Oggetto: Criterio di cassa allargato:pagamenti con assegni o bonifici bancari
I redditi di lavoro dipendente e dei collaboratori coordinati e continuativi concorrono alla formazione dell’imponibile IRPEF secondo il criterio di cassa.
Tuttavia l’art. 51 primo comma del TUIR stabilisce che “si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo”. Per quanto riguarda quest’anno, quindi, concorrono a formare il reddito del 2013 le somme corrisposte entro il 12 Gennaio 2014.
Il 12 Gennaio 2014 cade però di Domenica per cui i datori di lavoro (anche se non sostituti d’imposta) dovranno prestare la massima attenzione al rispetto di detto termine, soprattutto in caso di pagamento delle retribuzioni con bonifici bancari.
1) Pagamenti con bonifici
Se le retribuzioni sono corrisposte con bonifici bancari, il momento dell’incasso per il dipendente è quello in cui la somma entra nella disponibilità dello stesso, vale a dire il momento in cui questi riceve l’accredito sul conto corrente. Si tratta della cosiddetta “data disponibile”, che indica il giorno a partire dal quale la somma di denaro accreditata può essere effettivamente utilizzata.
Questo è quanto chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate 23.6.2010 n. 38, par. 3.3, la quale ulteriormente precisa che “Non assume nessun rilievo, pertanto, né la data della valuta, ovvero quella da cui decorrono gli interessi, né il momento in cui il dante causa emette l’ordine di bonifico”.
2) Pagamenti con assegni circolari o bancari
Questi mezzi di pagamento creano meno problemi. Infatti, come precisa la circolare sopra citata, gli assegni bancari e circolari sono titoli di credito che si sostanziano nell’ordine scritto impartito alla propria banca di pagare una precisa somma di denaro. Le retribuzioni pagate mediante assegni si considerano percepite nel momento in cui entrano nella disponibilità del dipendente, il che avviene con la consegna del titolo.
Nel nostro caso, pertanto, la retribuzione si considera percepita nel momento in cui l’assegno (portante una data non successiva al 12 Gennaio) viene consegnato al dipendente.
Reggio Emilia, lì 09/01/2014