CircolariCIRCOLARE N.25-2014 DEL 19/05/2014 RENDITE FINANZIARIE: L’ALIQUOTA PASSA AL 26%

19 Maggio 2014

A ) Premessa
Con le norme contenute negli artt. 3 e 4 del DL 24.4.2014 n. 66, recante
“Disposizioni urgenti per la competitività e la giustizia sociale”, è stato nuovamente ridisegnato il regime fiscale dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria.Con le nuove disposizioni, il prelievo, attualmente previsto nella misura del 20%, è destinato a passare al 26% con effetto dall’1.7.2014; a tal fine, per taluni proventi vale un criterio di cassa puro (es. dividendi), per altri (es. proventi dei titoli obbligazionari) la decorrenza è legata alla maturazione. Sono stati esonerati dall’aumento dell’aliquota i proventi dei titoli di Stato (italiani ed esteri), che pertanto mantengono il prelievo nella misura del 12,50%.

B ) Dividendi
1. Com’è noto i dividendi corrisposti a persone fisiche in relazione al possesso di partecipazioni “non qualificate” (cioè non superiori al 20%) sono soggetti ad una ritenuta a titolo di imposta pari al 20%.
2. Il DL 66/2014 ha elevato tale ritenuta al 26%.
3. L’aumento della ritenuta si applica ai dividendi percepiti dall’1.7.2014. Ciò
significa che, anche se la delibera di distribuzione è stata adottata entro il
30.6.2014, se la materiale percezione da parte del socio avviene
successivamente, essa è attratta al nuovo regime, con ritenuta al 26%. Affinché
sia possibile beneficiare della ritenuta del 20%, pertanto, sia la delibera, sia il
materiale pagamento dei dividendi, devono avvenire entro il 30.6.2014.
4. Le modifiche riguardano le sole partecipazioni “non qualificate”; per quelle
“qualificate”, invece, il regime fiscale non subisce variazioni, dato che i dividendi vanno tassati in sede di dichiarazione dei redditi nella misura del 40% per gli utili
maturati fino al 2007 e del 49,72% per quelli maturati dal 2008.
5. Nessuna variazione ha subito anche la tassazione dei dividendi percepiti da
società di persone e di capitali che continuano a formare il reddito dei soggetti
percipienti nelle seguenti misure:
a) società di persone: 40% (per gli utili maturati fino al 2007) e 49,72% per quelli maturati dal 2008;
b) società di capitali: 5%.
6. Va segnalato che con la riforma in commento si verifica il paradosso che le
partecipazioni “non qualificate” subiscono una tassazione maggiore di quelle
“qualificate”. Infatti se, ad esempio, fatto 100 l’utile, consideriamo l’aliquota
marginale massima (43%) e aggiungiamo 2 punti a titolo di addizionali regionali e comunali si verifica quanto segue:
a) partecipazione “qualificata”:
– utile prodotto fino al 2007: 100 x 40% = 40 x 45% = 18
– utile prodotto dal 2008: 100 x 49,72% = 49,72 x 45% = 22,37
b) partecipazione “non qualificata”
100 x 26% = 26
7. L’aumento della ritenuta riguarda anche i dividendi corrisposti a persone fisiche non residenti (salvo l’applicazione delle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni).

C ) Interessi su obbligazioni emesse da società non quotate
1. Gli interessi sulle obbligazioni, sui titoli similari e sulle cambiali finanziarie emesse da soggetti che non si qualificano come “grandi emittenti”, disciplinati dall’art. 26 del DPR 600/73, sono soggetti alla ritenuta del 20% qualunque sia la durata del titolo e il tasso di interesse.
2. Dall’1.7.2014 la ritenuta viene elevata al 26%.
3. La nuova aliquota si applica agli interessi maturati a partire dall’1.7.2014; quindi quelli maturati prima continuano ad essere assoggettati all’aliquota del 20% anche se diventano esigibili a partire da tale data.
4. Ricordiamo che la ritenuta è applicata a titolo di acconto nei confronti di società di persone e di capitali, mentre è applicata a titolo di imposta (cioè in via definitiva) negli altri casi (per esempio nei confronti delle persone fisiche).

D ) Interessi su obbligazioni emesse da “grandi emittenti” (banche e società
quotate)
1. Se gli interessi sono corrisposti a persone fisiche, sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (cioè in via definitiva) del 20%.
2. Dall’1.7.2014 la ritenuta è elevata al 26%.
3. La nuova aliquota si applica agli interessi maturati a partire da tale data. Quindi gli interessi maturati anteriormente continuano ad essere tassati al 20% anche se diventano esigibili a partire dall’1.7.2014.
4. Gli interessi corrisposti a società di persone e di capitali non sono soggetti a
ritenuta e concorrono a formare il reddito della società secondo le regole ordinarie.

E ) Interessi su depositi e conti correnti bancari e postali
1. Si tratta degli interessi su:
– conti correnti
– depositi
– certificati di deposito
– buoni fruttiferi
2. Su tali interessi le banche e le Poste sono tenute ad operare una ritenuta del 20% a titolo di:
a) imposta (cioè in via definitiva) se gli interessi sono percepiti da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’impresa;
b) acconto se gli interessi sono percepiti da imprenditori individuali, nell’ambito della loro attività d’impresa, e da società di persone e di capitali.
3. La ritenuta va operata nella misura del 20% sugli interessi maturati fino al
30.6.2014 e nella misura del 26% su quelli maturati a partire dall’1.7.2014.
La ritenuta va operata nella nuova misura sugli interessi maturati da quest’ultima data, il che significa che quelli maturati fino al 30.6.2014 vanno assoggettati alla
ritenuta del 20% anche se diventano esigibili a partire dal 1° Luglio.

F ) Proventi finanziari non soggetti all’aumento dell’aliquota
1. Secondo l’art. 3, secondo comma lett. a) del DL 66/2014, l’aumento al 26%
dell’aliquota non riguarda i proventi delle “obbligazioni e altri titoli di cui all’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati”.
Si tratta:
– dei titoli di Stato (BOT, CCT, BTP, ecc.);
– dei titoli emessi da enti territoriali, anche con ordinamento autonomo (Regioni, Province, Comuni, unioni di Comuni e città metropolitane);
e, per quanto riguarda i titoli “equiparati”:
– dei buoni fruttiferi postali emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti (ma non gli altri titoli emessi dalla stessa CDP);
– dei titoli emessi da organismi costituiti in base ad accordi internazionali, quali BEI, BIRS, CECA, EURATOM
2. I proventi sui titoli sopra indicati continuano ad essere soggetti alla ritenuta del 12,50%.

G) Redditi diversi di natura finanziaria
1. La fattispecie che interessa di più è la vendita di partecipazioni societarie “non qualificate” (cioè di partecipazioni possedute in misura non superiore al 20%) da parte di persone fisiche.
2. Le plusvalenze realizzate sulla vendita di tali partecipazioni vanno tassate nella misura del 20% fino al 30.6.2014 e del 26% a partire dall’1.7.2014.
3. La nuova aliquota si applica alle plusvalenze realizzate a partire dall’1.7.2014.
4.Come chiarito dalla C.M. 24.6.1998 n. 165/E, par. 5.2.1, le plusvalenze si intendono realizzate “nel momento in cui si perfeziona la cessione a titolo oneroso delle partecipazioni, titoli e diritti piuttosto che nel diverso momento in cui viene liquidato il corrispettivo della cessione. La percezione del corrispettivo, infatti, può verificarsi, in tutto o in parte, sia prima che dopo il cennato trasferimento, come accade nei casi di pagamento in acconto ovvero delle dilazioni di pagamento”. Per effetto di tale principio, confermato dall’Agenzia delle Entrate nella Circ. 28.3.2012 n. 11/E, par. 3, è necessario separare:
– il momento di realizzo della plusvalenza, che serve a determinare in che regime impositivo si colloca l’operazione;
– il momento in cui il reddito va tassato, che cade comunque all’atto del
pagamento del corrispettivo.
Nella cessione di partecipazioni la plusvalenza si considera realizzata nel momento in cui si perfeziona la compravendita, mentre va tassata al momento in cui viene incassato il corrispettivo.
Facciamo alcuni esempi:
– se la cessione è effettuata entro il 30.6.2014 ed entro tale data è stato percepito il corrispettivo, la plusvalenza sconta l’imposta sostitutiva del 20%;
– se la cessione è effettuata a decorrere dall’1.7.2014 e a partire da tale data viene percepito il corrispettivo, la plusvalenza sconta l’imposta sostitutiva del 26%;
– se la cessione è effettuata a decorrere dall’1.7.2014, ma sono stati incassati
acconti entro il 30.6.2014, tutta la plusvalenza si intende realizzata successivamente a tale data, con conseguente imposta del 26%;
– se la cessione è effettuata entro il 30.6.2014, ma il corrispettivo viene incassato a decorrere dall’1.7.2014, la cessione sconta il “vecchio” regime impositivo (20%). In caso di pagamento rateale, mentre per determinare l’aliquota applicabile (20% o 26%) alla plusvalenza si fa riferimento al momento di effettuazione della cessione, la stessa sarà tassata nei vari anni di incasso delle rate di corrispettivo in proporzione al corrispettivo incassato. Così, ad esempio, se l’atto di cessione si perfeziona entro il
30.6.2014, ma il corrispettivo viene incassato:
– per il 60% entro il 30.6.2014;
– per il 20% nel secondo semestre 2014;
– per il restante 20% nel 2015;
avremo:
a) tutta la plusvalenza sarà tassata con l’aliquota del 20% perchè l’atto di
compravendita si è perfezionato entro il 30.6.2014;
b) l’80% della plusvalenza sarà tassata in sede di dichiarazione dei redditi relativa al 2014;
c) il 20% della plusvalenza sarà tassata nella dichiarazione dei redditi relativa al 2015.

 

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