CircolariCIRCOLARE N. 5 DEL 13/01/2017 IL NUOVO MODELLO DI DICHIARAZIONE D’INTENTO E LE MODALITA’ DI UTILIZZO

13 Gennaio 2017

Come noto, con il D.Lgs. n. 175/2014, l’obbligo di comunicare i dati delle dichiarazioni d’intento è stato “trasferito” in capo all’esportatore abituale che è quindi tenuto ad inviare:

  • all’Agenzia delle Entrate, i dati delle dichiarazioni d’intento emesse, utilizzando l’apposito mod. DI approvato dall’Agenzia;
  • al fornitore / Dogana, la dichiarazione d’intento unitamente alla ricevuta di avvenuta presentazione della stessa, rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.

Il fornitore per poter effettuare cessioni / prestazioni senza IVA deve aver:

  • ricevuto la dichiarazione d’intento e la relativa ricevuta di presentazione all’Agenzia delle Entrate, consegnategli dall’esportatore abituale;
  • riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate da parte dell’esportatore abituale.

Con il Provvedimento 2.12.2016 l’Agenzia delle Entrate:

  • ha approvato il nuovo mod. DI. Nel nuovo modello è stata eliminata la possibilità di indicare il periodo di validità della dichiarazione d’intento (campi 3 e 4 “operazioni comprese nel periodo da … a”);
  • ha disposto che il nuovo modello va utilizzato per le dichiarazioni d’intento relative alle operazioni di acquisto da effettuare a decorrere dall’1.3.2017.

LE NUOVE MODALITA’ DI UTILIZZO DELLA DICHIARAZIONE D’INTENTO

Come sopra accennato, il citato Provvedimento 2.12.2016 ha modificato il mod. DI eliminando dalla Sezione “Dichiarazione” la possibilità di indicare il periodo di validità della dichiarazione d’intento.

In base alle novità di cui sopra, per gli acquisti effettuati dall’1.3.2017 la dichiarazione d’intento può quindi essere rilasciata soltanto:

  • per una operazione o più operazioni;
  • nel limite dell’importo specificato a campo 1 o 2.

Nella Risoluzione n. 120/E l’Agenzia delle Entrate, dopo aver precisato che l’importo da indicare a campo 2 rappresenta l’ammontare fino a concorrenza del quale si intende effettuare acquisti senza IVA con utilizzo del plafond, evidenzia che particolare attenzione deve essere riservata alla verifica dell’importo complessivamente fatturato senza Iva dal soggetto che riceve la dichiarazione, che non deve mai eccedere quanto indicato nella dichiarazione d’intento”.

È onere dell’esportatore abituale monitorare periodicamente l’utilizzo del plafond presso il singolo fornitore al fine di non superare l’ammontare degli acquisti (che può effettuare) senza IVA indicato a campo 2.

NB: Merita evidenziare che l’esportatore abituale non deve “ripartire” il plafond a propria disposizione tra i vari fornitori, ossia, in altre parole, non è richiesto che la somma dei campi 1 e 2 delle dichiarazioni d’intento coincida con il plafond a disposizione.

UTILIZZO DEL NUOVO MOD. ID

L’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 120/E in esame ribadisce che il nuovo mod. DI può essere utilizzato solo per gli acquisti da effettuare a partire dall’1.3.2017.

Di conseguenza per le operazioni da effettuare fino al 28.2.2017 deve essere utilizzato il vecchio modello (nel quale è possibile indicare il periodo di “validità” della dichiarazione d’intento).

Dovrebbe essere possibile trasmettere il nuovo mod. DI entro il 28.2.2017 con l’avvertenza che i relativi acquisti senza IVA siano effettuati dall’1.3.2017.

DICHIARAZIONE D’INTENTO CON PERIODO DI VALIDITA’ SUCCESSIVO AL 28.2.2017

Nel caso in cui sia stata rilasciata una dichiarazione d’intento utilizzando il vecchio modello, indicando il periodo di validità (ad esempio, 1.1.2017 – 31.12.2017), la stessa perderà l’efficacia per le operazioni di acquisto da effettuare dall’1.3.2017.

Per tali operazioni dovrà essere presentata una nuova dichiarazione d’intento utilizzando il nuovo modello, nel quale compilare il campo 1 o il campo 2.

DICHIARAZIONE D’INTENTO PER UNA O PIU’ OPERAZIONI NEL LIMITE INDICATO

Qualora nella dichiarazione d’intento inviata ai fornitori a fine 2016 / primi mesi del 2017 sia stato compilato il campo 2, non deve essere rilasciata una nuova dichiarazione d’intento utilizzando il nuovo modello.

In tal caso la dichiarazione ha validità anche successivamente all’1.3.2017 fino a concorrenza dell’importo riportato in tale campo.

Esempio 1

Un esportatore abituale ha rilasciato nel mese di gennaio 2017 una dichiarazione

d’intento al fornitore Alfa srl per operazioni fino a concorrenza di € 60.000. La stessa potrà essere utilizzata per acquistare beni / servizi senza IVA anche dopo l’1.3.2017, fino al raggiungimento dell’ammontare nella stessa specificato.

SUPERAMENTO DELL’AMMONTARE DEGLI ACQUISTI SENZA IVA

Nel caso in cui, nel corso dell’anno, l’esportatore abituale intenda acquistare senza IVA per un importo superiore all’ammontare indicato nella dichiarazione d’intento è necessario presentare un nuovo modello “ad integrazione” di quello precedente, indicando l’ulteriore ammontare fino a concorrenza del quale intende continuare ad effettuare acquisti senza IVA.

Esempio 2

Con riferimento all’esempio 1 al raggiungimento del limite indicato nella dichiarazione d’intento (€ 60.000) l’esportatore abituale, per poter effettuare ulteriori acquisti senza IVA, dovrà rilasciare un nuovo mod. DI.

( scarica la circolare completa .pdf )

                    

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