CircolariCIRCOLARE N. 48 DEL 11/12/2014 COMUNICAZIONI DELLE OPERAZIONI CON I “PARADISI FISCALI” – NUOVI TERMINI DI PRESENTAZIONE

11 Dicembre 2014

1 premessa

L’art. 21 del DLgs. 21.11.2014 n. 175 (c.d. “decreto semplificazioni fiscali”) ha ridefinito alcuni importanti aspetti relativi alle comunicazioni delle operazioni IVA con i “paradisi fiscali”, di cui all’art. 1 del DL 40/2010. Più precisamente:

  • è stata eliminata la periodicità mensile o trimestrale delle comunicazioni, le quali devono quindi essere presentate con cadenza annuale;
  • è stato previsto l’obbligo di comunicare le operazioni solo se il relativo importo, assunto su base annuale, eccede la soglia di 10.000,00 euro.

 

Entrambe le novità si applicano alle operazioni poste in essere nel 2014 (anno solare in corso al 13.12.2014, data di entrata in vigore del DLgs. 175/2014).

 

Con la presente Circolare vengono richiamati gli aspetti generali dell’adempimento, soffermandosi sulle novità intervenute.

2 Soggetti obbligati alla comunicazione

Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi IVA, ad eccezione dei:

  • c.d. “nuovi contribuenti minimi” (art. 27 del DL 98/2011);
  • soggetti che hanno optato per il regime delle nuove iniziative produttive (art. 13 della L. 388/2000).

 

Inoltre, secondo la ris. Agenzia Entrate 29.11.2010 n. 121, sono obbligate a presentare le comu­nicazioni anche le stabili organizzazioni estere delle imprese italiane, ovunque localizzate.

Enti non commerciali

Gli enti non commerciali, pubblici e privati, devono comunicare le sole operazioni riferite alle (even­tuali) attività commerciali esercitate (circ. Agenzia Entrate 21.10.2010 n. 53).

3 INDIVIDUAZIONE DELLE CONTROPARTI ESTERE

La comunicazione è obbligatoria solo se la controparte estera (cliente o fornitore):

  • è un “operatore economico” (sono, quindi, escluse tutte le operazioni che vedono quale controparte un “privato”);
  • ha sede, residenza o domicilio in uno Stato o territorio a fiscalità privilegiata (c.d. “paradisi fiscali”).

 

Con riferimento al secondo requisito, la lista dei “paradisi fiscali” (c.d. “black list”) valevole ai fini dell’adempimento in esame è riassunta nella seguente tabella.

 

BLACK LIST VALEVOLE AI FINI DELLA COMUNICAZIONE EX ART. 1 DEL DL 40/2010
Alderney (Isole del Canale) Belize Grenada
Andorra Bermuda Guatemala
Angola Brunei Guernsey (Isole del Canale)
Anguilla Costarica Herm (Isole del Canale)
Antigua Dominica Hong Kong
Antille Olandesi Emirati Arabi Uniti Isola di Man
Aruba Ecuador Isole Cayman
Bahamas Filippine Isole Cook
Bahrein Gibilterra Isole Marshall
Barbados Giamaica Isole Turks e Caicos
Barbuda Gibuti Isole Vergini britanniche

 

BLACK LIST VALEVOLE AI FINI DELLA COMUNICAZIONE EX ART. 1 DEL DL 40/2010
Isole Vergini statunitensi Montserrat San Marino (sino al 23.2.2014)
Jersey (Isole del Canale) Nauru Sant’Elena
Kenia Niue Sark (Isole del Canale)
Kiribati Nuova Caledonia Seychelles
Libano Oman Singapore
Liberia Panama Svizzera
Liechtenstein Polinesia francese Taiwan
Lussemburgo Portorico Tonga
Macao Saint Kitts e Nevis Tuvalu
Malaysia Saint Lucia Uruguay
Maldive Saint Vincent e Grenadine Vanuatu
Mauritius Salomone  
Monaco Samoa  

Rapporti con San Marino

Il DM 12.2.2014 ha eliminato la Repubblica di San Marino dall’elenco degli Stati a fiscalità privile­giata, con effetto dal 24.2.2014. Ne deriva l’obbligo di includere nelle comunicazioni black list le sole operazioni con San Marino registrate prima di tale data, mentre quelle registrate a decorrere dal 24.2.2014 non sono più soggette a monitoraggio.

 

Rimane però l’obbligo di comunicazione degli acquisti di beni da San Marino mediante autofattura, essendo questo un adempimento non legato all’inclusione di San Marino in una determinata black list (e avendo tale obbligo termini del tutto diversi). Nel modello polivalente, quindi:

  • occorre compilare (con cadenza mensile) il quadro SE per la comunicazione in forma anali­tica degli acquisti di beni con autofattura (dati da non replicare nel quadro BL);
  • occorre compilare solo il quadro BL (e non il quadro SE) per le altre operazioni con San Mari­no (acquisti di beni con addebito dell’IVA da parte del cedente sanmarinese, acquisti di servizi, oltre naturalmente alle operazioni attive), solo ed esclusivamente per le operazioni registrate sino al 23.2.2014.

4 operazioni da comunicare

Nelle comunicazioni occorre indicare le seguenti operazioni:

  • cessioni di beni (es. esportazioni);
  • prestazioni di servizi rese;
  • acquisti di beni (es. importazioni);
  • prestazioni di servizi ricevute.

Esclusione dell’obbligo per le operazioni di importo non superiore a 10.000,00 euro

A seguito delle modifiche recate dall’art. 21 del DLgs. 175/2014, la comunicazione diviene obbliga­toria solo se l’importo complessivo annuale delle operazioni è superiore a 10.000,00 euro (il pre­vigente limite era pari a 500,00 euro, che secondo l’impostazione maggioritaria si doveva ritenere riferito a ciascuna operazione).

La novità ha effetto retroattivo per le operazioni poste in essere nel 2014.

Non appare chiaro come debba essere determinata la soglia di 10.000,00 euro. In un’ottica di sem­plificazione, essa dovrebbe intendersi riferita a ciascuna controparte. Valga il seguente esem­pio (gli importi riferiti a ciascuna controparte sono quelli cumulati su base annua):

 

Controparte X (Singapore) Y (Singapore) Z (Hong Kong) J (Svizzera) K (Panama) TOTALE
Operazioni attive 400 250 650
Operazioni passive 12.000 3.000 7.000 22.000
TOTALE 12.000 3.000 7.000 400 250 22.650

 

Se si accetta tale impostazione, risulterebbe obbligatoria la sola comunicazione degli acquisti dal fornitore X di Singapore (12.000,00 euro), in quanto eccedenti la nuova soglia di legge, mentre tutte le altre operazioni rimarrebbero escluse dal monitoraggio.

Se, invece, si cumulassero le operazioni effettuate dal soggetto italiano nell’anno solare con tutte le controparti, dovrebbero essere comunicate tutte le operazioni effettuate con i cinque clienti o forni­tori esteri, in quanto il loro totale complessivo è pari a 22.650,00 euro; in questo modo si arrive­rebbe, però, all’effetto paradossale per cui andrebbero comunicate le operazioni con i clienti J e K, di importo rispettivamente pari a 400,00 euro e 250,00 euro, che in base alla previgente normativa non erano soggette a monitoraggio, in quanto inferiori alla soglia di 500,00 euro.

 

Appaiono quindi necessari chiarimenti ufficiali in merito alla corretta determinazione della nuova soglia di 10.000,00 euro.

5 nuova periodicità annuale delle comunicazioni

Secondo la previgente normativa, le comunicazioni dovevano essere inoltrate con periodicità:

  • trimestrale, se i soggetti obbligati avevano realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni (cessioni di beni; prestazioni di servizi rese; acquisti di beni; prestazioni di servizi ricevute), un ammontare trimestrale non superiore a 50.000,00 euro;
  • mensile, negli altri casi.

 

La periodicità mensile o trimestrale doveva essere indicata anche nel frontespizio del modello polivalente.

 

Per effetto delle novità contenute nel DLgs. 175/2014, per tutti i soggetti la periodicità diviene an­nuale, indipendentemente dall’ammontare delle operazioni attive e passive che hanno quali con­troparti soggetti localizzati in “paradisi fiscali”.

La novità si applica retroattivamente alle operazioni effettuate nel 2014.

Comunicazione relativa all’anno 2014

In base al dato testuale della norma, occorrerà presentare nel 2015 la comunicazione “a consun­tivo” relativa alle operazioni del 2014. Andrà tuttavia chiarito:

  • se operazioni sopra i 10.000,00 euro non comunicate per errore nei modelli mensili o trime­strali del 2014 possano essere segnalate senza sanzioni nella comunicazione “cumulativa” annuale del 2014 stesso (la risposta dovrebbe essere affermativa, in quanto la comuni­cazione annuale “assorbirebbe” anche le comunicazioni già presentate, o che dovevano essere presentate);
  • se nella comunicazione annuale debbano essere replicati i dati già evidenziati nelle comu­nicazioni già trasmesse, o se al contrario si dovrà fare una “cernita” delle sole operazioni sopra soglia, pur se già comunicate nei primi mesi del 2014.

 

Il DLgs. 175/2014 entra in vigore il 13.12.2014 e, a decorrere da tale data, a rigore cessa l’obbligo di presentare le comunicazioni mensili o trimestrali.

6 TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE ANNUALE

Il DLgs. 175/2014 non ha espressamente disciplinato i termini di presentazione delle comunica­zio­ni annuali.

Si dovrebbero ritenere applicabili i termini per il c.d. “spesometro” (10 aprile dell’anno successivo per i contribuenti con liquidazione IVA mensile, 20 aprile dell’anno successivo per gli altri con­tribuenti), ipotizzando che la ratio della modifica legislativa sia quella di accorpare gli adempimenti, prevedendo un invio unico del modello.

 

Sul punto sono però necessarie indicazioni ufficiali.

 

Lo Studio rimane a disposizione della clientela per eventuali chiarimenti.

( scarica la circolare completa in .pdf )

                    

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