ApprofondimentiCircolariCircolare 44 del 19/12/2017 rendicontazione annuale dei gruppi multinazionali (country by country reporting)

19 Dicembre 2017
  1. Premessa
  2. Al fine di consentire agli Stati di prestarsi reciproca assistenza nel settore fiscale, lo scambio automatico obbligatorio di informazioni assume un rilievo centrale atteso che gli Stati non possono gestire in maniera efficace e trasparente il proprio sistema fiscale interno senza ricevere informazioni da parte di altri Stati.
  3. In tale contesto si inserisce la normativa in tema di scambio di informazioni nel settore fiscale che impone alle imprese multinazionali di conformarsi ai principi di trasparenza, fiducia e collaborazione per un efficace contrasto ai fenomeni di pianificazione fiscale aggressiva attraverso i quali si realizza uno spostamento dei profitti da Paesi ad alta imposizione verso Paesi caratterizzati da un regime impositivo ridotto o nullo.
  4. Fonti normative
  5. L’art. 1, commi 145 e 146 della legge 28.12.2015 n. 208 ha introdotto l’obbligo per le società controllanti (residenti in Italia) di gruppi multinazionali di predisporre e presentare annualmente una rendicontazione paese per paese (Country-by-Country Reporting), che riporti l’ammontare dei ricavi, degli utili lordi, delle imposte maturate e pagate, insieme con altri elementi indicatori di un’attività economica effettiva, rinviando a un successivo decreto del MEF di dettare le relative disposizioni attuative.
  6. Il D.M. 23.2.2017 ha stabilito le modalità, i termini, gli elementi e le condizioni per la trasmissione della predetta rendicontazione all’Agenzia delle Entrate.
  7. L’obbligo di cui si tratta è stato introdotto allo scopo di dare attuazione all’Action 13 del Progetto Beps (Base erosion and profit shifting) che prevede che i Paesi aderenti allo stesso impongano ai gruppi multinazionali di fornire alle agenzie fiscali una serie di informazioni che le stesse potranno scambiarsi con le analoghe agenzie dei Paesi cui appartengono le varie società del gruppo.
  8. Quando va presentata la rendicontazione

L’obbligo di presentare il rapporto “Paese per Paese” si configura quando i ricavi complessivi risultanti dal bilancio consolidato del gruppo multinazionale siano pari o superiori a 750 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello di rendicontazione.

  1. Decorrenza dell’obbligo

L’obbligo decorre dal 2017 con riferimento al periodo d’imposta in corso al 1° Gennaio 2016

  1. Informazioni richieste

L’art. 4 del D.M. 23.2.2017 stabilisce che la società obbligata a trasmettere la rendicontazione all’agenzia fiscale del proprio Paese di residenza dovrà fornire per ciascun Paese in cui opera il gruppo i seguenti dati aggregati di tutte le entità appartenenti al gruppo operanti in detto Paese:

  • Ricavi
  • Utili (perdite) al lordo delle imposte sul reddito
  • Imposte sul reddito maturate e pagate
  • Capitale dichiarato
  • Utili non distribuiti
  • Numero di dipendenti
  • Immobilizzazioni materiali
  • Identificazione di tutte le entità residenti, precisando la giurisdizione fiscale di costituzione o di organizzazione, qualora fosse diversa da quella della residenza fiscale
  • Natura dell’attività o delle principali attività svolte.

Per quanto riguarda le stabili organizzazioni, queste vanno elencate con riferimento alla giurisdizione in cui sono localizzate, precisando l’entità giuridica cui fanno capo.

  1. Soggetti tenuti a presentare la rendicontazione in Italia

Sono tenute a presentare il report all’Agenzia delle Entrate italiana

  1. La società controllante residente in Italia capogruppo di un gruppo multinazionale in presenza congiuntamente delle seguenti condizioni:
  2. è tenuta e redigere il bilancio consolidato di gruppo;
  3. nel periodo d’imposta precedente a quello di rendicontazione il

gruppo ha conseguito un fatturato pari o superiore a 750 milioni di euro;

  1. la società non è controllata da altre società.
  2. Una società controllata residente in Italia nel caso in cui con riferimento alla controllante, alla data di scadenza del termine per la presentazione della rendicontazione, si verifichi una delle seguenti condizioni:
  3. risiede in un Paese che non ha introdotto l’obbligo di rendicontazione;
  4. risiede in un Paese che, pur avendo introdotto l’obbligo di rendicontazione, non ha sottoscritto con l’Italia un accordo che consenta lo scambio di informazioni relative alla rendicontazione;
  5. è inadempiente all’obbligo di trasmettere alla propria autorità fiscale la rendicontazione.
  6. In alternativa alla controllata di cui punto 2. e in presenta di una delle condizioni in esso indicate, la società residente in Italia “designata” dal gruppo a presentare la rendicontazione;
  7. la “supplente” della capogruppo, residente in Italia, indicata come unica sostituta della controllante alla presentazione della rendicontazione.

Qualora all’obbligo di rendicontazione sia tenuta la controllata o la designata o la supplente, questa dovrà chiedere i dati rilevanti alla propria capogruppo. Qualora la società capogruppo ometta di fornire le informazioni necessarie, l’obbligata alla rendicontazione dovrà ugualmente presentare la rendicontazione recante tutte le informazioni disponibili, comunicando all’Agenzia delle entrate la circostanza che la società capogruppo non ha reso disponibili tutti i dati necessari.

  1. Individuazione del perimetro del gruppo cioè delle società del gruppo di

cui vanno fornite le informazioni

Ai fini dell’individuazione del perimetro delle società rilevanti per la rendicontazione, occorre fare riferimento ai criteri che ispirano la redazione del bilancio consolidato.

  1. Termine per la presentazione della rendicontazione

L’art. 5 del D.M. 23.2.2017 stabilisce che la rendicontazione deve essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate entro i dodici mesi successivi all’ultimo giorno del periodo d’imposta cui si riferisce la rendicontazione.

Per la rendicontazione relativa al 2016 il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 11.12.2017 n. 288555 ha prorogato il termine al 9 Febbraio 2018.

  1. Modalità di trasmissione

La rendicontazione deve essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate in via telematica direttamente o tramite intermediario abilitato con le modalità previste dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 28.11.2017 n. 275956.

  1. Modello da utilizzare per la trasmissione dei dati

I modelli da utilizzare per la trasmissione della rendicontazione sono allegati al D.M. 23.2.2017.

  1. Comunicazione all’Agenzia delle Entrate dell’appartenenza al gruppo

multinazionale tenuto alla rendicontazione

L’art. 3 del D.M. 23.2.2017 stabilisce che nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta con riferimento al quale deve essere presentata la rendicontazione, tutte le società appartenenti al gruppo multinazionale residenti in Italia devono indicare il proprio status all’interno del gruppo. Per quanto riguarda la dichiarazione relativa al 2016 (Mod. Redditi 2017), l’informativa è contenuta nel Rigo RS 268 nel quale la società italiana dovrà barrate la casella:

  1. se è la controllante capogruppo;
  2. se è la controllata che presenta la rendicontazione;
  3. se è la società “supplente” della capogruppo;
  4. se è la società “designata” dal gruppo a presentare la rendicontazione;
  5. se è un’entità diversa dalle precedenti (appartenente al gruppo senza obbligo di rendicontazione).

Inoltre la società italiana dovrà comunicare:

  1. se la controllante capogruppo risiede in un Paese che non ha introdotto l’obbligo di rendicontazione;
  2. se la controllante capogruppo risiede in un Paese che, pur avendo introdotto l’obbligo di rendicontazione, non ha firmato con l’Italia un accordo per lo scambio di informazioni relative alla rendicontazione stessa.
  3. Sanzioni

L’art. 1, comma 145 della legge 28.12.2015 n. 208 stabilisce che l’omessa trasmissione della rendicontazione è punita con la sanzione amministrativa da Euro 10.000 ad Euro 50.000

  1. Scambio di informazioni tra le Amministrazioni dei vari Paesi con i quali sono stati conclusi accordi bilaterali

L’art. 6 del D.M. 23.2.2017 stabilisce che, entro 15 mesi dalla fine del periodo d’imposta di riferimento, l’Agenzia delle Entrate è tenuta a trasmettere a ogni altro Stato membro dell’UE (e agli Stati extra-UE con i quali sono in vigore accordi di scambio) le informazioni, acquisite attraverso la rendicontazione, relative alle società negli stessi residenti (o alle stabili organizzazioni negli stessi operanti).

Per quanto riguarda il 2016, le informazioni posso essere trasmesse entro 18 mesi.

  1. Utilizzo dei dati

Le informazioni ottenute con la rendicontazione non possono essere utilizzate da sole per effettuare rettifiche nell’ambito dei “prezzi di trasferimento”, ma possono costituire elementi per ulteriori indagini concernenti gli accordi sui prezzi di trasferimento o durante i controlli fiscali, a seguito dei quali possono essere opportunamente rettificate le basi imponibili.

  1. Paesi firmatari degli accordi
  2. Paesi che hanno introdotto l’obbligo di rendicontazione

L’elenco dei Paesi che hanno introdotto l’obbligo di rendicontazione è reperibile sul sito: https://www.sgbstudio.it/wp-content/uploads/2017/12/CbC-MCAA-Signatories.pdf

  1. Paesi che hanno sottoscritto con l’Italia un accordo che consenta lo scambio di informazioni relative alla rendicontazione

L’elenco dei Paesi che hanno sottoscritto con l’Italia un accordo per lo scambio di informazioni relative alla rendicontazione è reperibile sul sito: http://www.oecd.org/fr/fiscalite/beps/country-by-country-exchange-relationships.htm.   Cliccando su “from jurisdiction” si apre un menu a tendina con l’indicazione dei Paesi firmatari di accordi bilaterali e cliccando “Italy” compare l’elenco dei Paesi che hanno concluso l’accordo con l’Italia.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti

( scarica la circolare completa .pdf )

                    

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