CircolariCIRCOLARE N. 24 DEL 08/05/2017 COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

8 Maggio 2017

Come noto, l’art. 4, comma 2, DL n. 193/2016, ha introdotto il nuovo art. 21-bis, DL n. 78/2010, prevedendo a decorrere dal 2017 l’obbligo dell’invio trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (mensili / trimestrali). Recentemente con il Provvedimento 27.3.2017 l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello definitivo denominato “Comunicazione Liquidazioni periodiche IVA” e le relative istruzioni utilizzabili ai fini dell’adempimento in esame. Si rammenta che sono esonerati i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA annuale o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche (ad esempio, soggetti che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti, contribuenti minimi / forfetari).

 

CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE

Il modello in esame si compone del Frontespizio e del quadro VP.

FRONTESPIZIO

Nel Frontespizio vanno indicati, tra l’altro, i seguenti dati:

  • l’anno d’imposta delle liquidazioni oggetto dell’invio;
  • la partita IVA del contribuente;
  • la partita IVA della società controllante, se la Comunicazione è presentata da parte di una società che ha adottato nel trimestre la liquidazione dell’IVA di gruppo;
  • i dati del “dichiarante” diverso dal “contribuente” che provvede alla sottoscrizione della Comunicazione;
  • l’impegno alla trasmissione telematica.

QUADRO VP

Va evidenziato che per ciascuna liquidazione periodica va compilato un distinto modulo da specificare nel campo “Mod. N”. Così, per un contribuente mensile la Comunicazione sarà composta da 3 moduli.

Nel quadro in esame vanno indicati i dati della liquidazione periodica (in centesimi di Euro).

VP1

  • Mese va indicato il mese (da 1 a 12) di riferimento della liquidazione periodica.
  • Trimestre Va indicato il trimestre (da 1 a 5) di riferimento della liquidazione periodica. Va evidenziato che:
  • i trimestrali “speciali” (distributori di carburante / autotrasportatori) con riferimento alla Comunicazione del quarto trimestre indicano “4” nel campo “Trimestre”;
  • i trimestrali “normali” devono presentare la Comunicazione anche per il quarto trimestre indicando “5” nel campo “Trimestre”.

Contribuenti trimestrali

Come sopra accennato i contribuenti trimestrali “normali” devono presentare la Comunicazione in esame anche per il quarto trimestre (senza operare le eventuali operazioni di rettifica / conguaglio da effettuare in dichiarazione annuale) riportando “5” nel campo “Trimestre” (resta fermo al 16.3 il termine relativo al versamento annuale).

I contribuenti trimestrali “speciali” ex art. 74, comma 4, DPR n. 633/72 (distributori di carburante, autotrasportatori) devono effettuare anche la liquidazione del quarto trimestre il cui versamento scade il 16.2. Nel caso in cui un trimestrale “speciale” sia tenuto ad effettuare anche le liquidazioni trimestrali “ordinarie”, relativamente al quarto trimestre, vanno compilati 2 distinti moduli.

Contabilità separate – stessa periodicità (mensile o trimestrale)

I contribuenti in esame nel modulo relativo a ciascun periodo (mese / trimestre) devono riepilogare i dati di tutte le attività esercitate.

Contabilità separate – periodicità diversa (mensile e trimestrale)

La Comunicazione in esame va presentata utilizzando moduli distinti (mensili /trimestrali). Nel caso di anticipazione della liquidazione trimestrale in coincidenza con quella relativa al terzo mese di ogni trimestre (marzo, giugno, settembre e dicembre per i trimestrali “speciali”) la Comunicazione va presentata riepilogando in un unico modulo i dati della liquidazione periodica del terzo mese e quella relativa al trimestre riferita a tutte le attività esercitate, indicando entrambi i periodi nei rispettivi campi (ad esempio, in caso di liquidazione “congiunta” del mese di giugno / secondo trimestre, va indicato “06” nel campo “Mese” e “2” nel campo “Trimestre”).

VP2 – Totale operazioni attive

Va indicato il totale delle operazioni attive effettuate nel periodo di riferimento, al netto dell’IVA, comprese le operazioni:

  • ad esigibilità differita indipendentemente dal relativo incasso, nonché quelle per le quali è stata applicato il regime “IVA per cassa”;
  • non imponibili / esenti;
  • non soggette ad IVA per mancanza del presupposto territoriale ex artt. da 7 a 7-septies, DPR n. 633/72 per le quali è stata emessa fattura ai sensi dell’art. 21, comma 6-bis, DPR n. 633/72.

Va riportato anche l’imponibile delle operazioni assoggettate a reverse charge, per le quali l’imposta è dovuta dall’acquirente / committente, nonché quello relativo alle operazioni assoggettate a split payment.

Per le cessioni di beni usati con applicazione del regime del margine ex DL n. 41/95 nel campo in esame va ricompreso l’ammontare complessivo dei relativi corrispettivi.

Non va ricompreso l’ammontare degli acquisti di beni / servizi assoggettati a reverse charge, annotati nel registro delle fatture emesse.

VP3 – Totale operazioni passive

Va riportato il totale degli acquisti / importazioni, al netto dell’IVA, annotati nel periodo di riferimento, ancorché con IVA indetraibile, compresi:

  • gli acquisti intraUE di beni / servizi;
  • gli acquisti rientranti nel regime del margine (analitico o globale);
  • le autofatture relative ad operazioni con soggetti non residenti ex art. 17, comma 2;
  • gli acquisti con IVA ad esigibilità differita. Va evidenziato che per le fatture ricevute, emesse da soggetti che adottano il regime “IVA per cassa” la detrazione dell’IVA a credito non è subordinata al pagamento della stessa;
  • gli acquisti di rottami.

Si ritiene che nel rigo in esame vadano ricompresi anche gli acquisti effettuati da contribuenti minimi / forfetari. Nel rigo in esame vanno ricompresi altresì:

  • gli acquisti intraUE non imponibili ex art. 42, comma 1, DL n. 331/93 (compresi anche quelli senza IVA con utilizzo del plafond ex art. 2, comma 2, Legge n. 28/97);
  • gli acquisti di cui all’art. 40, comma 2, DL n. 331/93 (triangolazione UE con intervento dell’operatore nazionale in qualità di acquirente – cedente).

VP4 – Iva esigibile

Va indicata l’IVA a debito relativa al periodo di riferimento compresa l’imposta relativa ad operazioni con IVA ad esigibilità differita annotate in precedenza divenuta esigibile nel periodo.

In tale campo va ricompresa anche l’IVA relativa a cessioni / prestazioni effettuate dai soggetti che adottano il regime “IVA per cassa” registrate in precedenza incassate nel periodo di riferimento.

Merita evidenziare che per le operazioni per cui l’IVA è dovuta dall’acquirente / committente (ad esempio, acquisti intraUE di beni), ovvero da parte di soggetti operanti in particolari attività di cui agli artt. 74, comma 1, lett. e), DPR n. 633/72 (esercente attività di trasporto / gestione autoparcheggio) e 74-ter, comma 8, DPR n. 633/72 (agenzie di viaggio) per le provvigioni da loro corrisposte, la stessa va ricompresa nel rigo in esame quale IVA esigibile e quale IVA detratta a rigo VP5.

Quanto sopra va applicato anche per le importazioni di materiale d’oro, prodotti semilavorati in oro e le importazioni d’argento puro, per le quali l’IVA non è stata versata in Dogana.

Va altresì evidenziato che i contribuenti che adottano criteri speciali di determinazione dell’imposta dovuta / detraibile (ad esempio, regime agricoltura, agriturismo), devono indicare nel rigo in esame e nel rigo VP5 (IVA detratta) la relativa imposta risultante dall’applicazione dello speciale regime.

VP5 – Iva detratta

Va indicata l’IVA detratta per il periodo di riferimento, compresa quella relativa agli acquisti effettuati dal soggetto che adotta il regime “IVA per cassa”, annotati in precedenza, per i quali si è verificato il diritto alla detrazione.

VP6 – Iva dovuta

Nel caso in cui la differenza tra i campi VP4 e VP5 sia:

  • positiva, la stessa va indicata a campo 1;
  • negativa, la stessa va riportata a campo 2 (valore assoluto).

VP7 – Debito periodo precedente

Va indicato l’eventuale importo a debito non versato nel periodo precedente in quanto non superiore a € 25,82

VP8 – Credito periodo precedente

Va indicata l’IVA a credito risultante dalla precedente liquidazione dello stesso anno (non rilevano i crediti richiesti a rimborso / compensazione tramite il mod. IVA TR).

Il rigo in esame non va compilato dai soggetti che partecipano alla liquidazione IVA di gruppo per il periodo di riferimento.

VP 9 –Credito anno precedente

Va indicato il credito IVA risultante dalla dichiarazione dell’anno precedente da portare in detrazione nella liquidazione del periodo, al netto della quota già detratta nelle liquidazioni dei periodi precedenti dello stesso anno.

Da tale precisazione discende il fatto che il contribuente può riportare “a piacere” l’ammontare del credito IVA annuale all’interno delle liquidazioni periodiche IVA.

Così, ad esempio, in presenza di un credito IVA 2016 pari a € 32.000 ed un saldo della liquidazione periodica di gennaio 2017 di € 18.350 il contribuente può riportare a rigo VP9 l’importo di € 18.350 al fine di azzerare il saldo della liquidazione periodica. Lo stesso potrebbe riportare l’intero importo di € 32.000 al fine di chiudere la liquidazione di gennaio a credito di € 13.650 che sarà riportato nella liquidazione di febbraio.

Merita evidenziare che nel caso in cui il contribuente “estrometta” dalla contabilità IVA (per la compensazione tramite il mod. F24) una parte / l’intero credito IVA annuale, indicato in precedenza a rigo VP9 e non ancora utilizzato, l’importo del credito IVA va preceduto dal segno meno.

Così, con riferimento al precedente esempio, nel caso in cui, dopo aver riportato l’intero credito IVA 2016 all’interno delle liquidazioni periodiche, il contribuente decida di utilizzare parte del credito 2016 ancora disponibile (13.650) in compensazione del versamento delle ritenute alla fonte pari a € 1.800 in scadenza il 16.3.2017, in sede di compilazione della liquidazione di febbraio sarà necessario indicare a rigo VP9 con il segno (-) l’ammontare “estromesso“ (-1.800).

Il rigo in esame altresì:

  • comprende il credito chiesto a rimborso in anni precedenti per il quale l’Ufficio ha negato il diritto di rimborso per la quota utilizzata in sede di liquidazione periodica;
  • non va compilato dai soggetti che partecipano alla liquidazione IVA di gruppo.

VP11 – Crediti di imposta

Vanno indicati i crediti d’imposta utilizzati nel periodo di riferimento a scomputo del versamento, con esclusione di quelli la cui compensazione avviene tramite il mod. F24.

VP12 – Interessi trimestrali

Vanno indicati gli interessi dell’1% dovuti dai contribuenti trimestrali “normali” per il primo, secondo e terzo trimestre. Il rigo in esame non va compilato relativamente al quarto trimestre.

VP 13 – Acconto dovuto

Va indicato l’acconto dovuto, anche se non effettivamente versato. Si rammenta che nel caso in cui l’acconto risulti inferiore a € 103,29 il versamento non va effettuato e pertanto il rigo in esame non va compilato.

VP14 – Iva da versare o a credito

Va indicato:

  • a campo 1, l’IVA da versare, o da trasferire alla società controllante in caso di liquidazione IVA di gruppo, pari alla seguente differenza (VP6, campo 1 + VP7 + VP12) – (VP6, campo 2 + VP8 + VP9 + VP10 + VP11 + VP13);
  • a campo 2, l’IVA a credito, o da trasferire alla società controllante in caso di liquidazione IVA di gruppo, pari alla seguente differenza (VP6, campo 2 + VP8 + VP9 + VP10 + VP11 + VP13) – (VP6, campo 1 + VP7 + VP12)

Il rigo in esame non va compilato dai contribuenti trimestrali “normali” relativamente al quarto trimestre.

 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Il modello in esame va presentato all’Agenzia delle Entrate:

  • esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato;
  • entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. Si rammenta che la comunicazione relativa al secondo trimestre va effettuata entro il 16.9 e quella relativa all’ultimo trimestre entro il 28.2.

Gennaio, Febbraio, Marzo Primo trimestre 31.5.2017

Aprile, Maggio, Giugno Secondo trimestre 18.9.2017

Luglio, Agosto, Settembre Terzo trimestre 30.11.2017

Ottobre, Novembre, Dicembre Quarto trimestre 28.2.2018

In caso di presentazione di più comunicazioni riferite al medesimo periodo, l’ultima sostituisce la precedente.

I dati delle liquidazioni periodiche possono essere trasmessi con:

  • un file in formato XML contenente i dati relativi alla Comunicazione del contribuente;
  • un file in formato compresso contenente 1 o più file sopra descritti (ZIP).

La trasmissione dei files al sistema ricevente dell’Agenzia delle Entrate (Sistema di Interscambio) può essere effettuato utilizzando il servizio di interfaccia Web messo a disposizione dell’Agenzia delle Entrate denominato “Fatture e corrispettivi” accessibile dal sito Internet dell’Agenzia mediante le credenziali Entratel / Fisconline, SPID o una Carta Nazionale dei Servizi registrata ai servizi telematici. Il file da inviare deve essere preventivamente firmato dal soggetto inviante tramite firma elettronica (qualificata o basata su certificati dell’Agenzia delle Entrate).

Merita evidenziare che non è possibile inviare i file tramite la piattaforma “Desktop telematico”.

 

RICEVUTE DI PRESENTAZIONE

Le notifiche sull’esito dell’elaborazione dei file vengono inoltrate attraverso lo stesso canale utilizzato per la trasmissione. La notifica di esito, è rappresentata da un file XML firmato elettronicamente.

Come precisato nelle istruzioni, la ricevuta di avvenuta trasmissione telematica dei dati della Comunicazione è disponibile al contribuente nel Cassetto fiscale nonché nella sezione Consultazione dell’area autenticata dell’interfaccia web del servizio “Fatture e Corrispettivi”.

Le predette modalità sono utilizzate dall’Agenzia anche per informare il contribuente delle incoerenze dei versamenti effettuati rispetto all’importo dell’IVA da versare acquisito tramite le Comunicazioni in esame.

 

OPERAZIONI STRAORDINARIE AVVENUTE DURANTE IL TRIMESTRE OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE

Se il dante causa si estingue l’avente causa è tenuto a presentare 2 Comunicazioni:

  • la prima con i dati relativi alle liquidazioni effettuate dal dante causa nella frazione di trimestre cui si riferisce la Comunicazione fino all’ultima liquidazione periodica effettuata prima dell’operazione straordinaria, riportando nella parte “Contribuente” i dati del dante causa e nella parte “Dichiarante” i dati dell’avente causa e il codice carica “9”;
  • la seconda con i dati relativi alle operazioni effettuate dall’avente causa nel trimestre cui si riferisce la Comunicazione.

Se il dante cause non si estingue ed è stato ceduto il debito / credito IVA, la comunicazione va compilata con le modalità analoghe a quelle previste per le operazioni con estinzione del dante causa sopra specificate.

Se il dante cause non si estingue e non è stato ceduto il debito / credito IVA, ciascun soggetto presenta la propria comunicazione relativa alle operazioni effettuate nel trimestre cui si riferisce la stessa.

OPERAZIONI STRAORDINARIE AVVENUTE NEL PERIODO COMPRESO TRA IL PRIMO GIORNO DEL MESE SUCCESSIVO AL TRIMESTRE E LA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE

Se il dante causa si estingue, la Comunicazione relativa alle operazioni poste in essere dal dante causa nel trimestre precedente va presentata dall’avente causa, riportando nella parte “Contribuente” i dati del dante causa e nella parte “Dichiarante” i dati dell’avente causa e il codice carica “9”.

Se il dante causa non si estingue, ciascun soggetto presenta la propria Comunicazione relativa alle operazioni effettuate nel trimestre cui si riferisce la stessa.

 

REGIME SANZIONATORIO

L’omessa / incompleta / infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche prevede l’applicazione delle sanzioni da € 500 a € 2.000, ed è ridotta alla metà nel caso i cui la trasmissione avvenga entro i 15 giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nello stesso termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

 

ATTENZIONE

 

TRASMISSIONE TELEMATICA DA PARTE DEL NOSTRO STUDIO

 

 

Lo Studio non è in grado di fornire assistenza tecnica in merito all’utilizzo della piattaforma WEB “Fatture e Corrispettivi” messa a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, ma quale intermediario abilitato, si rende disponibile alla trasmissione telematica del Modello per la Comunicazione delle Liquidazioni periodiche Iva relativo al primo trimestre 2017, in scadenza al 31 maggio 2017.

 

Lo Studio per agevolare l’adempimento dell’invio consiglia di seguire questa procedura:

 

  1. acquisire dalla propria software house all’interno del proprio sistema informatico la funzione o il “pacchetto” che provveda alla compilazione della comunicazione e predisponga il file secondo un “tracciato telematico”;

 

  1. nel caso in cui la società voglia avvalersi dello Studio per la trasmissione telematica dei modelli, far inserire nel file i dati anagrafici dell’intermediario (lo Studio) che provvederà all’invio telematico e precisamente:

 

codice fiscale dell’intermediario:     01180810358

 

  1. impegno a presentare la comunicazione: comunicazione predisposta dal contribuente

 

data dell’impegno:                 02 maggio 2017

 

  1. trasmettere allo Studio il file entro 19 maggio 2017.

 

L’indirizzo a cui trasmettere il file telematico è il seguente:

p.bianchi@sgbstudio.it

 

Lo Studio provvederà autonomamente alla trasmissione telematica del file all’Agenzia delle Entrate entro le scadenze stabilite.

 

Per facilitarVi, abbiamo predisposto la comunicazione qui di seguito riportata, che dovrà essere riconsegnata tempestivamente via fax per la richiesta e l’incarico di trasmissione telematica del file relativo alla predetta comunicazione.

 

Per assicurare un accurato servizio Vi invitiamo ad osservare i tempi di indicati.

 

( scarica la circolare completa .pdf )

                    

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