CircolariCIRCOLARE N. 27 DEL 10/10/2016 COMUNICAZIONE DEI BENI IN GODIMENTO AI SOCI

10 Ottobre 2016

 

INDICE

 

 

1 Premessa……………………………………………. ……………………………….. ………..   2

2 Beni concessi in godimento ai soci …………………………………………………………….  3

2.1 Soggetti obbligati all’invio …………………………………………………………….………   3

2.2 Oggetto della comunicazione …………………………………………………………..……   4

2.3 Esclusioni dalla comunicazione ………………………………………………………..……   5

2.4 Familiari…………………… ………………………………………………………………..…   5

3 I Finanziamenti e le Capitalizzazioni dei soci …………………………………………………   6

3.1 Ambito applicativo………………………………………… …………………………………..   6

3.2 Soggetti obbligati all’invio ……………………………………………………………………..  6

3.3 Soggetti esclusi dall’invio …………………………………………………………………….   6

3.4 Oggetto della comunicazione ………………………………………………………………..   7

3.5 Finanziamenti e capitalizzazioni esclusi dalla comunicazione   ……………………..…….   7

4 Elementi da indicare nella comunicazione …………………………………………………….   8

5 Sanzioni…………………………. ……………………………………………………………….   8

5.1 Violazioni relative alla comunicazione dei beni concessi in godimento.       ………………   8

5.2 Violazioni relative alla comunicazione dei finanziamenti e

delle capitalizzazioni ricevute dall’impresa ……………………………..……………..………       9

6 Trasmissione telematica da parte del nostro studio ……………………………..………..        9

 

Allegato 1 Comunicazione dei dati relativi ai beni d’impresa concessi in godimento e dei finanziamenti / capitalizzazioni ricevuti dall’impresa

Allegato 2 Dichiarazione di mancata concessione in uso di beni dalla società ai soci

Allegato 3 Dichiarazione di mancato ricevimento di finanziamenti o capitalizzazioni rilevanti

 

  1. PREMESSA

L’art. 2 co. 36-terdecies – 36-duodevicies del DL 13.8.2011 n. 138, conv. L. 14.9.2011 n. 148, ha previsto alcuni interventi in materia di regime fiscale riguardante i beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari dell’imprenditore, applicabili a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 17.9.2011, data di entrata in vigore della suddetta L. 148/2011 (pertanto, a partire dal 2012 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare); in particolare:

  • per il socio/familiare costituisce reddito diverso (art. 67 del TUIR) la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento dei beni dell’impresa;
  • i costi relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari dell’imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento non sono deducibili.

 

Al fine di garantire l’attività di controllo, il co. 36-sexiesdecies dell’art. 2 del suddetto DL 138/2011 stabilisce che l’impresa concedente (sia individuale che collettiva) ovvero il socio o il familiare dell’imprenditore devono comunicare all’Agenzia delle Entrate (Anagrafe tributaria) i dati relativi ai beni concessi in godimento.

Nelle intenzioni del legislatore, tale adempimento fiscale dovrebbe:

  • disincentivare l’utilizzo a titolo personale, da parte dei soci o dei familiaro dell’imprenditore, di beni intestati a società commerciali oppure a imprese individuali;
  • fornire dati utili per l’applicazione del redditometro in capo ai soci/familiari.

 

Inoltre, l’art. 2 co. 36-septiesdecies del suddetto DL 138/2011 prevede che l’Agenzia delle Entrate, oltre a procedere al controllo sistematico della posizione delle persone fisiche che utilizzano i beni concessi in godimento dall’impresa, deve tenere conto, ai fini della ricostruzione sintetica del reddito, anche di qualsiasi forma di finanziamento o di capitalizzazione effettuata nei confronti dell’impresa.

 

Provvedimenti attuativi

Con i provv. 2.8.2013 n. 94902 e 94904, l’Agenzia delle Entrate ha emanato le disposizioni attuative degli obblighi di comunicazione in esame, in sostituzione del precedente provv. 16.11.2011 n. 166485:

  • disciplinando distintamente la comunicazione relativa:

ai beni dell’impresa che sono stati concessi in godimento ai soci o ai familiari dell’imprenditore;

ai finanziamenti e alle capitalizzazioni concessi all’impresa dai soci o familiari dell’imprenditore;

  • circoscrivendo l’ambito oggettivo delle comunicazioni, in un’ottica di semplificazione degli adempimenti, tenuto conto anche delle osservazioni delle associazioni di categoria.

 

Termini di comunicazione

Con il provv. Agenzia delle Entrate 16.4.2014 n. 54581, è stata prevista una nuova scadenza per effettuare la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle comunicazioni in esame:

  • entro il 30° giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi;

In via esemplificativa, quindi, si può affermare che:

  • non è tenuta alla comunicazione la società (ovvero il socio) che abbia concesso in uso ad un socio un immobile nel corso del 2010, se l’uso è cessato nel 2011;
  • è tenuta alla comunicazione la società (ovvero il socio) che abbia concesso in uso ad un socio un immobile nel corso del 2010, se questo immobile continua ad essere utilizzato nel corso del 2015.

 

La presente Circolare intende riepilogare i tratti essenziali degli obblighi di comunicazione in esame, alla luce dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate.

 

  1. 2. BENI CONCESSI IN GODIMENTO AI SOCI

2.1 Soggetti obbligati all’invio

La comunicazione deve essere trasmessa da tutti i soggetti che esercitano attività d’impresa in forma individuale o collettiva, a prescindere dal regime contabile, residenti in Italia.

Quindi i soggetti interessati sono:

  • imprenditore individuale;
  • società di persone commerciali (snc e sas);
  • società di capitali (spa, srl, sapa);
  • società cooperative;
  • stabili organizzazioni di società non residenti;
  • enti privati di tipo associativo limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale;

Si evidenzia inoltre che nel caso in cui il socio sia una società fiduciaria e il bene sociale venga assegnato alla persona di riferimento della partecipazione, oppure un Trust con assegnazione del bene al disponente, la comunicazione deve essere redatta indicando “come soggetto beneficiario il fiduciante ovvero il disponente, trattandosi nella sostanza di detenzione indiretta di quote” (Agenzia Entrate, circolare 25/E/2012).

Sono invece esclusi dall’obbligo:

  • i professionisti;
  • le associazioni professionali e le società tra professionisti;
  • le società semplici;
  • gli enti non commerciali che non esercitano attività d’impresa;
  • le società agricole produttive di soli redditi fondiari.

 

La comunicazione può essere assolta, in via alternativa, dall’impresa concedente, dal socio o dal familiare dell’imprenditore tramite i servizi telematici Entratel o Fisconline.

2.2 Oggetto della comunicazione

L’obbligo di comunicazione sussiste solo nel caso in cui un determinato bene sia dato in godimento ai soci o ai familiari dell’imprenditore.

Al riguardo occorre precisare che:

  • risulta irrilevante la percentuale di partecipazione nella società;
  • la comunicazione è dovuta anche nel caso in cui il beneficiario detenga partecipazioni nella società concedente solo indirettamente (ad esempio, la società Alfa concede un’autovettura a Tizio che è socio della società Beta che, a sua volta, è socia di Alfa);
  • la comunicazione deve essere effettuata anche nel caso in cui il bene sia concesso in godimento al familiare del socio (non solo dell’imprenditore);
  • la comunicazione deve essere effettuata anche nel caso in cui il bene sia concesso in godimento a soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo.

La comunicazione deve essere effettuata per ciascun bene concesso in godimento nel periodo d’imposta.

Devono essere considerati tutti i beni di cui l’impresa ha la relativa disponibilità, siano essi posseduti in proprietà, in base ad un diritto reale di godimento o in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o ricevuti in comodato.

Occorre ricordare che la comunicazione deve essere effettuata se:

  • vi è differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene e il valore di mercato del diritto di godimento (tassabile quale reddito diverso), tenendo conto anche del caso in cui non sia stato concordato alcun corrispettivo; non vanno quindi comunicati i beni per i quali l’utilizzatore remunera il relativo godimento a valori di mercato;
  • per i beni dati in godimento da società di persone e di capitali trasparenti, sussista una differenza positiva tra il valore normale del diritto di godimento del bene ed il corrispettivo pattuito, aumentato, quest’ultimo, della quota di reddito imputabile al socio per trasparenza, corrispondente all’ammontare dei costi non ammessi in deduzione

 

Quindi se concessi in godimento, rientrano nell’ambito applicativo della disposizione:

  • i beni merce (vale a dire quelli commercializzati dalla società);
  • i beni strumentali;
  • i beni meramente patrimoniali (ad esempio, gli immobili abitativi non utilizzati direttamente nell’attività d’impresa).

Rileva tanto l’uso esclusivo quanto l’uso non esclusivo.

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate individua le seguenti categorie di beni:

  • autovetture;
  • altri veicoli;
  • unità da diporto;
  • aeromobili;
  • immobili;
  • altri beni.

Nel caso di “altri beni” (ad esempio telefoni, computer portatili) la comunicazione deve essere effettuata solo se di valore superiore a 3.000,00 euro, al netto dell’IVA.

2.3 Esclusioni della comunicazione

La comunicazione non deve essere effettuata in presenza di:

  • beni concessi in godimento agli amministratori (anche in assenza di benefit);
  • beni concessi in godimento al socio dipendente, se gli stessi costituiscono “fringe benefit” , di cui agli artt. 51 e 54 del TUIR;
  • beni concessi in godimento all’imprenditore individuale;
  • beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti con stabile organizzazione, concessi in godimento ad enti non commerciali che utilizzano gli stessi a scopo istituzionale;
  • alloggi di cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci;
  • beni a uso pubblico per i quali è prevista la deduzione integrale dei costi (esempio taxi);
  • finanziamenti concessi ai soci o ai familiari dei soci.

Si ricorda che non sussiste l’obbligo di comunicazione quando i beni concessi in godimento al singolo socio o familiare dell’imprenditore, inseriti nella categoria “altro” hanno un valore non superiore ad € 3.000, al netto dell’Iva.

Infine si deve tenere conto ai fini dell’esclusione, di tutti quei casi in cui non sussiste alcun reddito diverso da imputare in capo al socio utilizzatore, poiché quest’ultimo ha versato alla società un corrispettivo per l’utilizzo del bene pari al valore normale del diritto di godimento.

 

2.4 Familiari

In assenza di una specifica previsione normativa, si ritiene che rientrino nella nozione di familiare (art. 5, quinto comma del T.U.I.R.):

  • il coniuge;
  • i parenti entro il terzo grado (es. nipote del socio/imprenditore);
  • gli affini entro il secondo grado (es. cognato del socio/imprenditore).

 

  1. I FINANZIAMENTI E LE CAPITALIZZAZIONI DEI SOCI

3.1 Ambito applicativo

L’Amministrazione Finanziaria tiene conto, ai fini della ricostruzione sintetica del reddito, anche di qualsiasi forma di apporto eseguita dai soci (persone fisiche) o dai loro familiari nei confronti della società nel corso del 2015 di importo pari o superiore a 3.600 euro, limite da considerarsi distintamente per finanziamenti e capitalizzazioni.

La dottrina ritiene che, per stabilire quando l’operazione si considera “effettuata”, si debba aver riguardo alla data in cui avviene l’effettiva movimentazione finanziaria da parte del socio o familiare, a prescindere dalla data in cui tale soggetto si sia impegnato a versare l’apporto nella società.

La comunicazione dei dati delle persone fisiche (soci o familiari) che hanno concesso all’impresa finanziamenti e/o effettuato apporti in conto capitale deve essere assolta esclusivamente dal soggetto che ha ricevuto il finanziamento e/o la capitalizzazione.

 

Tuttavia, l’obbligo di comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni:

  • in caso di imprese in contabilità semplificata, sussiste solo in presenza di un conto corrente dedicato alla gestione dell’impresa o di scritture private o di altra documentazione da cui sia identificabile il finanziamento o la capitalizzazione;
  • in caso di contribuenti in regime per le nuove iniziative produttive (art. 13 della L. 388/2000, c.d. “forfettini”), in regime dei c.d. “nuovi minimi” (art. 27 co. 1 – 2 del DL 98/2011) o in regime contabile agevolato degli “ex minimi” (art. 27 co. 3 del DL 98/2011), sussiste solo in presenza di un conto corrente dedicato all’attività d’impresa.

 

3.2 Soggetti obbligati all’invio

I soggetti obbligati all’invio della comunicazione sono i soggetti che esercitano attività d’impresa:

  • società;
  • gli enti commerciali;
  • enti non commerciali (per la sola comunicazione di finanziamenti e apporti ricevuti nella sfera commerciale eventualmente esercitata).

 

3.3 Soggetti esclusi dall’invio

Di conseguenza sono esclusi dall’invio:

  • imprenditori individuali;
  • familiare dell’imprenditore individuale;
  • società semplici;
  • società estere non dotate di una stabile organizzazione i Italia.

3.4 Oggetto della comunicazione

Le operazioni da comunicare sono:

  • CONFERIMENTI dei soci persone fisiche a titolo di futuri incrementi del capitale sociale della società; per copertura perdite; a fondo perduto ed altre forme similari non redatti per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
  • FINANZIAMENTI effettuati dai soci persone fisiche alla società (fruttiferi o infruttiferi.

I dati complessivi annui sopra soglia relativi ai finanziamenti ed alle capitalizzazioni devono essere distintamente indicati nei campi della comunicazione per singolo socio che li ha effettuati e per singolo apporto visto che deve essere indicata la data di erogazione.

L’obbligo in esame sussiste anche nel caso in cui:

  • Tali operazioni non sia strumentali all’acquisizione di beni poi concessi in godimento ai soci o familiari dell’imprenditore:
  • Non vi siano beni concessi in godimento ai soci o familiari dell’imprenditore.

 

3.5 Finanziamenti e capitalizzazioni esclusi dalla comunicazione

Il provvedimento direttoriale n. 94904 prevede che l’obbligo di comunicazione riguardi:

  • finanziamenti e capitalizzazioni effettuati nel corso del 2015;
  • di importo, per ciascun finanziamento o apporto, pari o superiore ad Euro 3.600.

Per stabilire l’ammontare di ciascun apporto o di ciascun finanziamento è necessario considerare l’operazione nella sua unitarietà anche se effettuata da più soci.

 

Esempio

Se una società riceve nel corso del 2015 finanziamenti infruttiferi per euro 9.000 da tre soci in parti uguali (3.000 euro ognuno), nonostante l’importo per ogni singolo partecipante risulti inferiore alla soglia (9.000 / 3 = 3.000 < 3.600) la società è obbligata alla comunicazione.

Sono esclusi dall’obbligo di comunicazione i finanziamenti e le capitalizzazioni:

  • che non raggiungono la soglia annua di 3.600 euro;
  • in essere al 31.12.2015 ma erogati in anni precedenti;
  • risultanti da atti notarili registrati o a scritture private autenticate registrate (i cui dati sono già in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
  • eseguiti dalla società al socio;
  • eseguiti da soci non persone fisiche.

 

 

  1. ELEMENTI DA INDICARE NELLA COMUNICAZIONE

Come già detto, il modello di comunicazione è unico e accoglie i dati relativi sia ai beni concessi in godimento ai soci o familiari che i dati necessari per individuare gli apporti e i finanziamenti dei soci.

Il modello si compone di due parti:

  • la prima generale, in cui vanno indicati i dati relativi al soggetto cui si riferisce la comunicazione e i dati del soggetto che effettua il finanziamento o l’apporto ovvero utilizza il bene;
  • la seconda specifica, in cui sono richieste diverse informazioni concernenti i beni concessi in godimento e/o i finanziamenti e le capitalizzazioni effettuate.

Nella comunicazione devono essere indicati quindi:

 

 

Dati anagrafici Persona fisica: Il codice fiscale, i dati anagrafici e lo stato estero di residenza;Soggetti diversi dalle persone fisiche: il codice fiscale, la denominazione, il comune del domicilio fiscale o lo Stato estero di residenza
Utilizzo del bene L’utilizzo del bene: esclusivo, non esclusivo  o subentrante
Data di concessione e/o versamento La data di concessione del bene, specificando la data di inizio e la data di fine concessione, o la data del finanziamento o della capitalizzazione, nonché la causale del contratto (comodato….)
Tipologia del bene I dati relativi al bene concesso in godimento (autovettura, altro veicolo, unità di diporto, aeromobile, immobile o altro bene)
Corrispettivo versato Il corrispettivo versato dal socio o dal familiare per l’utilizzo del bene e il valore di mercato (tale rigo è evidentemente funzionale alla determinazione del reddito diverso in capo all’utilizzatore)
Entità dei finanziamenti Devono essere indicati l’ammontare dei finanziamenti e il valore delle capitalizzazioni o degli apporti

 

 

  1. SANZIONI

 

5.1 Violazioni relative alla comunicazione dei beni concessi in godimento

L’art. 2 co. 36-sexiesdecies del DL 138/2011 sanziona l’omessa comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci o familiari dell’imprenditore, ovvero la trasmissione della stessa con dati non veritieri o incompleti.

La sanzione è:

  • pari al 30% della differenza tra il valore di mercato del diritto di godimento e il corrispettivo effettivamente pagato dal socio o familiare;
  • dovuta in solido tra l’impresa e il beneficiario.

 

Se, però, il costo del bene non è stato dedotto dall’impresa e la suddetta differenza tra valore di mercato e corrispettivo ha concorso a formare il reddito del socio o familiare, in quanto reddito diverso, si applica, in solido, la sanzione da 258,00 a 2.065,00 euro, di cui all’art. 11 co. 1 lett. a) del DLgs. 471/97.

 

5.2 Violazioni relative alla comunicazione dei finanziamenti o delle capitalizzazioni ricevuti dall’impresa

In relazione alla comunicazione dei finanziamenti o delle capitalizzazioni ricevuti dall’impresa, manca invece una specifica previsione sanzionatoria da parte del DL 138/2011.

 

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che, trattandosi di comunicazioni all’Anagrafe tributaria, si applica la sanzione prevista dall’art. 13 co. 2 del DPR 605/73, in base al quale chi omette le comunicazioni è punito con la sanzione amministrativa da 206,00 a 5.164,00 euro; la sanzione è ridotta alla metà in caso di comunicazioni incomplete o inesatte.

 

  1. TRASMISSIONE TELEMATICA DA PARTE DEL NOSTRO STUDIO

 

Il nostro Studio, quale intermediario abilitato, si rende disponibile alla trasmissione telematica della comunicazione ad un costo di Euro 150 fino ad un massimo di 5 moduli. Per un numero di moduli maggiore, il compenso sarà concordato.

Per facilitarVi, abbiamo predisposto una comunicazione qui di seguito allegata, che dovrà essere riconsegnata entro il prossimo 21 ottobre 2016 via fax per la richiesta e l’incarico di trasmissione telematica relativa alla predetta comunicazione.

Lo Studio provvederà poi alla trasmissione telematica dei dati inviati all’Agenzia delle Entrate entro le scadenze stabilite.

 

Per assicurare un accurato servizio Vi invitiamo ad osservare i tempi di indicati.

 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

 

 

(scarica la circolare completa in .pdf)

                    

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