CircolariCIRCOLARE N. 9 DEL 10/02/2015 CERTIFICAZIONE DEI DIVIDENDI

10 Febbraio 2015

 

Entro il prossimo 28 Febbraio 2015 le società di capitali che hanno corrisposto utili e proventi equiparati nel corso del 2014 sono obbligate a rilasciare la certificazione utilizzando il modello CUPE.

Se lo stesso soggetto ha percepito sia utili che proventi ad essi equiparati gli dovranno essere rilasciate distinte certificazioni.

E’ ammessa la sottoscrizione anche mediante sistemi di elaborazione meccanica.

Limitandoci a considerare l’ipotesi di gran lunga più diffusa di rilascio del certificato per la distribuzione di dividendi, si osserva quanto segue.

1) Il certificato va rilasciato:

a)            dalle società di capitali (Spa, Srl)

b)           che nel 2014 hanno corrisposto dividendi

c)            a soggetti (persone fisiche e società) residenti ad esclusione dei soci persone fisiche che, in relazione al possesso di partecipazioni ”non qualificate”, hanno subito la ritenuta alla fonte in via definitiva.

 

2) Per quanto riguarda i percettori non residenti, dato che i dividendi vanno assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, cioè in via definitiva, in base alle convenzioni internazionali o alla legge italiana, non deve essere rilasciato alcun certificato. Tuttavia gli stessi potrebbero richiederlo allo scopo di recuperare nel Paese di residenza, ove previsto, il credito d’imposta relativo alle imposte pagate in Italia.

 

Relativamente alla compilazione del modello segnaliamo:

 

Dati relativi al soggetto che rilascia la certificazione

Il dato da indicare nella casella “codice del soggetto che rilascia la certificazione” va reperito nella seguente tabella:

A. se la certificazione è rilasciata dalla società o ente che ha emesso i titoli per gli utili o per i proventi equiparati dalla stessa corrisposti;

B. se la certificazione è rilasciata da una cassa incaricata o da un intermediario residente, aderente, direttamente o indirettamente, al sistema Monte Titoli S.p.A., presso il quale i titoli sono depositati, indicando nella sezione I i dati relativi all’emittente;

C. se la certificazione è rilasciata da un soggetto che comunque interviene nel pagamento di utili o di altri proventi equiparati di fonte estera, indicando nella sezione I i dati relativi all’emittente;

D. se la certificazione è rilasciata dal rappresentante fiscale in Italia di un intermediario non residente aderente al sistema Monte Titoli S.p.A. ovvero aderente a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli S.p.A; in questo caso devono essere indicati nelle sezioni I e II i dati relativi, rispettivamente, all’emittente ed all’intermediario non residente;

 

E. se la certificazione è rilasciata da una società fiduciaria o da altri soggetti di cui all’art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 58 del 1998, per conto di un’emittente residente, indicando nella sezione I i dati relativi all’emittente;

F. se la certificazione è rilasciata in caso di riporto ai sensi dell’art. 8 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, indicando nella sezione I i dati relativi all’emittente;

G. se la certificazione è rilasciata da una persona fisica o da un soggetto di cui all’articolo 5 del TUIR (società semplici, snc, sas nonché società ed enti ad esse equiparati) in relazione a proventi derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza in cui l’apporto sia costituito solo da capitale ovvero da capitale, opere e servizi.

Nelle ipotesi di operazioni societarie straordinarie che hanno determinato l’estinzione del soggetto preesistente, il soggetto subentrato deve riportare nelle annotazioni i dati del soggetto che ha corrisposto gli utili o gli altri proventi equiparati.

 

Sezione I: Dati relativi alla società emittente

 

Di norma i dati coincidono con quelli indicati nel riquadro precedente.

Se la società emittente è un soggetto non residente che non possiede un codice fiscale in Italia, va indicato il codice identificativo rilasciato dal Paese estero di appartenenza ovvero, se questo non è noto, va indicato il codice ISIN alla casella 1 e va barrata la casella 2. Il codice dello Stato estero di appartenenza della società non residente da indicare nella casella 4 va reperito nella tabella “Elenco dei Paesi e Territori esteri” posta in calce alle istruzioni per la compilazione del modello.

 

Sezione II: Dati relativi all’intermediario non residente

 

Non interessa.

 

Sezione III: Dati relativi al percettore degli utili o degli altri proventi equiparati

 

In questa sezione, nei punti da 13 a 24, devono essere indicati il codice fiscale ed i dati anagrafici del percipiente.

Qualora il percipiente sia un soggetto non residente, i seguenti punti devono essere compilati come segue:

nei punti 20 e 22, la località di residenza estera e il relativo indirizzo;

nel punto 23, il codice dello Stato estero di residenza rilevato dalla tabella “Elenco dei Paesi e Territori esteri” posta in calce alle istruzioni per la compilazione del modello;

nel punto 24, in caso di percipiente al quale non risulti già attribuito il codice fiscale italiano, va indicato, se previsto dalla normativa e dalla prassi del Paese di residenza, il codice di identificazione rilasciato dall’autorità fiscale o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un’autorità amministrativa.

 

Sezione IV: Dati relativi agli utili corrisposti e ai proventi equiparati

 

Nella sezione vanno indicati gli utili e i proventi equiparati corrisposti nel 2014. Le certificazioni di utili vanno rilasciate per utili materialmente distribuiti avendo riguardo al criterio di cassa, anche in esecuzione di delibere adottate in anni precedenti.

 

Vanno indicati i seguenti dati:

 

al punto 25, il numero delle azioni o quote arrotondato al secondo decimale se frazionario. In verità nelle società a responsabilità limitata ogni socio è titolare di una sola quota di partecipazione espressa in una percentuale del capitale sociale o in una frazione di esso (art. 2463 n. 6 del codice civile), e, quindi, in questo caso il dividendo unitario (punto 27) coincide con quello complessivo (punti 28 e/o 29). In caso di contitolarità, indicare il numero complessivo delle azioni o quote e, se tale numero è rappresentato da una frazione dell’unità, esporre la cifra approssimata al secondo decimale;

al punto 26, la percentuale di possesso in caso di contitolarità delle azioni o quote;

al punto 27, l’ammontare del dividendo unitario espresso in centesimi di euro. Il dato non va indicato per i titoli esteri;

al punto 28, l’ammontare del dividendo complessivo lordo corrisposto al percettore formato con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31/12/2007, che concorre al reddito complessivo nella misura del 40% se percepito da persone fisiche, imprese individuali o società di persone;

al punto 29, l’ammontare del dividendo complessivo lordo corrisposto al percettore formato con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2007, che concorre al reddito complessivo nella misura del 49,72% se percepito da persone fisiche, imprese individuali o società di persone;

ai punti 28 e 29 non vanno indicati gli utili e le riserve di utili distribuiti e formatesi in periodi in cui è efficace l’opzione per la trasparenza fiscale, ai sensi degli articolo 115 e 116 del DPR 917/1986, in quanto vanno indicati al successivo punto 41.

al punto 37, l’aliquota della ritenuta o dell’imposta sostitutiva eventualmente applicata;

ai punti 38 e 39, rispettivamente l’importo della ritenuta o dell’imposta sostitutiva eventualmente applicata al percipiente. Si precisa che i due punti sono alternativi, la compilazione di uno dei due punti esclude la possibilità di compilare l’altro;

al punto 40, l’eventuale imposta applicata all’estero;

al punto 41, i dividendi relativi a distribuzioni di utili e di riserve formatesi nei periodi in cui è efficace l’opzione per la trasparenza fiscale.

Si allega modello di certificazione.

 

(scarica la circolare completa in .pdf)

                    

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