CircolariCIRCOLARE N. 24 DEL 29/06/2015 RESPONSABILITA’ SOLIDALE PREVIDENZIALE, ASSICURATIVA E RETRIBUTIVA DEL COMMITTENTE NEL CONTRATTO DI TRASPOSTO

29 Giugno 2015

A) L’art. 1 comma 248 della legge 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), modificando l’art. 83-bis del D.L. 25.6.2008 n. 112 convertito dalla legge 6.8.2008 n. 133, ha introdotto la responsabilità solidale previdenziale, retributiva e assicurativa del committente nei contratti di trasporto di cose per conto di terzi.
La responsabilità solidale sussiste sia col vettore che con eventuali sub-vettori.
B) Scopo della norma è quello di garantire l’affidamento del trasporto a vettori in regola con gli obblighi previdenziali, retributivi e assicurativi.
C) La norma è entrata in vigore il 1° Gennaio 2015.
D) Il citato art. 83-bis, al comma 4-bis stabilisce che il committente è tenuto a verificare prima della conclusione del contratto di trasporto che il vettore (e gli eventuali sub-vettori) siano in regola con l’adempimento degli obblighi retributivi contributivi e assicurativi.
Tale obbligo viene meno se il vettore (e gli eventuali sub-vettori) rilasciano al committente un D.U.R.C., non anteriore di oltre tre mesi, dal quale risulti che l’azienda è in regola con i predetti versamenti previdenziali e assicurativi. Il rilascio del D.U.R.C. rappresenta un onere informativo che la legge distribuisce bilateralmente su entrambi i contraenti, in quanto:
• da un lato il comma 4-bis lo pone come esimente a carico del committente;
• dall’altro il successivo comma 4-sexies lo pone come obbligo a carico del vettore (e degli eventuali sub-vettori).
E) Nel caso in cui il committente non effettui i previsti controlli ovvero non ottenga il D.U.R.C. è responsabile in solido col vettore e con gli eventuali sub-vettori:
1) delle somme da questi dovute agli enti previdenziali e assicurativi nonché ai lavoratori “limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso della durata del contratto di trasporto”, con esclusione delle sanzioni amministrative “di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento”;
2) per il periodo di tempo di un anno “dalla cessazione del contratto di trasporto”.
Si tratta di una responsabilità “dipendente” in quanto non prevede il beneficio della preventiva escussione del vettore.
Il comma 4-ter stabilisce che il committente che effettui i pagamenti in luogo del vettore può agire nei confronti di quest’ultimo in via di regresso.
F) Nel caso in cui il contratto di trasporto non sia stipulato in forma scritta, la responsabilità solidale si estende:
1) alle violazioni fiscali (I.V.A., ritenute),
2) alle violazioni del codice della strada
commesse in esecuzione della prestazione di trasporto.
Anche per queste infrazioni la consegna del D.U.R.C. “regolare” costituisce una esimente.
G) Per agevolare la verifica della posizione retributiva/contributiva del vettore da parte del committente il comma 4-quater stabilisce che, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge (vale a dire entro il prossimo 30 Giugno), dovrà essere istituito presso l’Albo dei trasportatori un portale internet attraverso il quale il committente potrà verificare la regolarità del vettore cui intende affidare il trasporto.
Pertanto quando sarà istituito il predetto sito internet non sarà più necessario il D.U.R.C. che, invece, dovrà essere acquisito fino ad allora per evitare la responsabilità solidale del committente col vettore e gli eventuali sub-vettori inadempienti ai predetti obblighi contributivi, assicurativi e retributivi.

 

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