Oggetto: Termini di decadenza del potere di accertamento da parte dell’amministrazione finanziaria
1 AVVISI DI ACCERTAMENTO (IMPOSTE SUI REDDITI E IVA)
Gli artt. 43 del DPR 600/73 e 57 del DPR 633/72 stabiliscono che gli avvisi di accertamento vanno notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata presentata.
Pertanto, entro il 31.12.2013 dovevano essere notificati, a pena di decadenza, gli accertamenti relativi al periodo d’imposta 2008, la cui dichiarazione è stata presentata nel 2009.
2 RADDOPPIO DEI TERMINI PER VIOLAZIONI PENALI
L’art. 37 co. 24 e 25 del DL 4.7.2006 n. 223 convertito nella L. 4.8.2006 n. 248, introducendo un apposito comma negli artt. 43 del DPR 600/73 e 57 del DPR 633/72, ha stabilito che, in caso di constatazione di violazioni penalmente rilevanti, i termini per l’accertamento delle imposte sui redditi e dell’IVA sono raddoppiati con riferimento al periodo d’imposta in cui è stata commessa la violazione penale.
In tale fattispecie, pertanto, l’Amministrazione finanziaria può notificare l’ac- certamento entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
Entro il 31.12.2013 dovevano quindi essere notificati gli accertamenti sull’annualità 2005.