CircolariCIRCOLARE N.40 DEL 28/10/2014 NOVITA’ SULL’OBBLIGO DI INTESTAZIONE TEMPORANEA DEI VEICOLI AZIENDALI: ULTIMI CHIARIMENTI

28 Ottobre 2014

Con Circolare di ieri, lunedì 27 ottobre 2014, n. 23743, la Direzione Generale della Motorizzazione ha fornito chiarimenti in merito all’intestazione temporanea dei veicoli aziendali.

 

In particolare, è stato precisato, smentendo la precedente Circolare n. 15513/2014, che l’annotazione sulla carta di circolazione degli effettivi utilizzatori del veicolo che resta a disposizione per più di 30 giorni a soggetti diversi dall’intestatario è obbligatoria solo nel caso in cui il veicolo venga assegnato al dipendente esclusivamente per uso personale. Nessuna annotazione dell’utilizzatore se l’auto aziendale è stata attribuita come fringe benefit o come mezzo anche solo parzialmente di servizio.

 

La circolare conferma l’estensione dell’adempimento ai soci, agli amministratori e ai collaboratori dell’azienda, all’imprenditore individuale, se il veicolo è un bene strumentale della sua impresa, e agli eredi, senza che ciò implichi accettazione dell’eredità. Esenti, invece, le sublocazioni senza conducente, i subcomodati e gli affidamenti in custodia giudiziale agli organi di polizia.

 

Sul fronte dei veicoli aziendali, il principio fondamentale viene individuato nella differenza tra il comodato (che va sempre annotato) e le altre forme di utilizzo del veicolo aziendale (tutte esenti dall’obbligo): la circolare puntualizza, infatti, che il comodato sussiste quando c’è un utilizzo «esclusivo e personale» e «a titolo gratuito». Ciò – secondo la circolare – non si verifica né nel caso del fringe benefit (privo della gratuità, essendo una retribuzione in natura) né in quello del mezzo di servizio condiviso tra più dipendenti né nell’utilizzo promiscuo (quando il lavoratore dispone di un veicolo assegnato in esclusiva ma non in fringe benefit, ossia quando subisce una trattenuta per la parte di uso privato).

Da tutto ciò sembra si possa dedurre che l’unico caso di annotazione del nome del dipendente si ha nella rara ipotesi in cui egli riceva un veicolo “esclusivamente” per usarlo nel tempo libero.

Alla scadenza, il comodato non richiede ulteriori annotazioni poichè si presuppone che il rientro del mezzo nella disponibilità dell’azienda, la quale dovrà effettuare le comunicazioni alla Motorizzazione solo in caso di cessazione anticipata; se entro 30 giorni da tale interruzione il veicolo verrà affidato a un’altra persona, basterà annotarne il nome, senza provvedere alla registrazione della cancellazione dell’utilizzatore precedente.

 

Nell’ipotesi di noleggio a lungo termine («locazione senza conducente»), il nome che deve essere annotato sulla carta di circolazione è quello dell’azienda che affida il mezzo al suo dipendente, disponendo che alla scadenza del noleggio questo si considera implicitamente prorogato fino a quando il locatore (cioè il noleggiatore) comunicherà il rientro del veicolo nella sua disponibilità. In caso di cessazione anticipata, occorrerà darne immediata comunicazione, così come ad ogni successiva riassegnazione ad altro soggetto, se il contratto di locazione ha scadenza superiore a 30 giorni.

 

Infine, la circolare chiarisce che l’utilizzatore (obbligato all’annotazione) può anche delegare l’intestatario, ma la delega non può essere indistinta per tutte le comunicazioni legate all’evolversi del rapport.

 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

(scarica la circolare completa in .pdf)

                    

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