CircolariCIRCOLARE N. 30 DEL 07/08/2015 POLIZZE VITA STIPULATE A FAVORE DEL KEY MAN E CAMBIO DEL CONTRAENTE

7 Agosto 2015

A) Le polizze Key Man

1) Le polizze vita cc.dd. “Key Man” hanno lo scopo di sopperire alle difficoltà economiche derivanti alle aziende dal venir meno (morte o invalidità permanente) dei propri “uomini chiave”.
2) Contraente e beneficiario della polizza deve essere l’azienda, mentre il key man è l’assicurato.
3) La polizza di cui si tratta rientra tra quelle cc.dd. “a corresponsione” (o ad accumulo) secondo cui, decorso un certo periodo di tempo (es. 5 anni) matura comunque il diritto per il beneficiario a percepire dall’assicurazione una somma di denaro (premi versati + rendita finanziaria) indipendentemente dal verificarsi dell’evento (morte o invalidità del key man).
4) Il premio pagato dall’azienda non costituisce per la stessa un costo, ma un investimento finanziario per il quale, alla scadenza del contratto, sarà restituito il capitale oltre al relativo provento finanziario. Alla scadenza, il capitale restituito non è tassato, mentre viene tassato solo il provento.
Sotto l’aspetto fiscale, quindi, l’azienda non avrebbe potuto dedurre il relativo costo. Se lo ha fatto, il Fisco potrebbe riprenderlo a tassazione.

B) Cambio di contraenza

1) Nel caso in cui il contratto di assicurazione venga ceduto a titolo gratuito al key man, a mio parere siamo di fronte ad una retribuzione in natura in quanto l’azienda regala al dipendente il diritto a percepire il capitale che essa ha versato sotto forma di premi. Il momento impositivo per il dipendente è l’anno in cui il contratto viene ceduto. L’azienda avrebbe dovuto inserire l’importo nella busta paga del dipendente nel mese della cessione e tassarlo con aliquota progressiva operando la relativa ritenuta.
Ove ciò non sia avvenuto, vi sono responsabilità sia per l’azienda che per il dipendente:
a) per l’azienda che non ha operato la ritenuta d’acconto sul reddito da lavoro;
b) per il dipendente che non ha dichiarato il reddito.
2) Per l’azienda che non ha operato e versato la ritenuta sono previste due sanzioni:
a) una sanzione amministrativa pari al 20% per l’omessa effettuazione della ritenuta;
b) una sanzione del 30% per l’omesso versamento della ritenuta.
Non sono previste sanzioni penali che colpiscono solo l’azienda che non ha versato la ritenuta realmente operata e per la quale ha rilasciato la relativa certificazione.
3) Quanto al dipendente che non ha dichiarato il reddito percepito, è prevista una sanzione dal 100% al 200% della maggiore imposta accertata.
L’infrazione ha rilevanza penale solo se l’imposta evasa è maggiore di Euro 50.000.

C) Ravvedimento operoso

Le infrazioni sono sanabili col c.d. ravvedimento operoso. Considerato che l’infrazione è avvenuta nel 2013, il soggetto che ha commesso l’infrazione può ravvedersi come segue:

1) Azienda

a) Omessa effettuazione della ritenuta

i. L’omessa effettuazione della ritenuta sul reddito corrisposto al dipendente, per la quale è prevista la sanzione del 20%, può essere ravveduta entro il termine di presentazione del mod. 770 relativo all’anno successivo a quello in cui è stata commessa l’infrazione. Dato che l’infrazione è avvenuta nel 2013 e il termine di presentazione del mod. 770 relativo al 2014 scade il prossimo 21 Settembre, la ritenuta può essere effettuata entro tale data. In questo caso la sanzione è ridotta ad 1/7 (2,857%).
ii. Il ravvedimento operoso può essere effettuato anche dopo la data indicata al precedente punto i) fino a quando non viene notificato l’avviso di accertamento versando la sanzione del 20% ridotta ad 1/6 (3,334%), salvo che nel frattempo l’infrazione venga “scoperta”, nel qual caso ci si può ugualmente ravvedere versando la sanzione ridotta ad 1/5 (4%).

b) Omesso versamento della ritenuta

i. L’omesso versamento della ritenuta, per cui è prevista la sanzione del 30%, può essere ravveduto dall’azienda effettuando il versamento entro il termine di presentazione del mod. 770 relativo all’anno successivo a quello in cui è stata commessa l’infrazione. Dato che l’infrazione è avvenuta nel 2013 e il termine di presentazione del mod. 770 relativo al 2014 scade il prossimo 21 Settembre, la ritenuta può essere effettuata entro tale data. In questo caso la sanzione è ridotta ad 1/7 (4,286%).
ii. Il ravvedimento operoso può essere effettuato anche dopo la data indicata al precedente punto i) fino a quando non viene notificato l’avviso di accertamento versando la sanzione del 30% ridotta ad 1/6 (5%), salvo che nel frattempo l’infrazione venga “scoperta”, nel qual caso ci si può ugualmente ravvedere versando la sanzione ridotta ad 1/5 (6%).

2) Dipendente

a) Anche la dichiarazione dei redditi del dipendente, che non ha dichiarato quanto percepito dall’azienda, può essere ravveduta col versamento di una sanzione ridotta. Considerato che l’infrazione è avvenuta nel 2013, avremo:
i. Se il dipendente presenta una dichiarazione integrativa dei redditi o presenta la dichiarazione dei redditi che a suo tempo ha omesso (ritenendola non dovuta) entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo (nel nostro caso 30.9.2015 termine entro il quale si presenta la dichiarazione relativa al 2014), la sanzione è ridotta ad 1/7 (14,286%).
ii. Se il dipendente presenta una dichiarazione integrativa dei redditi o presenta la dichiarazione dei redditi che a suo tempo ha omesso (ritenendola non dovuta) oltre la data indicata sub a) fino alla notifica dell’avviso di accertamento, la sanzione del 100% è ridotta ad 1/6 (16,667%), salvo che nel frattempo l’infrazione venga “scoperta”, nel qual caso ci si può ugualmente ravvedere versando la sanzione ridotta ad 1/5 (20%).

D) Termine per l’accertamento

Considerato che l’infrazione (cessione della contraenza) è stata commessa nel 2013, il termine per l’accertamento scade il 31 Dicembre 2018.

Sono a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti

( scarica la circolare completa in .pdf )

                    

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