CircolariCIRCOLARE N. 19 DEL 02/05/2016 SABATINI TER – NUOVA PROCEDURA DAL 2 MAGGIO 2016

2 Maggio 2016
  1. PREMESSA
  2. Con Decreto 27.11.2013, il MISE ha dato attuazione alle disposizioni contenute nell’art. 2, DL n. 69/2013, che riconosce alle micro, piccole e medie imprese la possibilità di accedere, nel rispetto di specifiche condizioni, all’agevolazione c.d. “Sabatini – bis”, consistente nell’erogazione di un contributo in conto esercizio, a copertura degli interessi relativi al finanziamento contratto per l’acquisto/acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi, finalizzato all’ammodernamento ed al rafforzamento degli apparati produttivi.
  3. Con il DM 25.1.2016, in conformità a quanto disposto dall’art. 8, comma 2, DL n. 3/2015 con il quale è stata riproposta detta agevolazione, il MISE ha fornito la disciplina attuativa della nuova agevolazione, c.d. “Sabatini – ter”, definendo “i requisiti, le condizioni di accesso e le modalità di erogazione dei contributi concedibili a fronte dei finanziamenti … nonché la misura massima dei contributi stessi”.
  4. Con la Circolare 23.3.2016, n. 26673 il MISE ha dato attuazione al disposto normativo, fornendo in particolare “le istruzioni necessarie alla corretta attuazione degli interventi, nonché gli schemi di domanda e di dichiarazione e l’ulteriore documentazione che l’impresa è tenuta a presentare per poter beneficiare delle agevolazioni”.
  5. SOGGETTI CHE POSSONO USUFRUIRE DELL’AGEVOLAZIONE
  6. Possono usufruire dell’agevolazione le micro, piccole e medie imprese (PMI) che alla data della domanda possiedono i seguenti requisiti:
  7. essere residenti in Italia ovvero avere in Italia una sede operativa. Le domande di agevolazione possono essere presentate anche da imprese estere, con sede in uno Stato UE e che alla data di presentazione della domanda non hanno una sede operativa in Italia. In tal caso, in sede di trasmissione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’avvenuta ultimazione dell’investimento, l’impresa estera, pena la revoca delle agevolazioni concesse, dovrà altresì attestare l’avvenuta attivazione nel territorio nazionale della sede operativa presso la quale ha realizzato l’investimento e la conseguente iscrizione al Registro delle imprese di riferimento;
  8. non essere in liquidazione volontaria o soggette a procedura concorsuale;
  9. non trovarsi in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà, così come definite dal

Regolamento (UE) n. 651/2014;

  1. non rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla

Commissione europea.

  1. Il concetto di PMI è definito dalla Raccomandazione U.E. 6.5.2003 n. 2003/261/CE secondo la quale sono:
  2. Microimprese le imprese che hanno:
  • meno di 10 occupati;
  • un fatturato annuo ovvero un attivo patrimoniale non superiore a 2 milioni di euro.
  1. Piccole imprese le imprese che hanno:
  • meno di 50 occupati;
  • un fatturato annuo ovvero un attivo patrimoniale non superiore a 10 milioni di euro.
  1. Medie imprese le imprese che hanno:
  • meno di 250 dipendenti;
  • un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro ovvero un attivo patrimoniale non superiore a 43 milioni di euro.

I dati da utilizzare per calcolare il numero di dipendenti, il fatturato e l’attivo di bilancio sono quelli relativi all’ultimo bilancio approvato prima della domanda.

  1. Per le imprese facenti parte di gruppi societari è necessario tener conto anche degli occupati, fatturato e attivo patrimoniale delle società controllate, controllanti o collegate.
  2. BENI AGEVOLABILI
  1. La Sabatini ter agevola l’acquisto di macchinari, impianti, beni strumentali d’impresa e

            attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché di hardware, software e tecnologie

            digitali. Sono ammissibili gli investimenti in beni strumentali che, presi singolarmente    ovvero nel loro insieme, presentano un’autonomia funzionale. Gli investimenti devono       essere avviati successivamente alla data della domanda di accesso ai contributi ed essere        conclusi entro 12 mesi dalla data di stipula del finanziamento.

  1. I beni oggetto di agevolazione devono:
  1. essere ad uso produttivo;
  2. essere ubicati presso l’unità locale dell’impresa in cui è realizzato l’investimento;
  3. essere iscritti in bilancio nell’attivo patrimoniale, tranne i beni acquisiti in leasing finanziario;
  4. essere mantenuti nell’unità produttiva per almeno 3 anni;
  5. essere di importo non inferiore a 516,46 euro, al netto dell’IVA. Tale importo deve essere verificato in relazione a ciascun investimento e non ai singoli beni che lo compongono.
  1. Nel caso di beni acquisiti in leasing:
  1. il costo ammesso è quello fatturato dal fornitore alla società di leasing;
  2. al fine di poter beneficiare delle agevolazioni, l’impresa deve esercitare anticipatamente, al momento della stipula del contratto di leasing finanziario, l’opzione di acquisto prevista dal contratto, i cui effetti decorrono dal termine della locazione finanziaria.
  3. Qualora l’impresa beneficiaria, per motivate ragioni produttive, ceda in prestito d’uso ad altra impresa attrezzature oggetto di agevolazione (esempio: stampi), la cessione dovrà risultare da contratto regolarmente registrato dal quale risulti l’ubicazione dell’unità locale in cui vengono utilizzate le attrezzature cedute in prestito d’uso nonché la finalità produttiva e la durata della cessione. Il contratto dovrà essere tenuto agli atti dall’impresa beneficiaria per potere essere esibito in caso di ispezioni e controlli.
  4. L’investimento e i relativi beni agevolati devono far riferimento a un’unica unità produttiva e, qualora l’impresa voglia acquisire beni riferiti a più sedi operative, la stessa deve presentare, per ciascuna di esse, una distinta domanda di accesso all’agevolazione, così come chiarito dal MISE nella Circolare in esame.
  5. TERMINE PER L’AVVIO E LA CONCLUSIONE DELL’INVESTIMENTO
  6. Gli investimenti devono essere avviati successivamente alla data di trasmissione, a mezzo PEC, della domanda di accesso alle agevolazioni. Per avvio dell’investimento s’intende, quello dei seguenti due eventi che si verifica prima:
  7. data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento;
  8. data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento.
  9. Gli investimenti devono essere ultimati entro 12 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento.
  10. Il completamento dell’investimento entro dodici mesi dalla data di stipula del contratto di

            finanziamento, deve essere attestato dall’impresa, con dichiarazione resa ai sensi degli

            articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e

            trasmessa al MISE entro sessanta giorni dal termine previsto per la conclusione dell’investimento pena la revoca del contributo concesso.

            Come data di ultimazione si intende la data dell’ultimo titolo di spesa riferito    all’investimento. Nel caso di operazione in leasing,            l’ultimazione coincide con la data di consegna del bene.

  1. SPESE NON AGEVOLABILI

Non sono ammissibili le spese:

  1. relative a materiali e beni di consumo;
  2. relative a terreni e fabbricati;
  3. per l’acquisto di beni che rappresentano mera sostituzione di beni esistenti;
  4. per macchinari, impianti e attrezzature costruiti internamente;
  5. per macchinari, impianti e attrezzature rigenerati;
  6. di funzionamento;
  7. relative a imposte, tasse e scorte;
  8. relative al contratto di finanziamento.

  1. OBBLIGHI E ADEMPIMENTI
  2. I beni oggetto del finanziamento non possono essere venduti o distratti dall’uso produttivo nei 3 anni successivi alla data di completamento dell’investimento.
  3. L’impresa deve:
  4. riportare, con scrittura indelebile, sull’originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, riguardante gli investimenti per i quali sono state ottenute le agevolazioni, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro, la dicitura “Spesa di euro … realizzata con il concorso delle provvidenze previste dall’art. 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69”. La fattura che, nel corso di controlli e verifiche, venga trovata sprovvista di tale dicitura, non è considerata valida e determina la revoca della quota corrispondente di agevolazione, fatta salva la possibilità di regolarizzazione da parte dell’impresa beneficiaria;
  5. conservare ogni titolo giustificativo della spesa, documento ed attestazione predisposti ai fini della concessione delle agevolazioni per un periodo di 10 anni dalla data di concessione delle agevolazioni medesime.
  6. CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO AGEVOLATO
  7. L’agevolazione consiste in un contributo in conto interessi del 2,75% su finanziamenti concessi da banche e società di leasing aderenti all’apposita convenzione stipulata tra MISE, CDP (Cassa Depositi e Prestiti) e ABI (Associazione Bancaria Italiana) in data 17.3.2016. L’elenco delle banche e delle società di leasing convenzionate è reperibile sul sito internet del MISE (mise.gov.it) e dell’ABI (www.abi.it).
  8. Le caratteristiche del finanziamento, la cui stipula deve avvenire necessariamente in un momento successivo alla data di presentazione della domanda di contributo, sono le seguenti.

Copertura Il finanziamento può essere concesso a copertura, anche del 100%, degli investimenti.
Utilizzo Il finanziamento va utilizzato interamente a copertura degli investimenti
Durata massima Il finanziamento può avere una durata massima di 5 anni, comprensiva di un periodo di preammortamento/prelocazione non superiore a 12 mesi, decorrenti dalla data:

di stipula del contratto di finanziamento;

di consegna del bene nel caso di leasing finanziario. Qualora la fornitura in leasing finanziario riguardi una pluralità di beni, la predetta durata massima decorre dalla consegna dell’ultimo bene.

Importo del finanziamento Il finanziamento deve essere deliberato per un importo non inferiore a € 20.000 e non superiore a € 2 milioni, anche frazionato in più iniziative di acquisto, per ciascuna impresa beneficiaria.
Erogazione Il finanziamento deve essere:

·         deliberato ed erogato in un’unica soluzione entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto;

·         in caso di leasing, erogato mediante pagamento del fornitore entro 30 giorni dalla consegna del bene. Qualora la fornitura in leasing finanziario riguardi una pluralità di beni, l’erogazione avviene in più soluzioni, entro 30 giorni dalla consegna di ciascun bene.

Termine Il finanziamento deve essere deliberato entro il 31.12.2016.
Garanzia La copertura del finanziamento è assicurata dalla presenza del Fondo di Garanzia delle PMI per un importo pari all’80% del finanziamento.

  1. PROCEDURA

La procedura è la seguente:

  1. la società presenta alla banca la domanda di agevolazione e la richiesta di finanziamento;
  2. la banca verifica la regolarità formale e la completezza della documentazione presentata nonché i requisiti dimensionali per ottenere il contributo;
  3. tra il 1° e il 6° giorno di ogni mese la banca trasmette al MISE le richieste di prenotazione del contributo;
  4. entro 5 giorni dalla richiesta di prenotazione il MISE comunica alla banca la disponibilità totale o parziale delle risorse finanziarie. Le richieste di prenotazione sono soddisfatte, secondo l’ordine di presentazione, fino alla concorrenza della disponibilità delle risorse;
  5. entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione della disponibilità delle risorse, la banca adotta la delibera di finanziamento ed, entro 10 giorni dalla scadenza del predetto termine, trasmette al MISE l’elenco dei finanziamenti deliberati;
  6. entro 30 giorni dal ricevimento della delibera, il MISE adotta e trasmette alla banca il provvedimento di concessione del contributo;
  7. entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del provvedimento di concessione del contributo, l’impresa, a pena di decadenza, deve stipulare con la banca il contratto di finanziamento. La stipula del contratto di finanziamento può avvenire anche prima della comunicazione del provvedimento di concessione del contributo;
  8. entro 60 giorni dall’ultimazione dell’investimento, l’impresa deve trasmettere al MISE, tramite dichiarazione sostitutiva, l’attestazione dell’ultimazione dell’investimento;
  9. entro 120 giorni dall’ultimazione dell’investimento, l’impresa, previo pagamento a saldo dei beni oggetto dell’investimento, trasmette al MISE la richiesta di erogazione della prima quota di contributo;
  10. le quote successive vanno richieste con cadenza annuale non prima di 12 mesi dalla richiesta della prima quota ed entro i 12 mesi successivi a tale termine.

SGB & Partners – Commercialisti

(scarica la circolare completa in .pdf)

                    

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