ApprofondimentiCircolariCircolare 57 del 03/11/2021 Aiuti di Stato in regime “de minimis” e “impresa unica”

3 Novembre 2021

Gli Aiuti di Stato sono benefici economici pubblici (in senso lato) di tipo diretto o indiretto come, ad esempio:

  • sussidi diretti;
  • esenzioni fiscali;
  • prestiti a tasso agevolato;
  • garanzie o indennità a condizioni favorevoli;
  • disponibilità di immobili a un valore inferiore rispetto a quello di mercato;
  • cancellazione/storno/conversione di debiti;
  • rinuncia a profitti o altri rendimenti su fondi pubblici;
  • sostegno all’esportazione;
  • agevolazioni per attirare investimenti in una regione.

Dato che gli Aiuti di Stato possono determinare distorsioni della concorrenza, essi debbono essere autorizzati dalla Commissione Europea.

Tuttavia esistono Aiuti di Stato che, per la loro natura e la modesta entità, non sono in grado di incidere sugli scambi o di produrre significativi effetti distorsivi sulla concorrenza. Tali aiuti vengono definiti aiuti di importanza minore (“de minimis”) e sono disciplinati dal Regolamento 18.12.2013 n. 1407.

L’art. 3 di tale Regolamento stabilisce che l’importo massimo degli aiuti “de minimis” non può essere superiore ad Euro 200.000 nell’arco di 3 esercizi, limite ridotto a Euro 100.000 per il settore del trasporto di merci su strada per conto terzi.

( scarica la circolare completa in pdf )

                    

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