ApprofondimentiCircolariCircolare 13 del 04/02/2019 la prova dell’avvenuta consegna dei beni in ambito UE

4 Febbraio 2019

Premessa

Ai sensi dell’art. 41, comma 1, lett. a), DL n. 331/93, le cessioni di beni effettuate da operatori italiani nei confronti di operatori UE sono considerate operazioni non imponibili IVA in quanto alle stesse è applicabile il regime di tassazione nello Stato UE di destinazione dei beni.

Affinché l’operazione possa considerarsi “intraUE”, è necessario che sussistano i seguenti requisiti:

  • onerosità dell’operazione;
  • destinazione dei beni in un altro Stato UE;
  • soggettività passiva dell’acquirente in un altro Stato UE (o ivi identificato).

In mancanza di tali elementi la cessione (acquisto) è imponibile nello Stato in cui i beni esistono (e non in quello di destinazione).

Il cedente deve essere in possesso di adeguate prove documentali in grado di attestare che i beni oggetto della cessione siano stati effettivamente trasferiti in un altro Stato UE.

 

( scarica la circolare completa in pdf )

                    

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