CircolariCIRCOLARE N. 22 DEL 18/04/2017 IMPOSTA DI BOLLO SU DOCUMENTI INFORMATICI

18 Aprile 2017

Le scritture contabili possono essere emesse, conservate ed esibite in formato elettronico.
Con riferimento alle scritture obbligatorie ai sensi del Codice civile, come ad esempio il libro giornale, il libro inventari, nonché i libri sociali tenuti dalle società di capitali, deve essere comunque assolta l’imposta di bollo.
Considerato che per le scritture conservate con modalità informatiche non è possibile l’assolvimento dell’imposta di bollo mediante le marche, sono stabiliti criteri specifici. (Analogamente alle scritture conservate in forma cartacea, l’imposta di bollo non è dovuta per i registri IVA, il registro dei beni ammortizzabili, ecc.)
Con l’entrata in vigore del DM 17.6.2014, concernente le modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici, sono state modificate le modalità per il pagamento dell’imposta di bollo sulle scritture contabili conservate elettronicamente.
Il Decreto stabilisce che:
 ƒƒil versamento è effettuato con il modello F24, mediante versamento in unica soluzione a saldo;
 ƒƒsono eliminate le comunicazioni cartacee all’Agenzia delle Entrate dell’imposta dovuta o a credito.
MISURA DELL’IMPOSTA DI BOLLO PER I DOCUEMENTI INFORMATICI
L’ammontare dell’imposta per ciascun libro è pari a:
€ 16,00 ogni 2.500 registrazioni e frazione di esse (anziché ogni 100 pagine)
per società di capitali (in quanto già soggette alla tassa annuale di concessione governativa)
€ 32,00 ogni 2.500 registrazioni e frazione di esse (anziché ogni 100 pagine)
per imprese individuali e società di persone
La misura dell’imposta di bollo è la stessa prevista per i documenti cartacei; tuttavia cambia il riferimento che non è al numero di pagine, ma al numero di registrazioni.
MODALITA’ E TERMINI DI VERSAMENTO
Termini di versamento
La disposizione prevede che l’imposta di bollo sia corrisposta esclusivamente a saldo entro il 30.4 (29.4 negli anni bisestili) dell’anno successivo a quello di riferimento. Nel 2017, essendo il 30.4 domenica, la scadenza cadrà il 02.5.
Considerato che non sono previsti versamenti in acconto e/o la necessità di effettuare il conguaglio acconto/saldo, sono soppresse le comunicazioni all’Ufficio ed è altresì soppressa la comunicazione iniziale da effettuare entro il 31.12 dell’anno precedente a quello dal quale si iniziano a conservare in modo digitale le scritture.
Modalità di versamento
Il versamento va effettuato con il modello F24 esclusivamente in via telematica e dev’essere compilato indicando:
Codice Tributo
2501 “imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari”
Anno di Riferimento
l’anno per il quale si effettua il versamento, ossia “l’anno di competenza” delle scritture
IMPOSTA DI BOLLO PER LE FATTURE ELETTRONICHE
Le modalità di versamento dell’imposta di bollo sopra descritte vanno osservate anche con riferimento alle fatture elettroniche emesse nel 2016, qualora sulle stesse sia dovuta l’imposta di bollo, nella consueta misura di € 2 per ciascuna fattura.

( Scarica la circolare completa .pdf )

                    

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