limite di 80,00 euro per ciascun ettaro preso in affitto;

•      fino ad un massimo di 1.200,00 euro annui.

In ogni caso, la detrazione spetta nel rispetto della disciplina europea degli aiuti “de minimis” nel settore agricolo.

 

2.2.5 Decorrenza

La nuova detrazione si applica a regime, a decorrere dal periodo d’imposta 2014.

 

2.2.6 Effetti ai fini degli acconti

L’acconto IRPEF relativo al 2014 non deve, però, tenere conto della nuova detrazione.In pratica, la nuova detrazione non può essere considerata nell’ambito della determinazione dell’acconto IRPEF 2014 con il “metodo previsionale”.

 

2.2.7 Incapienza dell’IRPEF lorda

In caso di incapienza dell’IRPEF lorda, è riconosciuto al contribuente un credito d’imposta di am-montare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza, come avviene per le detrazioni IRPEF previste a favore degli inquilini.

 

2.3 RIDUZIONE DEL REDDITO DOMINICALE IN CASO DI MANCATA COLTIVAZIONE – ABROGA¬ZIO¬NE

È stato abrogato l’art. 31 co. 1 del TUIR, che consentiva di determinare in misura ridotta (30%) il reddito dominicale del fondo rustico che non fosse stato colti¬vato per un’intera annata.In particolare, la norma abrogata disponeva che “se un fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali non sia stato coltivato, neppure in parte, per un’intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, il reddito dominicale, per l’anno in cui si è chiusa l’annata agraria, si considera pari al 30%” di quello deter¬minato secondo le regole ordinarie.Tale agevolazione non trova quindi più applicazione, con la conseguenza che, anche in caso di mancata coltivazione, il reddito dominicale deve essere determinato secon¬do le regole ordinarie.

2.4 TASSAZIONE DEGLI INTERESSI DELLE OBBLIGAZIONI E CAMBIALI FINANZIARIE

In relazione alle obbligazioni e alle cambiali finanziarie, è stata prevista:

•      la soppressione della ritenuta (pari al 26%, dall’1.7.2014) sugli interessi delle obbligazioni e titoli similari, nonché delle cambiali finanziarie, non quotate:

–      se tali titoli sono detenuti da “investitori qualificati”, come definiti dalla CONSOB (se i titoli in questione sono detenuti da soggetti “nettisti” – ad esempio, persone fisiche non im-prenditori – gli interessi sono tuttavia assoggettati ad imposta sostitutiva);

–      corrisposti a Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) istituiti in Italia o in un altro Stato membro del¬l’Unione europea, il cui patrimonio sia investito in misura su¬pe-riore al 50% in tali titoli e le cui quote siano detenute esclu¬si¬vamente da “investitori qualificati”;

•      la soppressione della ritenuta prevista dall’art. 26 co. 5 del DPR 600/73 sugli interessi dei finanziamenti a medio-lungo termine alle imprese erogati da enti creditizi, imprese di assi-curazione ed OICR che non fanno ricorso alla leva finanziaria, comunitari.

 

3 CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN NUOVI IMPIANTI E MAC-CHINARI

Viene previsto il riconoscimento di un credito d’imposta per tutti i sog¬getti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007, destinati a strutture pro¬duttive nel territorio italiano.

 

3.1 INVESTIMENTI AGEVOLABILI

I nuovi investimenti che danno diritto al credito d’imposta sono esclusivamente quelli compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007. Si tratta di macchinari e appa¬recchiature che inter-vengono meccanicamente o termicamente sui materiali e sui pro¬cessi di lavorazione.

Sono esclusi gli investimenti:

•      di importo unitario inferiore a 10.000,00 euro;

•      aventi ad oggetto beni usati, ossia beni a qualunque titolo già utilizzati;

•      relativi a immobili strumentali o autovetture.

 

3.2 AMBITO TEMPORALE

Gli investimenti agevolabili sono quelli effettuati dal 25.6.2014 (data di entrata in vigore del DL 91/2014) al 30.6.2015.

Al fine di individuare il momento di effettuazione dell’investimento occorre fare riferi¬mento all’art. 109 del TUIR. Pertanto, per l’acquisto di beni mobili rileva la data di con¬segna o spedizione dei beni ovvero, se successiva, la data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.

 

3.3 CALCOLO DEL CREDITO D’IMPOSTA

L’agevolazione consiste in un credito d’imposta pari al 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti nei suddetti beni strumentali realizzati nei cinque periodi d’imposta precedenti (2009-2013 per gli investimenti 2014, 2010-2014 per gli investimenti 2015), con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore.Per le imprese in attività al 25.6.2014 (data di entrata in vigore del DL 91/2014) che hanno iniziato l’attività da meno di cinque anni, la media aritmetica degli investimenti age¬volati che rileva ai fini del beneficio fiscale è quella risultante dagli investimenti realiz¬zati in tutti i periodi d’imposta precedenti a quello di entrata in vigore del decreto (o a quello successivo), con la facoltà di escludere, anche in questo caso, il valore più alto.Possono usufruire dell’agevolazione anche i soggetti costituiti dopo il 25.6.2014 (data di entrata in vigore del DL 91/2014), beneficiando dell’agevolazione in relazione al valore com¬plessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo d’imposta.

 

3.4 CARATTERISTICHE DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il credito d’imposta in commento:

•      è ripartito in tre quote annuali di pari importo;

•      è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi del¬l’art. 17 del DLgs. 241/97; la prima quota del credito d’imposta è utilizzabile dal 1° gennaio del secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato ef¬fet¬tuato l’investimento; pertanto, in caso di inve¬stimenti effettuati nel 2014 (dal 25.6.2014 al 31.12.2014), la prima quota è utilizzabile dall’1.1.2016;

•      non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini IRAP;

•      non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR;

•      deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di rico-noscimento e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi nei quali è utilizzato.

Al credito d’imposta in esame non si applica il limite annuo relativo all’utilizzo dei crediti d’imposta di cui al quadro RU del modello UNICO, previsto dall’art. 1 co. 53 della L. 244/2007, pari a 250.000,00 euro.

 

3.5 REVOCA

È prevista la revoca del credito d’imposta:

•      se l’imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all’esercizio di impresa, prima del secondo periodo d’imposta successivo all’acquisto; in pratica, per i soggetti “solari”, i beni acquistati nel periodo 2014 (dal 25.6.2014 al 31.12.2014) devono essere conservati nel patrimonio dell’impresa fino al 31.12.2015;

•      nel caso in cui i beni oggetto degli investimenti siano trasferiti in strutture pro¬duttive situate al di fuori dell’Italia, anche appartenenti al soggetto beneficiario dell’agevolazione, entro il quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è stato effettuato l’inve¬stimento.

 

3.6 RAPPORTI CON ALTRE AGEVOLAZIONI

Il credito d’imposta in commento è, in linea di principio, cumulabile con altre agevolazioni, salvo quanto previsto dalle specifiche norme disciplinanti gli altri benefici.Cumulabilità con la “Nuova Sabatini”Con specifico riferimento alla c.d. “Nuova Sabatini” (art. 2 del DL 69/2013 convertito), l’art. 7 del DM 27.11.2013 dispone che per le imprese appartenenti a settori diversi da quelli agricoli, della pesca e dell’acquacoltura, l’agevolazione è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo “de minimis”, a condizione che tale cumulo non comporti il superamento delle intensità massime previste dall’art. 15 del regolamento comunitario n. 800/2008. Particolari regole di cumulo sono invece previste per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura.

In relazione ai nuovi investimenti, le imprese interessate potrebbero quindi fruire cumulativamente, seppur nel rispetto dei suddetti limiti:

•      del credito d’imposta in esame;

•      dei contributi in conto interessi relativi a finanziamenti agevolati, per effetto della “Nuova Sabatini”.

 

4 CREDITI D’IMPOSTA PER LE IMPRESE AGRICOLE E AGROALIMENTARI

Vengono introdotte alcune agevolazioni per le imprese agricole e agro¬alimentari, al fine di soste-nere il “Made in Italy”. Tali benefici fiscali dovranno, comun¬que, ottenere la preventiva autoriz-zazione della Commissione europea.Con appositi decreti ministeriali attuativi saranno, inoltre, stabilite le condizioni, i ter¬mi¬ni e le moda¬lità di applicazione delle agevolazioni, anche con riguardo al rispetto del previsto limite di spesa.

 

4.1 SOGGETTI INTERESSATI

Le agevolazioni in esame riguardano le imprese che producono prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura di cui all’Allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nonché le piccole e medie imprese che producono prodotti agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi.

 

4.2 CREDITO D’IMPOSTA PER L’E-COMMERCE DI PRODOTTI AGRICOLI

Ai suddetti soggetti viene riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 40% delle spe¬se soste¬nute per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche fina¬liz¬zate al potenzia-mento del commercio elettronico, fino ad un massimo di 50.000,00 euro.Le spese agevolabili sono quelle sostenute nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2014 e nei due successivi (anni 2014, 2015 e 2016, per i soggetti “solari”).

 

4.2.1 Concessione alle “grandi imprese”

In sede di conversione in legge del DL 91/2014 è stato precisato che alle “grandi” imprese (im-prese diverse dalle PMI) il credito d’imposta in esame si applica nei limiti della disciplina “de minimis”.

 

4.2.2 Utilizzo e regime fiscale del credito d’imposta

Il credito d’imposta in esame:

•      è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97;

•      non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini IRAP;

•      non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR;

•      deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale è concesso.

 

4.3 CREDITO D’IMPOSTA PER LE RETI DI IMPRESE

Al fine di incentivare la creazione di nuove reti di imprese ovvero lo svolgimento di nuove attività da parte di reti di imprese già esistenti, ai suddetti soggetti è riconosciuto un credito d’imposta con riferimento alle spese per i nuovi investimenti sostenuti per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, nonché per la cooperazione di filiera. Tale credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 40% delle spese soste¬nute e comunque in misura non superiore a 400.000,00 euro.

Le spese agevolate sono quelle sostenute nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2014 e nei due successivi (anni 2014, 2015 e 2016, per i soggetti “solari”).

 

4.3.1 Concessione alle “grandi imprese”

In sede di conversione in legge del DL 91/2014 è stato precisato che alle “grandi” imprese (im-prese diverse dalle PMI) il credito d’imposta in esame si applica nei limiti della disciplina “de minimis”.

 

4.3.2 Utilizzo e regime fiscale del credito d’imposta

Il credito d’imposta in esame:

•      è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97;

•      non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini IRAP;

•      non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR;

•      deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale è concesso.

 

5 MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELL’AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMI-CA (ACE)

Sono state introdotte alcune modifiche alla disciplina dell’aiuto alla crescita economica (ACE).

 

5.1 POTENZIAMENTO DELL’ACE PER I SOGGETTI QUOTATI

È previsto il potenziamento dell’ACE per le società che si quotino in mercati rego¬lamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione di Stati membri dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein), riconoscendo un incremento del 40% della varia¬zione in aumento di capitale proprio per il periodo d’imposta di ammissione ai predetti mercati e per i due successivi; per i periodi d’imposta ancora successivi la varia¬zione in aumento è determinata senza tener conto del suddetto incremento. In ogni caso, anche a seguito dell’incremento del 40%, l’importo massimo agevolabile non può ec¬ce¬dere il patrimonio netto esistente alla chiusura dell’e¬sercizio per il quale viene deter¬minata l’imposta.Tale misura di favore si applica alle società ammesse a quotazione le cui azioni sono negoziate dal 25.6.2014 (data di entrata in vigore del DL 91/2014). Tuttavia, la misura è subordinata all’auto-rizzazione della Commissione europea.

 

5.2 ECCEDENZA ACE UTILIZZATA COME CREDITO D’IMPOSTA AI FINI IRAP

Per tutti i soggetti beneficiari dell’ACE, accanto alla possibilità di riportare l’eccedenza ACE a valere sui redditi degli anni successivi, viene prevista la facoltà, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2014 (quindi dal periodo d’imposta 2014, per i soggetti “solari”), di fruire di un credito d’imposta commisurato all’eccedenza di ren¬di¬mento nozionale non utilizzato nel periodo d’imposta per incapienza del reddito com¬plessivo netto.

Tale credito d’imposta è utilizzabile:

•      in cinque quote annuali di pari importo;

•      in diminuzione dell’IRAP dovuta in ciascun esercizio.

Al fine di determinare la misura del credito d’imposta in commento, i soggetti IRES ap¬pli¬cano l’ali-quo¬ta del 27,5%, mentre i soggetti IRPEF applicano le aliquote corrispon¬denti agli scaglioni di red¬dito.

 

6 NOVITÀ IN MATERIA DI IVA

In materia di IVA:

•      vengono escluse dal regime di esenzione le prestazioni di servizi rese dal servizio postale universale, qualora le condizioni siano state negoziate individualmente;

•      viene riconosciuta la detraibilità dell’IVA relativa alle manifestazioni i cui premi siano costituiti da “buoni sconto” da utilizzare su una spesa successiva nel medesimo punto vendita che ha emesso i buoni o in un altro punto vendita facente parte della stessa insegna o ditta;

•      viene stabilito che il contributo ambientale per il recupero di pneumatici fuori uso costituisce parte integrante del corrispettivo di vendita e, dunque, è assoggettato ad IVA.

 

6.1 SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE

Viene modificato l’art. 10 co. 1 n. 16 del DPR 633/72, il quale prevede l’esenzione IVA per le pre-stazioni del servizio postale universale, nonché per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a queste accessorie, effettuate dai soggetti obbligati ad assicurarne l’esecuzione (Poste Italiane S.p.A.).

Il servizio postale universale, a norma dell’art. 1 del DM 1.10.2008, è costituito dalla raccolta, dal trasporto, dallo smistamento e dal recapito degli invii postali fino a 2 Kg, ivi compresi gli invii raccomandati e assicurati, e dei pacchi fino a 20 Kg.Il DL 91/2014 convertito esclude dal predetto regime di esenzione le prestazioni del servizio postale universale (nonché le cessioni di beni e le prestazioni accessorie), le cui condizioni siano state negoziate individualmente.

In relazione a specifiche prestazioni del servizio postale (quali la posta raccomandata, la posta assicurata, la posta massiva e la pubblicità per corrispondenza), a condizioni negoziate individual-mente, la nuova disciplina comporta quindi l’applicazione dell’aliquota IVA ordinaria (22%).

Decorrenza:Il nuovo regime IVA si applica a decorrere dal 21.8.2014 (data di entrata in vigore della L. 116/2014).Sono fatti salvi i comportamenti posti in essere, fino a tale data, dal soggetto obbligato a fornire il servizio postale universale (Poste Italiane S.p.A.) in virtù della norma di esenzione previgente.

 

6.2 DETRAIBILITÀ DELL’IVA “A MONTE” PER LE MANIFESTAZIONI A PREMIO COSTITUITE DA “BUONI SCONTO”

Il legislatore, introducendo la lett. c-bis) all’art. 6 del DPR 26.10.2001 n. 430, ha escluso dal regime dei concorsi e delle operazioni a premio anche le manifestazioni nelle quali, a fronte di una determinata spesa, con o senza soglia d’ingresso, i premi sono costituiti da buoni da utilizzare su una spesa successiva nel medesimo punto vendita che ha emesso detti buoni o in un altro punto vendita facente parte della stessa insegna o ditta.

Di conseguenza, per le suddette manifestazioni a premio, viene meno il regime di indetraibilità dell’IVA afferente l’acquisto di beni o servizi, previsto dall’art. 19 co. 2 del DPR 633/72.

 

6.3 CONTRIBUTO PER IL RECUPERO DI PNEUMATICI FUORI USO

Il legislatore, modificando l’art. 228 co. 2 del DLgs. 3.4.2006 n. 152, ha specificato che il contributo ambientale per il recupero di pneumatici fuori uso è:

•      parte integrante del corrispettivo di vendita;

•      assoggettato ad IVA;

•      riportato nelle fatture in modo chiaro e distinto.

L’importo del contributo da indicare in fattura è quello vigente alla data della immissione del pneu-matico nel mercato nazionale del ricambio ed è inizialmente indicato nelle fatture del produttore o dell’importatore.

Il contributo rimane invariato in tutte le successive fasi di commercializzazione del pneumatico con l’obbligo, per ciascun rivenditore, di indicare in modo chiaro e distinto in fattura il contributo pagato all’atto dell’acquisto dello stesso.

 

7 RIDUZIONE DELLE TARIFFE INCENTIVANTI PER L’ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Dall’1.1.2015, la tariffa incentivante per l’energia elettrica prodotta dagli impianti solari fotovoltaici di potenza nominale superiore a 200 kW è rimodulata, a scelta dell’operatore, sulla base di una delle seguenti opzioni:

•      la tariffa è erogata per un periodo di 24 anni, decorrente dall’entrata in esercizio degli im¬pianti, ed è conseguentemente ricalcolata secondo le seguenti percentuali di riduzione:

 

Periodo residuo

(anni)          Percentuale di riduzione dell’incentivo

12    25%

13    24%

14    22%

15    21%

16    20%

17    19%

18    18%

oltre 19       17%

 

•      fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa è rimodulata prevedendo un primo periodo di fruizione di un incentivo ridotto rispetto all’attuale e un secondo periodo di fruizione di un incentivo incrementato in ugual misura; le percentuali di rimodulazione saranno stabilite con un successivo DM attuativo;

•      fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa è ridotta di una quota per-centuale dell’incentivo riconosciuto al 25.6.2014 (data di entrata in vigore del DL 91/2014), per la durata residua del periodo di incentivazione. In particolare, l’incentivo è ridotto in misura pari:

–      al 6%, per gli impianti aventi potenza nominale superiore a 200 kW e fino a 500 kW;

–      al 7%, per gli impianti con potenza superiore a 500 kW e fino a 900 kW;

–      all’8%, per quelli con potenza superiore a 900 kW.

 

7.1 TERMINE PER COMUNICARE L’OPZIONE AL GSE

L’opzione prescelta deve essere comunicata dall’operatore:

•      al Gestore dei servizi energetici spa (GSE);

•      entro il 30.11.2014.

 

7.2 EFFETTI DELLA MANCATA COMUNICAZIONE

In assenza di comunicazione da parte dell’operatore, il GSE applica la terza opzione sopra riportata.

8 “POTENZIAMENTO” DELLE DEDUZIONI IRAP A FAVORE DEL SETTORE AGRICOLO

I produttori agricoli possono fruire, al ricorrere di determinati requisiti, delle deduzioni IRAP finaliz-zate alla riduzione del cuneo fiscale, anche con riferimento ai dipendenti a tempo determinato.Si tratta, in particolare, delle seguenti deduzioni, di regola spettanti solo con riferimento ai dipen-denti a tempo indeterminato, anche a tempo parziale:

•      deduzione dei contributi assistenziali e previdenziali relativi al lavoratore (art. 11 co. 1 lett. a) n. 4 del DLgs. 446/97);

•      deduzione forfetaria annua variabile in funzione delle caratteristiche dei lavoratori, nonché della relativa zona di impiego (art. 11 co. 1 lett. a) n. 2 e 3 del DLgs. 446/97).

 

8.1 SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare dell’agevolazione:

•      i produttori agricoli titolari di reddito agrario, esclusi quelli con volume d’affari annuo non su-periore a 7.000,00 euro, i quali si avvalgono del regime speciale di esonero degli adem-pimenti IVA (sempreché non vi abbiano rinunciato);

•      le società agricole di cui all’art. 2 del DLgs. 99/2004.

 

8.2 DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO AGEVOLATI

Oltre che per i dipendenti assunti a tempo indeterminato, anche part time, le suddette deduzioni si applicano altresì per ogni lavoratore agricolo dipendente a tempo determinato impiegato nel perio¬do di imposta, purché:

•      quest’ultimo abbia lavorato almeno 150 giornate;

•      il contratto abbia almeno una durata triennale.

 

8.3 IMPORTO DELLE DEDUZIONI

In relazione ai suddetti dipendenti a tempo determinato, le deduzioni competono nella misura del 50% degli importi ordinariamente previsti per gli altri beneficiari. Pertanto, su base annua, per i lavoratori impiegati in Regioni svantaggiate (Abruzzo, Molise, Ba¬si-licata, Puglia, Campania, Calabria, Sardegna e Sicilia), la deduzione forfetaria spetta nella misura di:

•      10.500,00 euro, se si tratta di dipendente a tempo determinato con età inferiore a 35 anni, indipendentemente dal sesso, o di sesso femminile, indipendentemente dall’età;

•      7.500,00 euro, negli altri casi.

Per i lavoratori impiegati nelle altre Regioni, invece, la deduzione forfetaria spetta (sempre su base annua) nella misura di:

•      6.750,00 euro, se si tratta di dipendente a tempo determinato con età inferiore a 35 anni, indipendentemente dal sesso, o di sesso femminile, indipendentemente dall’età;

•      3.750,00 euro, negli altri casi.

Si ricorda che la deduzione maggiorata per le aree svantaggiate è fruibile nei limiti delle regole relative agli aiuti “de minimis”, in base alle quali l’importo complessivo degli aiuti non può superare i 200.000,00 euro su un periodo di tre esercizi finanziari. Quanto ai contributi assistenziali e previdenziali, gli stessi sono deducibili in misura pari al 50% per ogni dipendente a tempo determinato agevolato.

 

8.4 AUTORIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA

La concreta operatività della misura agevolativa in esame è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

 

8.5 DECORRENZA

La novità opera a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013 (dal 2014, per i soggetti “solari”).

 

8.6 EFFETTI AI FINI DEL CALCOLO DEGLI ACCONTI

 

8.6.1 Effetti sul calcolo dell’acconto IRAP 2014 con il metodo previsionale

Se l’acconto IRAP relativo al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013 (2014, per i soggetti “solari”) è calcolato con il metodo previsionale, nella determinazione dell’IRAP presunta 2014 (base di computo dell’acconto medesimo) non si tiene conto della novità in esame.

 

8.6.2 Effetti sul calcolo dell’acconto IRAP 2014 con il metodo storico

Se l’acconto IRAP relativo al periodo successivo a quello in corso al 31.12.2013 (2014, per i sog-getti “solari”) è calcolato con il metodo storico, la novità, decorrendo dal 2014, è comunque priva di effetti pratici, posto che in tale ipotesi l’acconto è calcolato assumendo come base di riferimento il rigo IR21 della dichiarazione IRAP 2014 (salvi obblighi di ricalcolo), riportante l’im-posta dovuta per il 2013.

 

9 ALTRE DISPOSIZIONI AGEVOLATIVE PER IL SETTORE AGRICOLO

9.1 ASSUNZIONI INCENTIVATE DI GIOVANI

Vengono previsti incentivi a favore delle imprese agricole ex art. 2135 c.c. che, nel periodo compreso tra l’1.7.2014 e il 30.6.2015, assumono giovani con contratto di lavoro subordinato.

9.1.1 Requisiti per la concessione dell’incentivo

L’incentivo viene corrisposto alle imprese agricole per l’assunzione di giovani lavoratori con un’età compresa tra i 18 e i 35 anni, mediante un contratto di lavoro subordinato:

•      a tempo indeterminato;

•      oppure a tempo determinato, purché sia redatto in forma scritta, abbia una durata di almeno 3 anni e garantisca al lavoratore un periodo minimo di occupazione di almeno 102 giornate all’anno.

I lavoratori da assumere, inoltre, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

•      essere privi di impiego retribuito da almeno 6 mesi;

•      oppure essere privi di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Le assunzioni in esame devono inoltre comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra:

•      il numero di giornate lavorate nei singoli anni successivi all’assunzione;

•      il numero di giornate lavorate nell’anno precedente l’assunzione.

L’incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono computati in base al rapporto tra le ore pattuite e l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.

 

9.1.2 Esclusioni

L’incentivo non spetta:

•      se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva;

•      se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;

•      se il datore di lavoro ha in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganiz-zazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione sia finalizzata all’acquisizione di profes-sionalità so¬stan¬zial¬mente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unità produttiva;

•      con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei 6 mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostan¬zial-mente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume, ovvero risulti con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo.

 

9.1.3 Ammontare dell’incentivo

L’incentivo è pari ad un terzo della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali ed è fruibile per un periodo complessivo di 18 mesi, così determinato:

•      per le assunzioni a tempo determinato, viene concesso per 6 mensilità a decorrere, rispetti-vamente, dal completamento del primo, secondo e terzo anno di assunzione;

•      per le assunzioni a tempo indeterminato, viene concesso per 18 mensilità a decorrere dal completamento del diciottesimo mese dal momento dell’assunzione.

Per ciascun lavoratore assunto, l’agevolazione non può comunque superare l’importo annuale di:

•      3.000,00 euro, nel caso di assunzione a tempo determinato;

•      5.000,00 euro, nel caso di assunzione a tempo indeterminato.

 

9.1.4 Utilizzo dell’incentivo

L’incentivo è utilizzabile esclusivamente mediante compensazione dei contributi dovuti.

 

9.1.5 Concessione dell’incentivo

L’incentivo è riconosciuto dall’INPS:

•      sulle base delle domande presentate dai datori di lavoro in via telematica, secondo le modalità e i termini che saranno stabiliti dall’Istituto;

•      in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande; qualora le risorse finanziarie disponibili siano insufficienti, l’Istituto non prenderà in considerazione ulteriori domande.

 

9.2 MUTUI AGEVOLATI PER GIOVANI AGRICOLTORI

Sono state introdotte misure di favore, consistenti nell’erogazione di mutui agevolati, per le im-prese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile, al fine di favorire lo sviluppo dell’im-pren¬ditoria agricola e il ricambio generazionale. La concessione delle agevolazioni è, tuttavia, subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

 

9.2.1 Soggetti beneficiari

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese, in qualsiasi forma costituite, che subentrino nella conduzione di un’intera azienda agricola, esercitante esclusivamente l’attività agricola ai sensi dell’art. 2135 c.c. da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevola-zione, e presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento dell’azienda agricola attra¬verso iniziative nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

In particolare, le imprese subentranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

•      siano costituite da non più di sei mesi alla data di presentazione della domanda di agevo-lazione;

•      esercitino esclusivamente l’attività agricola ai sensi dell’art. 2135 c.c.;

•      siano amministrate e condotte da un giovane imprenditore agricolo di età compresa tra i 18 ed i 40 anni ovvero, nel caso di società, siano composte, per oltre la metà numerica dei soci e delle quote di partecipazione, da giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 ed i 40 anni.

 

9.2.2 Agevolazioni previste

Ai suddetti soggetti possono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti:

•      a un tasso pari a zero;

•      della durata massima di dieci anni, comprensiva del periodo di preammortamento;

•      di importo non superiore al 75% della spesa ammissibile.

Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato deve avere una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni.

 

9.3 ISTITUZIONE DELLA “RETE DEL LAVORO AGRICOLO DI QUALITÀ”

Viene istituita presso l’INPS la “Rete del lavoro agricolo di qualità”, alla quale possono iscriversi le imprese agricole di cui all’art. 2135 c.c.

 

9.3.1 Requisiti richiesti

Per poter partecipare a questa iniziativa, le imprese interessate devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

•      non avere riportato condanne penali per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché in materia di imposte sui redditi e IVA;

•      non essere state destinatarie, negli ultimi 3 anni, di sanzioni amministrative definitive per le sud¬dette violazioni;

•      essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.

 

9.3.2 Modalità di adesione

Le imprese agricole interessate, se in possesso dei suddetti requisiti, potranno aderire alla Rete presentando un’istanza telematica nei termini e nelle mo¬dalità stabilite da un’apposita cabina di regia.

 

9.3.3 Finalità

L’istituzione della “Rete del lavoro agricolo di qualità” è finalizzata ad ottimizzare le risorse in materia di attività ispettiva. Infatti, il Ministero del Lavoro e l’INPS orienteranno l’attività di vigilanza nei confronti delle imprese non appartenenti alla Rete, salvi i casi di:

•      richiesta di intervento proveniente dal lavoratore, dalle organizzazioni sindacali, dall’Autorità giudiziaria o da autorità amministrative;

•      imprese che abbiano procedimenti penali in corso per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, di contratti collettivi, di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché in materia di imposte sui redditi e IVA.

 

9.4 CONTRATTI DI RETE “AGRICOLA”

Per le PMI agricole, nei contratti di rete di cui all’art. 3 co. 4-ter del DL 5/2009 formati da imprese agricole singole ed associate, la produzione agricola derivante dall’esercizio in comune delle attivi¬tà, secondo il programma comune di rete, può essere divisa fra i contraenti in natura con l’attribu¬zione a ciascuno, a titolo originario, della quota di prodotto convenuta nel contratto di rete.

 

10 ALTRE NOVITÀ IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI

 

10.1 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOCIETÀ COOPERATIVE E BANCHE DI CREDITO COOPE¬RATIVO

10.1.1 Cooperative di consumo e loro consorzi – Detassazione degli utili destinati ad aumento di ca-pitale

Per le cooperative di consumo e loro consorzi, viene sancito il rispetto del regime “de minimis” (regolamento comunitario n. 1407/2013) per la quota di utili destinata ad aumento del capitale so-ciale che, in base all’art. 7 co. 3 della L. 59/92, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte.Ne deriva che l’importo agevolato, per ogni beneficiario, non potrà eccedere l’importo di 200.000,00 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.

 

10.1.2 Cooperative di consumo a mutualità non prevalente – Riduzione della detassazione degli utili destinati a riserva indivisibile Con specifico riferimento alle società cooperative di consumo e loro consorzi, diverse da quelle a mutualità prevalente, il DL 91/2014 convertito riduce dal 30% al 23% la quota di utili netti annuali che beneficiano dell’esenzione da tassazione di cui all’art. 12 della L. 904/77, a condizione che tale quota sia destinata ad una riserva indivisibile prevista dallo statuto (art. 1 co. 464 della L. 311/2004).

 

10.1.3 Cooperative a mutualità non prevalente – Tassazione parziale degli utili destinati a riserva legale.In relazione a tutte le società cooperative e loro consorzi, a mutualità non prevalente, il DL 91/2014 convertito conferma la tassazione della quota del 10% degli utili netti annuali destinati a riserva minima obbligatoria (30%), prevista dall’art. 6 co. 1 del DL 63/2002, vale a dire il 3% degli utili netti annuali.

Per le cooperative a mutualità non prevalente, pertanto:

•      in generale, rimane la detassazione del 27% (30% meno 3%) degli utili accantonati a riserve;

•      tale detassazione è ridotta al 20% (23% meno 3%) per le cooperative di consumo.

 

10.1.4 Banche di credito cooperativo

Le banche di credito cooperativo, autorizzate dalla Banca d’Italia ad un periodo di operatività prevalente a favore di soggetti diversi dai soci, ai fini delle disposizioni fiscali di carattere agevo-lativo, sono considerate cooperative non a mutualità prevalente, decadendo dai relativi vantaggi fiscali, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello nel corso del quale è trascorso un anno dall’inizio del periodo di autorizzazione, relativamente ai periodi d’imposta in cui non è ripristinata l’operatività prevalente a favore dei soci.

 

10.1.5 Decorrenza

Le suddette disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 21.8.2014 (2015, per i soggetti “solari”).

10.2 CREDITI COMMERCIALI VANTATI NEI CONFRONTI DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – GARANZIA DA PARTE DELLO STATO – RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE.L’art. 37 del DL 24.4.2014 n. 66, conv. L. 23.6.2014 n. 89, al fine di favorirne la cessione ad intermediari finanziari, ha stabilito che sono assistiti da garanzia dello Stato i crediti nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, diverse dallo Stato:

•      per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali;

•      maturati al 31.12.2013;

•      certi, liquidi ed esigibili;

•      certificati dalle Pubbliche Amministrazioni debitrici, alla data del 24.4.2014;

•      oppure che siano oggetto di richiesta di certificazione, con istanza presentata mediante la prevista piattaforma elettronica (accessibile all’indirizzo http://certificazionecrediti.mef.gov.it), e venga ottenuta la relativa certificazione.

Il termine per presentare la suddetta istanza, originariamente stabilito al 23.8.2014, è stato prorogato al 31.10.2014.

 

10.3 AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL CREDITO A MEDIO-LUNGO TERMINE

Le agevolazioni previste per le operazioni di finanziamento la cui durata contrattuale è stabilita in più di 18 mesi (art. 15 del DPR 601/73), ossia l’esenzione dall’impo¬sta di registro, dall’imposta di bol¬¬lo, dalle imposte ipotecaria e catastale e dalle tasse sulle concessioni governative, vengono estese:

•      alle successive cessioni dei crediti relativi a tali finanziamenti (e non solo più alla “prima” ces-sione del credito);

•      alle operazioni di finanziamento poste in essere da società di cartolarizzazione di cui alla L. 30.4.99 n. 130, nonché da imprese di assicurazione ed OICR comunitari.

 

10.4 IMPOSTA DI BOLLO PER LE ISTANZE DEI VOLONTARI DEL SOCCORSO ALPINO – ESENZIONE

È stata disposta l’esclusione dall’applicazione dell’imposta di bollo di 16,00 euro per le istanze, presentate dai volontari del soccorso alpino e speleologico che siano lavoratori autonomi, al fine di ottenere l’indennità per astensione dal lavoro nelle giornate in cui abbiano effettuato operazioni di soccorso o esercitazioni.

Decorrenza

La nuova disposizione è entrata in vigore il 21.8.2014 (data di entrata in vigore della L. 116/2014).A partire da tale data, pertanto, le istante dei volontari in esame non sono più soggette all’imposta di bollo di 16,00 euro, ma sono esenti dall’imposta.

 

10.5 “NUOVA SABATINI” – ACCESSO AGEVOLATO AL FONDO DI GARANZIA PMI

A seguito delle modifiche apportate alla disciplina relativa alla “Nuova Sabatini” (art. 2 del DL 69/2013 convertito), è previsto che, ai fini dell’accesso alla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, la valutazione economico-finanziaria e del merito creditizio dell’impresa, in deroga alle vigenti disposizioni sul Fondo di garanzia, è demandata al soggetto richiedente, nel rispetto di limiti massimi di rischiosità dell’impresa finanziata, misurati in termini di probabilità di inadempimento e definiti con successivo decreto ministeriale. Pertanto, la valutazione del merito creditizio per beneficiare della garanzia dello Stato nell’ambito della “Nuova Sabatini” è demandata direttamente alla banca erogatrice del finanziamento

 

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