CircolariCIRCOLARE N. 26 DEL 15/07/2015 CONTRIBUTO AL GARANTE ANTITRUST 2015

15 Luglio 2015

1) Riferimenti normativi
L’art. 5-bis del D.L. 24.1.2012 convertito dalla legge 24.3.2012 n. 27 ha introdotto il comma 7-ter nell’art. 10 della legge 10.10.1990 n. 287 (contenente norme per la tutela della concorrenza e del mercato).
La norma prevede per le imprese con fatturato superiore a 50.000.000 di euro l’obbligo di versare un contributo sul fatturato stesso.
2) Soggetti obbligati
Sono obbligati al versamento del contributo le società di capitali (comprese le cooperative per azioni o a responsabilità limitata) che hanno conseguito ricavi totali (voce A1 del conto economico) superiori ad Euro 50.000.000.
Il bilancio di riferimento è l’ultimo approvato anteriormente alla delibera di determinazione del contributo da parte dell’Antitrust. Dato che il contributo per il 2015 è stato fissato con delibera del 28.1.2015 n. 25293, il bilancio di riferimento è quello approvato a quest’ultima data e, quindi, di norma il bilancio relativo all’esercizio 2013.
3) Importo del contributo
Il contributo è pari allo 0,06 per mille del fatturato, con un massimo di Euro 300.000.
4) Termine di versamento
Il contributo va versato entro il prossimo 31 Luglio.
5) Modalità di versamento
Il versamento va effettuato presso qualsiasi sportello bancario utilizzando il mod. M.Av. che A.G.C.M. dovrebbe spedire a tutte le società interessate ovvero con bonifico bancario sul conto corrente n. 70000 X11 intestato a “Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato” presso la Banca Popolare di Sondrio, IBAN: IT83F 05696 03225 0000 70000 X11, specificando nella causa il codice fiscale della società, la denominazione sociale e l’anno di riferimento (“contributo 2015”). I dati indicati nella causale devono essere separati da una lineetta “-“.
6) Deducibilità fiscale
In mancanza di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, si ritiene che il contributo, avendo natura di “tributo”, sia deducibile per cassa a norma dell’art. 99, primo comma del T.U.I.R.
7) Omesso versamento
In caso di omesso versamento non sono previste sanzioni, ma l’Autorità provvederà al recupero coattivo con applicazione di interessi nella misura legale e rimborso delle spese della procedura.

 

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