A) L’art. 13 del DLgs. 472/97 disciplina l’istituto del “ravvedimento operoso”, che consente all’autore di omissioni o di irregolarità, commesse nell’applicazione delle disposizioni tributarie, di rimediarvi spontaneamente fruendo di rilevanti riduzioni delle sanzioni amministrative.
B) Il ravvedimento operoso è stato modificato dalla legge di stabilità 2015, che, da un lato e limitatamente ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, ha previsto che non è più inibito dall’inizio di un controllo fiscale ma solo dalla notifica dell’atto impositivo, dall’altro, ha introdotto nuovi limiti temporali entro cui il ravvedimento può avvenire, alcuni dei quali operanti solo per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, ove la riduzione della
sanzione decresce con l’aumentare del tempo entro cui la violazione viene sanata.
Detta modifica è coerente con l’abrogazione, sempre ad opera della legge di stabilità 2015, di alcuni istituti deflativi del contenzioso come l’”Adesione al PVC”. La differenza più rilevante tra tali istituti e il ravvedimento risiede nel fatto che nei primi è necessaria l’accettazione integrale dei rilievi dell’Erario su tutte le imposte e tutte le annualità oggetto dell’atto che si definisce, mentre nel ravvedimento è il contribuente che decide quali e quante violazioni sanare.
C) Nello specifico, l’art. 13 del DLgs. 472/97, così come modificato dalla legge di stabilità 2015, stabilisce che la sanzione è ridotta:
1) limitatamente alle violazioni sui versamenti, a 1/10 del minimo se il ravvedimento avviene entro trenta giorni dalla scadenza, con riduzione a 1/15 per ogni giorno di ritardo se questo non è superiore a 14 giorni (lett. a) combinata con l’art. 13 del DLgs. 471/97);
2) per tutte le violazioni sanabili, a 1/9 del minimo, se il ravvedimento avviene entro novanta giorni dal termine di presentazione della dichiarazione o, quando non è prevista una dichiarazione periodica, da quando è stata commessa la violazione (lett. a-bis, introdotta dalla legge di stabilità 2015);
3) per tutte le violazioni, a 1/8 del minimo, se il ravvedimento avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui la violazione è stata commessa o, quando non è prevista una dichiarazione periodica, entro un anno dalla violazione (lett. b);
4) solo per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e per tutte le violazioni, a 1/7 del minimo, se il ravvedimento avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa, o, quando non è prevista una dichiarazione periodica, entro due anni dalla violazione (lett. b-bis, introdotta dalla legge di stabilità 2015);
5) solo per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e per tutte le violazioni, a 1/6 del minimo, se il ravvedimento avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa o, quando non è prevista una dichiarazione periodica, oltre due anni dalla violazione (lett. b-ter, introdotta dalla legge di stabilità 2015);
6) solo per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e per tutte le violazioni con l’eccezione di alcune fattispecie relative agli scontrini fiscali, a 1/5 del minimo se avviene dopo il verbale di constatazione (lett. b-quater, introdotta dalla legge di stabilità 2015);
7) limitatamente all’omessa dichiarazione, a 1/10 del minimo se avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione (lett. c).
D) l’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 6/E del 2015, par. 10.4, ha chiarito che la preclusione al ravvedimento opera solo con riferimento alle irregolarità riscontrabili nell’ambito dei controlli automatici e formali delle dichiarazioni.
Nella medesima circolare n. 6/E del 2015, par. 10.5, l’Agenzia ha ritenuto che nel novero delle cause ostative al nuovo ravvedimento vadano ricompresi anche gli avvisi di recupero di crediti di imposta e gli avvisi di irrogazione di sanzioni.
E) Le nuove disposizioni in materia di ravvedimento si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2015 e riguardano tutte le fattispecie di regolarizzazione perfezionate a decorrere da tale data, anche se aventi ad oggetto violazioni commesse in tempo anteriore. In altri termini, le nuove disposizioni attraggono tutte le violazioni ancora suscettibili di ravvedimento, ossia tutte le violazioni commesse, ma non ancora contestate o non già ravvedute alla predetta data. Ciò significa che le nuove regole si applicano anche alle violazioni che alla data del 1° gennaio 2015 siano già state “contestate” dall’ufficio (ad es. con la notifica di un PVC), ma che non siano state ancora interessate da atti accertativi, liquidatori o da cartelle di pagamento.
F) Ricordiamo da ultimo che, a norma dell’art. 13, secondo comma del DLgs. 472/97, l’importo della sanzione ridotta deve essere versato in un’unica soluzione contestualmente all’eventuale maggiore imposta e agli interessi.