CircolariCIRCOLARE N.31 DEL 25/07/2014 CONTRIBUTO AL GARANTE ANTITRUST 2014

25 Luglio 2014

1)      Riferimenti normativi

L’art. 5-bis del D.L. 24.1.2012 convertito dalla legge 24.3.2012 n. 27 ha introdotto il comma 7-ter nell’art. 10 della legge 10.10.1990 n. 287 (contenente norme per la tutela della concorrenza e del mercato).

La norma prevede per le imprese con fatturato superiore a  50.000.000 di euro l’obbligo di versare un contributo sul fatturato stesso.

2)       Soggetti obbligati

Sono obbligati al versamento del contributo le società di capitali (comprese le cooperative per azioni o a responsabilità limitata) che hanno conseguito ricavi totali (voce A1 del conto economico) superiori ad Euro 50.000.000.

Il bilancio di riferimento è l’ultimo approvato anteriormente alla delibera di determinazione del contributo da parte dell’Antitrust. Dato che il contributo per il 2014 è stato fissato con delibera del 22.1.2014, il bilancio di riferimento è quello approvato a quest’ultima data e, quindi, di norma il bilancio relativo all’esercizio 2012.

3)      Importo del contributo

Il contributo è pari allo 0,06 per mille del fatturato, con un massimo di Euro 300.000.

4)      Termine di versamento

Il contributo va versato entro il prossimo 31 Luglio.

5)      Modalità di versamento

Il versamento va effettuato con bonifico bancario sul conto corrente 000781 intestato a “Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato” presso la Banca Nazionale del Lavoro identificato dal codice IBAN   IT25V0100503239000000000781, specificando il codice fiscale della società, la denominazione sociale e la causale del versamento “contributo 2014”.

6)      Comunicazione all’Autorità Garante

Entro il prossimo mese di Agosto dovrà essere compilato l’apposito “Modulo di comunicazione dell’avvenuto versamento”, reperibile sul sito internet dell’Autorità Garante http://www.agcm.it, e inviato tramite PEC all’indirizzo PEC della stessa Autorità contributo.agcm@pec.agcm.it. con allegata la ricevuta di versamento.

7)      Deducibilità fiscale

In mancanza di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, si ritiene che il contributo, avendo natura di “tributo”, sia deducibile per cassa a norma dell’art. 99, primo comma del T.U.I.R.

8)      Omesso versamento

In caso di omesso versamento non sono previste sanzioni, ma l’Autorità provvederà al recupero coattivo con applicazione di interessi nella misura legale e rimborso delle spese della procedura.

 

(scarica la circolare completa in .pdf)

                    

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