CircolariCIRCOLARE N.4 DEL 12/01/2017 COLLEGATO FISCALE: LE PRINCIPALI NOVITA’ PER LE IMPRESE

12 Gennaio 2017

 

Il D.L. 22.10.2016 n. 193, convertito dalla legge 1.12.2016 n. 225, ha apportato diverse modifiche

in campo fiscale che interessano imprese e professionisti.

  1. Spesometro trimestrale

L’art. 4 del D.L. 193/2016, modificando l’art. 21 del D.L. 31.5.2010 n. 78 ha soppresso lo

spesometro annuale e introdotto quello trimestrale.

  1. Ambito oggettivo

La comunicazione trimestrale introdotta con il nuovo art. 21 del DL 78/2010 ha ad oggetto

tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA documentate mediante fattura, nota di variazione e

bolletta doganale.

In particolare, devono essere comunicati all’Agenzia delle Entrate, in forma analitica:

  1. i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento;
  2. i dati di tutte le fatture ricevute e annotate nel registro IVA degli acquisti ai sensi dell’art. 25 del DPR 633/72 nel medesimo trimestre, comprese le bollette doganali;
  3. i dati delle note di variazione emesse e ricevute ai sensi dell’art. 26 del DPR 633/72, relative al medesimo periodo.

Il DL 193/2016 rinvia all’emanazione di un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate la definizione dei dati analitici da trasmettere e si limita a stabilire il contenuto minimale della comunicazione, la quale dovrà comprendere almeno:

  • i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
  • la data e il numero della fattura;
  • l’ammontare della base imponibile;
  • l’aliquota IVA applicata;
  • l’ammontare dell’imposta;
  • la tipologia dell’operazione.
  1. Termine per l’invio

La comunicazione dovrà essere trasmessa entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. Tuttavia, a scopo agevolativo, il termine per l’invio della comunicazione relativa al secondo trimestre (aprile – giugno) è stato fissato al 16 settembre (in luogo del 31 agosto).

Pertanto la comunicazione in argomento dovrà essere presentata:

  • entro il 31 maggio per le operazioni relative al primo trimestre (gennaio – marzo);
  • entro il 16 settembre per le operazioni relative al secondo trimestre (aprile – giugno);
  • entro il 30 novembre per le operazioni relative al terzo trimestre (luglio – settembre);
  • entro l’ultimo giorno del mese di febbraio dell’anno successivo per le

operazioni relative al quarto trimestre (ottobre – dicembre).

  1. Invio della prima comunicazione

In deroga ai termini ordinari di presentazione, l’art. 4 co. 4 del DL

193/2016 prevede,limitatamente al primo anno di applicazione

ell’obbligo (2017), che la comunicazione dei dati delle fatture relativa al

primo semestre (gennaio – giugno) venga effettuata entro il 25.7.2017.

  1. Sanzioni

All’art. 11 del DLgs. 471/97 viene aggiunto il co. 2bis, con il quale si prevede l’applicazione di una sanzione pari a 2,00 euro per l’omessa o errata trasmissione dei dati di ciascuna fattura con un massimo sanzionatorio di 1.000,00 euro per ciascun trimestre.

Tuttavia, se la regolarizzazione (mediante un nuovo invio dei dati, ovvero mediante l’invio dei dati corretti) avviene entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita, la sanzione è ridotta alla metà (1,00 euro), con un massimo sanzionatorio di 500,00 euro.

Non si applica la disciplina del c.d. cumulo giuridico; pertanto le sanzioni applicate relativamente alle singole fatture devono sommarsi ritmeticamente.

 

 

  1. Comunicazione trimestrale dei dati relativi alle liquidazioni IVA
  2. L’art. 4, secondo comma del D.L. 193/2016 dopo l’art. 21 del D.L. 31.5.2010 n. 78 ha aggiunto l’art. 21-bis che introduce per tutti i soggetti passivi IVA l’obbligo di comunicare i dati riepilogativi delle liquidazioni IVA.
  3. L’obbligo decorre dalle liquidazioni che si effettuano a partire dall’1.1.2017 e riguarda tutti i soggetti passivi IVA “mensili” e trimestrali”.
  4. L’individuazione dei dati da indicare sarà fatta con apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
  5. Le comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche devono essere trasmesse entro gli stessi termini previsti per la presentazione dello spesometro trimestrale, vale a dire:
  6. entro il 31 maggio per le liquidazioni dell’imposta relativa al primo trimestre (gennaio – marzo);
  7. entro il 16 settembre per le liquidazioni dell’imposta relativa al secondo trimestre (aprile – giugno);
  8. entro il 30 novembre per le liquidazioni dell’imposta relativa al terzo trimestre luglio – settembre);
  9. entro l’ultimo giorno delmese di febbraio dell’anno successive per le liquidazioni dell’imposta elative la quarto trimester (ottobre – dicembre).

 Tale adempimento non modifica i termini ordinariamente previsti per la liquidazione e il versamento dell’imposta (mensile o trimestrale).

  1. Primo anno di applicazione

In base del tenore letterale della norma si ritiene che nel primo anno di applicazione della stessa (2017) non si applichino i termini previsti per il 2017 per lo spesometro trimestrale. Pertanto anche nel 2017 si applicano i termini sopra indicati.

  1. Esercizio di più attività

In caso di esercizio di più attività gestite con contabilità separata ai sensi dell’art. 36 del DPR 633/72, per ciascun trimestre si deve inviare una sola comunicazione riepilogativa.

  1. Informative che saranno fornite dall’Agenzia delle Entrate

L’art. 21-bis quinto comma stabilisce che l’Agenzia delle Entrate è tenuta a mettere a disposizione dei soggetti passivi IVA, o dei loro intermediari:

  1. le risultanze dell’esame dei dati delle fatture;
  2. le valutazioni concernenti la coerenza fra i dati delle fatture e quelli delle liquidazioni;
  3. le valutazioni concernenti la coerenza dei versamenti

dell’imposta rispetto a quanto indicato nelle comunicazioni delle liquidazioni.

Tale previsione ha l’obiettivo di favorire la regolarizzazione spontanea delle violazioni. Nell’ipotesi in cui siano riscontrate anomalie, l’Agenzia informerà il contribuente di tale esito, secondo le modalità che saranno stabilite con successivo provvedimento.

  1. Sanzioni

All’art. 11 del DLgs. 471/97 viene aggiunto il co. 2ter con il quale si prevede l’applicazione di una sanzione da 500,00 a 2.000,00 euro nelle ipotesi di omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.

Se la regolarizzazione (mediante un nuovo invio dei dati, ovvero mediante l’invio dei dati corretti) avviene entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita, la sanzione è ridotta alla metà (da 250,00 a 1.000,00 euro).

 

  1. Soppressione obbligo comunicazione operazioni con Paesi black list

È stato eliminato l’obbligo di comunicare i dati delle operazioni di importo complessivo annuale superiore a 10.000,00 euro con controparti aventi sede, residenza o domicilio in Stati a fiscalità privilegiata (Paesi c.d. black list).

L’abrogazione decorre dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2016; quindi dal 2017 non ci sono più comunicazioni da fare.

  1. Soppressione obbligo modelli INTRA acquisti

L’art. 4 co. 4 lett. b) del DL 193/2016 in conseguenza dell’introduzione dell’obbligo dello spesometro trimestrale e di comunicazione delle liquidazioni IVA, a decorrere dall’1.1.2017 ha soppresso l’obbligo dei modelli INTRASTAT relativi agli acquisti di beni e di servizi comunitari.

  1. Soppressione obbligo comunicazione autofatture emesse per acquisti di beni da S. Marino

L’art. 7quater, co. 21 e 22 del DL 193/2016 sopprime la comunicazione degli acquisti di beni ricevuti da operatori di San Marino documentati con autofattura ai sensi dell’art. 16 del DM 24.12.93.

Tale comunicazione è effettuata, avvalendosi del modello polivalente, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione dell’autofattura.

L’abolizione riguarderà “le annotazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2017”. L’ultimo adempimento, prima della sua abolizione, sarà dunque la comunicazione da effettuare nel mese di gennaio 2017 riguardanti le autofatture annotate nel registro acquisti nel mese di dicembre 2016.

  1. Rimborsi IVA
  1. L’art. 7quater co. 32 del DL 193/2016, modificando l’art. 38bis co. 3 e 4 del DPR 633/72, innalza a 30.000,00 euro (rispetto agli attuali 15.000,00 euro) il limite al di sotto del quale le istanze di rimborso IVA annuale e trimestrale possono essere presentate senza particolari formalità (oltre all’esposizione in dichiarazione o sul modello TR) da parte del soggetto richiedente.

Oltre tale soglia, per l’esecuzione dei rimborsi IVA è necessario:

  1. per la generalità dei soggetti passivi: richiedere l’apposizione del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di revisione contabile) sulla dichiarazione annuale o sul modello TR e presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito al possesso di specifici requisiti di idoneità economico/patrimoniale;
  2. per i soggetti in stato di “osservazione fiscale” (es. soggetti che

hanno ricevuto la notifica di accertamenti negli ultimi 2 anni, al di sotto di specifiche soglie; soggetti che esercitano l’attività da meno di 2 anni) ovvero per i soggetti che non hanno apposto il visto di conformità o che non hanno presentato la dichiarazione sostitutiva di atto notorio: presentare specifica garanzia patrimoniale in favore dell’Amministrazione finanziaria.

  1. La nuova soglia di 30.000,00 euro per l’esecuzione dei rimborsi IVA senza formalità specifiche si ritiene applicabile già a decorrere dalle istanze di rimborso relative al credito emergente dalla dichiarazione annuale IVA per l’anno d’imposta 2016.
  2. Termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA

L’art. 4, co 4 del DL 193/2016 ha modificato il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA fissandolo, con effetto dal 2017, al 30 Aprile in luogo del 28 Febbraio.

Pertanto:

  1. la dichiarazione annuale relativa al 2016 andrà presentata entro il 28.2.2017;
  2. la dichiarazione annuale relativa agli anni dal 2017 in avanti andrà presentata entro il 30 Aprile dell’anno successivo.
  3. Modifica del terminr di versamento del saldo e della prima rata di acconto delle imposte dirette e dell’IRAP

La modifica è stata introdotto dall’art. 7quater, co 19 e 20 del DL 193/2016 a decorrere dall’1.1.2017.

  1. Persone fisiche e società di persone
    1. 30 Giugno (anziché 16 Giugno) senza la maggiorazione dell0 0,40%;
    2. 30 Luglio (anziché 16 Luglio) con la maggiorazione dello 0,40%.
  2. Soggetti IRES
  3. Per le società che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio:
  4. ultimo giorno (anziché giorno 16) del sesto mese successivo alla chiusura dell’esercizio senza la maggiorazione dello 0,40%;
  5. 30 giorni successivi al termine di cui al precedente punto i. con la maggiorazione dello 0,40%
  6. Per le società che approvano il bilancio oltre 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio:
  7. ultimo giorno (anziché giorno 16) del mese successivo a quello di approvazione del bilancio senza la maggiorazione dello 0,40%;
  8. 30 giorni successivi al termine di cui al precedente punto i. con la maggiorazione dello 0,40%.

Il termine per il versamento della seconda o unica rata di acconto rimane fermo al 30 Novembre ovvero all’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo alla chiusura dell’esercizio per le società con esercizio non coincidente con l’anno solare.

Le modifiche dei termini di versamento del saldo e del primo acconto delle

imposte sui redditi producono effetti anche sulle imposte i cui termini di

versamento sono ad essi collegati, quali ad esempio:

  • addizionali IRPEF;
  • addizionali e maggiorazioni IRES;
  • imposte patrimoniali dovute dalle persone fisiche residenti che possiedono immobili e/o attività finanziarie all’estero (IVIE e/o IVAFE);
  • contributo di solidarietà del 3%, dovuto sul reddito complessivo IRPEF di importo superiore ai 300.000,00 euro lordi annui;
  • diritto annuale delle Camere di commercio;
  • cedolare secca sulle locazioni

Per i versamenti i cui termini non sono collegati a quelli delle imposte dirette (es IMU e TASI) non cambia nulla.

  1. Utilizzo del mod. F24 cartaceo

Viene abolito l’obbligo di presentare esclusivamente in via telematica da parte dei soggetti non titolari di partita IVA il Mod. F24 il cui saldo sia superiore a 1.000 euro ancorchè non contenga compensazioni. Pertanto questi soggetti possono presentare il Mod. F24 anche in formato cartaceo purchè nello stesso non siano state fatte compensazioni.

La nuova disposizione si applica dal 3.12.2016.

  1. Sospensione feriale dei termini di versamento da avvisi bonari

Gli artt. 2 e 3 del DLgs. 462/97 prevedono che se, entro 30 giorni dall’avviso bonario emesso a seguito di liquidazione automatica/controllo formale della dichiarazione (artt. 36bis, 36ter del DPR 600/73 e 54bis del DPR 633/72), la totalità delle somme richieste o la prima rata sono versate, le sanzioni del 30% sono ridotte rispettivamente a 1/3 o a 2/3.

L’art. 7quater, co 17 del DL 193/2016 stabilisce che detto termine di 30 giorni è sospeso dall’1.8 al 4.9 di ogni anno.

La medesima sospensione è prevista per il pagamento di importi derivanti da

liquidazione di redditi soggetti a tassazione separata (art. 1 co. 412 della L. 311/2004).

  1. Consegna modelli CU

L’art. 7quater, co 14 e 15 del DL 193/2016 differisce dal 28 Febbraio al 31 Marzo il termine per la consegna dei modelli CU.

La norma riguarda tutti i CU: lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, agenti di commercio, distribuzione utili.

Il nuovo termine si applica ai CU da consegnare a partire dal 2017.

Resta invece ferma la scadenza del 7 marzo per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei CU contenenti i dati per mettere a disposizione le dichiarazioni precompilate entro il 15 Aprile.

 

 

  1. Rinnovo automatico dei regimi fiscali opzionali

L’art. 7 quater, co 27 e 28 del DL 193/2016 introduce il rinnovo automatico delle opzioni per il regime del consolidato fiscale e della trasparenza fiscale. Ciò significa che, alla scadenza del triennio di validità dell’opzione, la stessa si rinnova automaticamente, salvo revoca da esprimere nel Modello Unico da presentare nel primo anno successivo alla scadenza del triennio.

  1. Proroga del contratto di locazione con opzione per la cedolare secca

L’art. 7quater, co 24 del DL 193/2016 modifica l’art. 3, co 3 del D.Lgs. 14.3.2011 n. 23:

  1. conferma che, in caso di omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione, si applicano le sanzioni di cui all’art. 69 del DPR 131/86 (dal 120% al 240% dell’imposta dovuta);
  2. dispone che la mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto di locazione non determina la revoca dell’opzione per l’imposizione sostitutiva operata in sede di registrazione del contratto stesso, a condizione che il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per la cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nell’apposito quadro della dichiarazione dei redditi;
  3. stabilisce che, in caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, del contratto di locazione per il quale fosse stata esercitata l’opzione per la cedolare secca, entro 30 giorni dalla proroga medesima, si applica la sanzione in misura fissa pari a 100,00 euro (50,00 euro nel caso in cui la comunicazione sia presentata con un ritardo inferiore a 30 giorni).
  4. Novità in materia di depositi IVA
  1. Nuove disposizioni per l’immissione in deposito

L’art. 4, co 7, lett. a) del DL 193/2016 ha modificato l’art. 50-bis, co 4, lett. c) e d) del DL 331/1993 prevedendo in sostanza la possibilità di utilizzare l’istituto del deposito IVA senza limitazioni soggettive legate al destinatario del bene.

Oggi, infatti, le cessioni di beni mediante introduzione nel deposito doganale possono avvenire in sospensione d’imposta solo se la cessione avviene:

  1. nei confronti di un soggetto IVA comunitario;
  2. nei confronti di qualunque cessionario, ma solo relativamente ad alcune tipologie di beni elencate nella Tabella A-bis allegata al DL 331/1993 (si tratta di beni normalmente trattati nelle borse merci: stagno, rame, zinco, nichel, alluminio, piombo, cereali, semi e frutti oleosi, tè, lana, argento, patate, zucchero greggio, grassi ed oli vegetali).

Dal 1° Aprile 2017 (data di decorrenza della nuova norma) le cessioni di beni mediante introduzione in depositi IVA potrà essere effettuata in sospensione d’imposta a prescindere:

  1. dalla sede del cessionario (Italia, U.E. o Extra UE);
  2. dalla tipologia dei beni.

Saranno così ammesse al regime sospensivo anche le cessioni tra operatori nazionali.

Viene confermato il non assoggettamento ad IVA delle altre immissioni in deposito previste dall’art 50-bis, co 4 del DL 331/1993, vale a dire:

  • gli acquisti intracomunitari di beni eseguiti mediante introduzione nel deposito;
  • le operazioni di immissione in libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere introdotti nel deposito previa prestazione di idonea garanzia commisurata all’imposta;
  • le cessioni di beni custoditi nel deposito;
  • le cessioni intracomunitarie di beni estratti dal deposito IVA con spedizione in altro Stato UE, salvo che si tratti di cessioni intracomunitarie soggette ad imposta nel territorio dello Stato;
  • le cessioni di beni estratti dal deposito con trasporto/spedizione al di fuori della UE;
  • le prestazioni di servizi, comprese le operazioni di perfezionamento e le manipolazioni usuali, relative ai beni custoditi nel deposito, anche se materialmente eseguite nei locali limitrofi al deposito;
  • il trasferimento di beni in altro deposito.
  1. Nuove disposizioni per l’estrazione dal deposito

L’art. 4, co 7, lett. b) del DL 193/2016 ha modificato l’art. 50-bis, co 6 del DL 331/1993 introducendo nuove modalità di estrazione dai depositi IVA per i beni ivi immessi di provenienza nazionale o extracomunitaria.

Per l’estrazione dei beni di provenienza comunitaria le regole rimangono invariate per cui il proprietario dei beni in deposito dovrà applicare il regime del reverse charge:

  • numerando e integrando la fattura passiva intracomunitaria, a suo

tempo emessa nei suoi confronti senza addebito dell’IVA;

  • provvedendo a determinare la base imponibile e la relativa imposta;
  • annotando la fattura numerata e integrata nel registro delle fatture

emesse e, ai fini della detrazione, in quello degli acquisti.

Per l’estrazione dei beni di provenienza nazionale l’imposta deve essere versata dal gestore del deposito in nome e per conto del proprietario dei beni entro il giorno 16 del mese successivo a quello dell’estrazione. Il proprietario dei beni dovrà emettere autofattura da annotare sul registro degli acquisti insieme ai dati della ricevuta di versamento dell’IVA effettuata dal gestore.

Per l’estrazione dei beni di provenienza extracomunitaria immessi in libera pratica e poi introdotti nel deposito IVA l’imposta all’atto dell’estrazione è assolta mediante reverse charge dall’importatore previa prestazione di idonea garanzia patrimoniale. Le modalità di effettuazione del pagamento dell’imposta e di prestazione della garanzia saranno stabilite da apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate da emanarsi entro il 31.3.2017, in mancanza del quale si dovrà procedere come nel caso di estrazione dei beni di provenienza nazionale.

Le estrazioni di beni di provenienza nazionale o extracomunitaria potranno essere effettuate dagli esportatori abituali in sospensione d’imposta.

  1. Definizione delle cartelle di pagamento e degli accertamenti esecutivi
  1. Definizione agevolata

La definizione agevolata consiste nel pagamento delle imposte, degli interessi diversi da quelli di mora e degli aggi di riscossione con esclusione, pertanto, delle sanzioni e degli interessi di mora.

  1. Presupposto oggettivo
  1. Tutti gli importi iscritti a ruolo e gli accertamenti divenuti esecutivi dal     1.2000 al 31.12.2016 la cui riscossione sia stata affidata ad Equitalia.
  2. La definizione non deve essere integrale, cioè riguardare tutti gli atti di   riscossione notificati ad un contribuente, ma può riguardare anche solo uno o alcuni atti.
  3. Per coloro che hanno già versato in parte il debito tributario, la definizione comporta la rinuncia al rimborso di quanto in precedenza già pagato a titolo di sanzione e di interessi di mora.
  4. Per coloro che stanno pagando ratealmente, la definizione è ammessa a condizione che siano state integralmente pagate le rate scadute tra l’1.10.2016 e il 31.12.2016.

 

 

  1. Presentazione della domanda
  1. Per usufruire della definizione agevolata è necessario presentare un’apposita domanda entro il 31.3.2017 mediante compilazione del mod. “DA1” approvato con provvedimenti di Equitalia del 4.11.2016 e del 2.12.2016.
  2. In sede di compilazione, il debitore deve indicare se opta per il pagamento in unica soluzione o rateale, e impegnarsi a rinunciare ai giudizi pendenti sui carichi definibili.
  3. Entro il 31.5.2017 l’Agente della Riscossione comunica al contribuente:
  • l’entità complessiva delle somme da versare;
  • l’entità delle singole rate;
  • l’esatta data in cui deve avvenire il pagamento.
  1. La presentazione della domanda (non quindi l’integrale pagamento degli importi) comporta i seguenti effetti:
  • sospensione delle rate da dilazione dei ruoli ex art. 19 del DPR 602/73 che scadono dall’1.1.2017 sino al termine di versamento della totalità delle somme dovute;
  • sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza;
  • impossibilità di adottare fermi e ipoteche, ma rimangono validi     quelli già in essere;
  • inibizione a nuove azioni esecutive;
  • impossibilità di proseguire le azioni esecutive già avviate, salvo quelle reversibili.
  1. Versamenti
  1. Il versamento degli importi può avvenire in unica soluzione o in un massimo di 5 rate.
  2. Il versamento deve avvenire tramite domiciliazione bancaria, bollettini precompilati o presso gli uffici dell’Agente della Riscossione.
  3. È esclusa ogni forma di compensazione.
  4. Quanto ai termini:
  • se il versamento è in unica soluzione, il termine scade a luglio 2017 (come si evince dal modello “DA1”); la data esatta del versamento dovrà essere contenuta nella comunicazione che Equitalia dovrà inviare entro il 31.5.2017;
  • se si opta per il pagamento rateale, ferme restando le scadenze di legge (per il 70% a luglio, settembre e novembre 2017, per il 30% ad aprile e settembre 2018), il contribuente può scegliere tra diverse opzioni. Ad esempio, come da tabella allegata al modello, si può scegliere di versare il 70% a luglio 2017 e il 30% ad aprile 2018, oppure il 35% a luglio 2017, il 35% a settembre 2017, il 15% ad aprile 2018 e il restante 15% a settembre 2018.

Anche in questo caso la data esatta dei versamenti sarà resa nota da Equitalia nella comunicazione di liquidazione degli importi, da notificare entro il 31.5.2017.

  1. Perfezionamento

La definizione si perfeziona col pagamento integrale e puntuale di tutto l’importo ovvero di ogni singola rata.

In caso di mancato perfezionamento vengono meno tutti i benefici (sanzioni e interessi, sospensione misure cautelari ecc.). Il versamento residuo non può essere dilazionato.

  1. Giudizi in corso

Col pagamento integrale di quanto dovuto, su istanza della parte più diligente si estingueranno i giudizi in corso per cessata materia del contendere.

  1. Soppressione studi di settore

Viene riformato il sistema degli studi di settore (art. 7bis del DL 193/2016), prevedendo:

  1. da un lato, la sostituzione degli studi di settore con appositi indici sintetici di affidabilità fiscale, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2017;
  2. dall’altro, la contestuale eliminazione delle disposizioni che prevedono l’utilizzo degli studi di settore ai fini dell’accertamento

Gli indici sintetici di affidabilità fiscale saranno stabiliti da un apposito decreto       del MEF.

Contestualmente all’adozione di detti indici, cessano di avere effetto, al fine dell’accertamento dei tributi, le disposizioni relative agli studi di settore e ai parametri.

Dato che le nuove disposizioni operano a partire dall’adozione dei nuovi indici di affidabilità, gli studi di settore continuano ad applicarsi fino a quando non sarà emanato il decreto del MEF.

( scarica la circolare completa .pdf )

                    

© 2018 SGB & PARTNERS COMMERCIALISTI
Via Meuccio Ruini, 10, 42124 Reggio Emilia
T. +39 0522 941069 – info@sgbstudio.it – P:IVA 01180810358
Privacy PolicyInformativa cookies